TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-10-08, n. 202002462

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-10-08, n. 202002462
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002462
Data del deposito : 8 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/10/2020

N. 02462/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02061/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Carbone in Catania, Via Asilo Sant'Agata 19;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Risorse Umane, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 49;

per l'annullamento

a) del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato: a) il decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS-

Il ricorrente ha precisato di essere stato sottoposto da diversi anni a condizioni di lavoro particolarmente stressanti e logoranti sia fisicamente che psicologicamente, con rischio per l’incolumità personale, turni di lavoro massacranti e nessuna garanzia di turni di riposo o di pause per consumare i normali pasti giornalieri.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, dopo aver osservato che le patologie in questione, secondo gli attuali orientamenti scientifici, trovano causa in fattori di ordine costituzionale, ha rilevato che il servizio prestato non poteva aver influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sull’insorgenza e sul decorso delle infermità,

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione ha omesso di inviare il prescritto preavviso di rigetto;
b) come risulta dalla perizia di parte versata in atti, le infermità di cui trattasi possono ben essere causate dallo stress lavorativo e la motivazione resa dal Comitato di Verifica in ordine alla irrilevanza dei fatti del servizio appare inadeguata, essendo l’Amministrazione tenuta ad addurre elementi concreti e tali da poter escludere senz’altro siffatto rapporto;
c) l’istanza presentata dall’interessato risulta tempestiva, -OMISSIS-

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) il ricorrente pretende l’accertamento da parte del Tribunale della dipendenza delle infermità da causa di servizio e ciò appare inammissibile in quanto la situazione soggettiva dallo stesso vantata è di interesse legittimo;
b) il giudizio reso dal Comitato di Verifica è vincolante per l’Amministrazione e non surrogabile;
c) esso costituisce, inoltre, espressione di discrezionalità tecnica e può essere censurato in sede di legittimità solo nel caso di manifesta irragionevolezza;
d) nel caso di specie l’avviso reso dall’organo consultivo appare congruo e adeguatamente motivato;
e) i servizi svolti dall’interessato non risultano esorbitanti rispetto ai compiti ordinari caratteristici del ruolo;
f) quanto al mancato invio del preavviso di rigetto, la relativa disciplina non è applicabile per i procedimenti previdenziali e non risulta, comunque, che le considerazioni del ricorrente avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale.

Con memoria in data 4 settembre 2020 il ricorrente ha ulteriormente ribadito le difese già svolte.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le assorbenti ragioni di seguito indicate.

In relazione alla denunciata violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, deve osservarsi che la previsione non trova applicazione nel procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio, essendo detto procedimento normato analiticamente dal D.P.R. n. n. 461/2001, con prevalenza della disciplina speciale su quella generale contenuta nella legge sul procedimento amministrativo, anche perché l’ultimo periodo del medesimo art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che regolamenta l’invocato preavviso di rigetto, statuisce che tale istituto non si applica ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale e, quindi, anche ai procedimenti volti a conseguire il riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio (sul punto, cfr., fra le altri, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Stralcio, n. 4767/2019).

Come, poi, già ritenuto da questa Sezione in relazione a controversie di analogo contenuto (cfr., ad esempio, la sentenza n. 1803/2019 del 18 luglio 2019) e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., fra le altre, T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, n. 162/2019, T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1216/2018, T.A.R. Molise, Campobasso, I, n. 1/2019 e n. 475/2018, T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, n. 4762/2018 e n. 4435/2018, T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 71/2018, T.A.R. Marche, Ancona, I, n. 767/2017, T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1431/2917, n. 1432/2017, n. 1190/2017 e n. 1016/2017, T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 692/2017, T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, n. 1707/2017, n. 653/2017 e n. 580/2017, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, I, n. 303/2017, T.A.R. Marche, Ancona, I, n. 270/2016, n. 235/2016 e n. 80/2016, T.A.R. Campania, Napoli, VI, n. 1984/2016 e n. 1433/2016, T.A.R. Toscana, Firenze, I, n. 501/2016 e n. 131/2016, T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 2652/2015), ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

Nel caso di specie il ricorrente, non ha fatto riferimento ad episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, posto che la prestazione professionale caratteristica del ruolo rivestito dall’interessato comporta comunque la fisiologica esposizione ad alcuni fattori stressanti di natura ordinaria e, comunque, presunti episodi particolarmente gravosi non risultano sostenuti nel caso di specie da alcun principio di prova (che parte ricorrente avrebbe ben potuto offrire accedendo ai relativi documenti nella disponibilità dell’Amministrazione), ovvero, come già indicato, non si riferiscono a fatti sufficientemente puntuali e specifici, dovendo precisarsi che il relativo onere probatorio in relazione alle eccezionali condizioni atipiche e avverse in cui l’interessato avrebbe operato grava sulla parte ricorrente (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Campania, Napoli, VI, n. 3441/2019 e T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, n. 224/2016), allorquando la stessa ritenga che l’Amministrazione non abbia espletato d’ufficio l’istruttoria procedimentale in modo esaustivo.

Ne consegue che gli atti impugnati risultano adeguatamente sostenuti dal risolutivo riferimento alla circostanza, contenuta nel parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che nella specie i fatti del servizio non possono avere rivestito un ruolo causale o concausale nell’insorgenza delle patologie (come risulta, appunto, dalla affermazioni rese dell’organo consultivo in relazione a ciascuna singola patologia).

Tali affermazioni, invero, non possono considerarsi mere formule di stile, esprimendo esse, seppure in forma succinta, lo stringente e decisivo rilievo secondo cui, alla luce della giurisprudenza sopra indicata, non risulta possibile il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel caso in cui non siano individuabili fatti di servizio eccezionalmente gravosi rispetto agli ordinari compiti di istituto.

In questa prospettiva, anche volendo prescindere dai consueti rilievi sui noti limiti del sindacato giurisdizionale sull’attività tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, deve ritenersi la piena consistenza dell’affermazione resa dal Comitato di Verifica quanto alla mancata incidenza del servizio sull’eziopatogenesi delle infermità, poiché esse non possono attribuirsi al servizio prestato in quanto in esso non sono rinvenibili modalità di svolgimento esorbitanti l’espletamento degli ordinari compiti di istituto.

Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere rigettato, mentre, tenuto conto della materia trattata, le spese di lite possono essere compensate.

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