TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-03-10, n. 202300770

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-03-10, n. 202300770
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300770
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 00770/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00276/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'annullamento

previo accoglimento dell'istanza cautelare,

ovvero l'adozione di ogni altro opportuno provvedimento interinale,

a) del verbale di accertamento medico sanitario modello BL/S n.-OMISSIS- datato 30/11/2022 della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma – Comando Logistico dell’Esercito Comando Sanità e Veterinaria Roma , consegnato al ricorrente in busta chiusa in data 8.01.2023 negli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Petralia Sottana mediante consegna di copia nelle mani dell’interessato, con il quale la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, chiamata a pronunciarsi sulla idoneità al servizio del sig. -OMISSIS-, lo ha ritenuto “ 1) Già permanentemente non idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto a decorrere dalla data del 29 luglio 2022 verbale di riforma del DMML di Messina. 2) Sia reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD, ai sensi dell’art. 930, D.Lgs. 66/2010. Controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti per la sfera psichica e l’uso delle armi. 3)La non idoneità permanente assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risultano NO dipendenti da causa di servizio. 4) Il militare ha 30 giorni di tempo dalla data della notifica del presente giudizio medico legale, per inoltrare istanza di transito ai ruoli civili dell’A.D. ”;

b) della comunicazione di provvedimento medico legale del Comando Sanità e Veterinaria – Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, prot. n.-OMISSIS- datato 30.11.2022- concernente la comunicazione relativa al giudizio di idoneità al servizio del ricorrente relativamente al verbale mod.-OMISSIS- come sopra specificato, notificata in data 02.12.2022 negli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Petralia Sottana mediante consegna di copia nelle mani dell’interessato;

c) della Relazione psicodiagnostica rilasciata dal Policlinico Militare di Roma – Dipartimento Medicina UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico, prot. n. -OMISSIS-datata 18.11.2022, contenente la valutazione afferente al colloquio e ai test di personalità MMPI-2 e Rorschach (forma parallela), somministrati al ricorrente in data 08.11.2022;

c) della Relazione di visita Psichiatrica del Policlinico Militare di Roma “CELIO” – Dipartimento di Medicina UOS Psichiatria – Consultorio Psicologico, datata 30.11.2022, a firma del Magg. sa me spe T dr S, che conclude con la diagnosi di “-OMISSIS- con elementi misti dell’emotività in attuale insufficiente compenso in assenza di farmacoterapia in soggetto con -OMISSIS-”;

d) per quanto di ragione ed in relazione a quanto infra il giudizio della Commissione medica di primo grado Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina – Ufficio C.M.O. 2^, verbale modello BL/S – n. -OMISSIS-datato 29.07.2022, di cui il ricorrente ha avuto notizia nella medesima data tramite notifica diretta dell’estratto del verbale, che riteneva il ricorrente “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto da collocare in congedo assoluto” e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché per l’accertamento dell’idoneità psico – fisica al servizio militare e del conseguente diritto alla reintegrazione del ricorrente nell’Arma dei Carabinieri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato che la parte ricorrente premetteva di essere addetto presso la Centrale Operativa della Compagnia di Petralia Sottana (PA) con il grado di Carabiniere Scelto;

- che, in data 31.07.2021, durante le operazioni di cambio turno nel relativo reparto, si verificava un alterco tra esso ricorrente,

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