TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-11-27, n. 201403091
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N. 03091/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01397/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2013, proposto da:
G M e M R D P, rappresentati e difesi dall'avv. Nicolò D'Alessandro, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, P.zza Lanza 18/A;
contro
Comune di Nicosia, rappresentato e difeso dall'avv. C P, domiciliato per legge presso la Segreteria del TAR in Catania, via Milano 42a;
per l'annullamento
- dell'atto dirigenziale prot. 12670 del 13.5.2013 del Comune di Nicosia - Settore III ;
- dei provvedimenti genericamente indicati nella parte narrativa del ricorso con numerazione romana da I a VI, e tra questi, per quanto di interesse, l’ordinanza n.9/2012 del Comune di Nicosia, indicata come documento IV;
e per l’accertamento
- della illegittimità della pretesa, avanzata dal Comune di Nicosia nei riguardi di M G, di rimessione in pristino dell’area di cui è comproprietario, nonché
- della insussistenza dell'obbligo di entrambi i ricorrenti di corrispondere gli oneri di urbanizzazione relativi alla C. E. n. 27/89 e alla C.E. n. 31/93.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nicosia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sigg. M G e D P M R sono comproprietari di un appartamento facente parte dello stabile ubicato in Nicosia alla via Belviso n. 132, in catasto al foglio 83 p.lla n. 736, con annesso vano autorimessa ed una porzione di terreno circostante il fabbricato, corrispondente alla p,lla 1083 del foglio di mappa 83.
Lo stabile indicato risulta costruito sulla base della C.E. n. 27/1989 del 04.05.1989, rilasciata dal Comune di Nicosia ai Sigg. Giangrasso Vincenzo e Lombardo Domenica, originari proprietari dell’area.
Va precisato che nel 1989 il Sig. D S Francesco, all’epoca procuratore speciale dei Sigg. Giangrasso e Lombardo, successivamente divenuto proprietario dell’area di cui trattasi, nonché dante causa degli odierni ricorrenti, sottoscriveva un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si impegnava ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione consistenti in strada, parcheggi e sistemazione di area a verde, a scomputo totale della quota di contributo per oneri di urbanizzazione.
In data 03.10.2003, il Comune di Nicosia adottava nei confronti di D S Francesco ordinanza di rimessione in pristino delle opere di urbanizzazione, in quanto realizzate in difformità dal progetto di cui alla concessione n. 27/89 (oltre che di quello di cui ad una successiva C.E. relativa alla realizzazione di un altro fabbricato in via Belviso n. 134), e successivamente, rigettava l’istanza di condono edilizio presentata dal D S nel dicembre 2004.
A seguito del rigetto da parte di questo Tribunale del ricorso giurisdizionale proposto dal D S avverso il diniego di condono edilizio (sentenza n. 838/2011 del 07.04.2011), confermato in appello dal C.G.A. Sicilia (sentenza n. 549/2012 ), il Comune emetteva ordinanza n. 9 in data 19.10.2012, con la quale, sul presupposto che il D S aveva, medio tempore , venduto al ricorrente M G l’area che avrebbe dovuto essere destinata in parte a verde ed in parte a parcheggio, ingiungeva ad entrambi, “ ciascuno per le proprie competenze ”, la rimessione in pristino delle opere di urbanizzazione come da progetto approvato.
Con nota n. 12670 in data 13 maggio 2013, il Comune di Nicosia ha comunicato al Sig. D S Francesco e al ricorrente Sig. M G, quale avente causa del primo, che personale dell’Ufficio Tecnico avrebbe effettato un sopralluogo presso il condominio di via Belviso n. 132, insieme con la polizia municipale ed un geometra incaricato dal Comune di effettuare il frazionamento delle aree riguardanti le opere di urbanizzazione, da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale.
I Sigg. G M e M R D P hanno impugnato tale atto con il ricorso in esame, affidato a censure di eccesso di potere sotto diversi profili, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L n. 47/85 e dell’art. 31 del DPR n. 380/2001;hanno, inoltre, proposto domanda di accertamento negativo circa l’obbligo a loro carico di versare gli oneri di urbanizzazione o di eseguire le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione predetti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Nicosia, il quale ha eccepito l’inammissibilità del gravame per impugnativa di atto meramente endoprocedimentale, nonché per omessa impugnazione dell’ordinanza n. 9 del 2012, chiedendo, nel merito, una declaratoria di infondatezza del ricorso.
All’odierna udienza di discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Va preliminarmente precisato che è inammissibile per carenza di interesse la domanda dei ricorrenti di accertamento negativo circa l’obbligo a loro carico di versare gli oneri di urbanizzazione relativi al rilascio della C.E. n. 27/89, atteso che non risulta che il Comune di Nicosia abbia in alcun modo richiesto ai ricorrenti il pagamento di tali oneri.
Al riguardo, infatti, gli stessi si limitano a produrre soltanto la delibera di Giunta municipale n. 127 del 23.05.2007 - avente ad oggetto il conferimento di un incarico legale per il recupero coattivo delle somme garantite con polizza fideiussoria dal D S, e relative alle opere di urbanizzazione in parte non realizzate ed in parte realizzate in modo difforme dai progetti approvati –, affermando in ricorso di non avere notizie in ordine alle iniziative intraprese dal legale nominato con detta deliberazione.
Quanto, poi, al chiesto accertamento negativo della pretesa dell’Amministrazione ad ottenere la rimessione in pristino delle opere di urbanizzazione non realizzate o realizzate in difformità, si tratta in realtà di contestazione che investe il procedimento di repressione degli abusi edilizi afferenti alle predette opere di urbanizzazione, avviato dal Comune con l’ordinanza n. 9 del 19.10.2012, che è stata notificata al Sig. M nella qualità di proprietario dell’area che avrebbe dovuto essere destinata in parte a verde ed in parte a parcheggio.
L’ordinanza n. 9 citata non è stata tempestivamente impugnata dal Sig. M G, e tale omessa impugnazione determina l’inammissibilità dell’impugnativa proposta dal M stesso.
E’principio pacifico in giurisprudenza che la mancata impugnazione dell'atto presupposto, non avente natura normativa, e quindi non disapplicabile, rende inammissibile il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali (cfr. TAR Palermo sez. II 08 ottobre 2013 n.1755;TAR Campania, Salerno, sez. I, 08 gennaio 2013, n. 30;T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 11 settembre 2007, n. 7481;Consiglio Stato , sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40 ).
Nella fattispecie in esame, il M ha impugnato la comunicazione di sopralluogo per il frazionamento delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione, ma non ha impugnato l'atto presupposto, effettivamente lesivo dell'interesse vantato dai ricorrenti alla conservazione dell'immobile in Nicosia, via Belviso n. 132, vale a dire l’ordinanza n. 9/2012 che è, dunque, divenuta inoppugnabile.
Ciò posto, è evidente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto alla posizione del ricorrente M G.
Con riferimento alla ricorrente D P M R, coniuge in regime di separazione dei beni del Sig. M, e comproprietaria dell’immobile in argomento, il ricorso deve invece essere considerato tempestivo, in quanto alla stessa non risulta essere mai stata notificata l’ordinanza n. 9 del 2012.
Il ricorso è comunque infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nella fattispecie in esame risulta acclarato che le opere di urbanizzazione originariamente previste nei progetti di cui alle concessioni edilizie n. 27/1989 e n. 31/1993, in parte sono state realizzate in modo difforme da quanto autorizzato dal Comune ed in parte non sono state realizzate.
Con la sentenza di questa Sezione n. 838/2011 del 07.04.2011 citata in narrativa, resa sul ricorso avente ad oggetto il diniego di condono edilizio per le opere di cui trattasi (ricorso n. 2078/2006 ), questa Sezione ha dato atto che le operazioni di verificazione ivi disposte hanno consentito di accertare, in punto di fatto, che:
“ 1)la porzione di area adiacente lungo il lato nord-ovest al fabbricato di cui alla C.E. n. 27/89…., indicata della superficie di 19.63 mq come area da destinare a parcheggio, risulta invece occupata da aiuola;
2)la porzione di area adiacente lungo il lato sud-ovest al fabbricato di cui sopra, indicata in parte come area a verde di 124,21mq ed in parte come area a parcheggio di 47,82 mq, risulta invece presentare una striscia parallela al lato lungo del fabbricato di basolato che interessa una fascia che, a partire dal contorno del fabbricato, si estende per una larghezza di 3,60 ml e presenta una lunghezza di circa 17 ml (per una estensione di circa 61,20 mq) mentre per la restante porzione risulta lasciata a verde con due punti di illuminazione e nell’insieme risulta delimitata da ringhiera .”
Le modifiche attuate hanno comportato una consistente riduzione delle aree destinate a parcheggio, ed una riduzione anche di quelle destinate a verde, poiché “ risulta inesistente la superficie di mq. 19,63 riservata a parcheggio, come del pari … di fatto viene resa indisponibile l’area a parcheggio di mq. 47,82, poiché il “basolato”, rilevato sul posto, all’evidenza costituisce una stradella di accesso pedonale e come tale inidonea, anche per la presenza in adiacenza della ringhiera di delimitazione e delle aiuole, ad essere adibita allo stazionamento e manovra dei veicoli a motore. Inoltre ciò ha pure comportato una contrazione di circa 13 mq dell’area ivi destinata a verde ” ( cfr. sentenza citata ).
Il Comune resistente ha chiarito che le opere di urbanizzazione realizzate sono di quantità inferiore rispetto a quanto previsto in seno agli originari titoli abilitativi edilizi, e sono state realizzate in parte in luogo diverso da quello previsto.
La relazione depositata dal Comune di Nicosia in ottemperanza all’ordinanza collegiale istruttoria n.1993/2013 di questa Sezione, ha altresì chiarito il rapporto esistente tra le aree asservite alle due concessioni edilizie in discussione, evidenziando che “ parte dell’area destinata a parcheggio al servizio del secondo fabbricato ,” ( quello di via Belviso n. 134, edificato in base alla C.E. n. 31/93) “ ricadeva in un tratto di terreno di proprietà del D S, oggi di proprietà dei coniugi M – Di Paola e che di fatto non è mai stata utilizzata in favore di quest’ultimo fabbricato, ma utilizzata prima da D S ed oggi da M ”.
Nell’atto pubblico di compravendita n. 749 del 22 novembre 1996 a rogito notaio M R di Nicosia, in atti - con il quale il D S ha acquistato dalla società NADIA di Naselli Domenico e D S Francesco s.n.c. la proprietà dell’appartamento oggi di proprietà dei ricorrenti -, è specificato che l’“ area di cui appresso circostante l’edificio ” è in massima parte destinata a strada, verde e parcheggio da cedere al Comune. Tale area viene indicata come “ ( C ) – Tratto di area rimasto libero edificazioni circostante l’edificio, catastalmente esteso metri quadrati 481 ( quattrocentottantuno), totalmente inedificabile, in quanto parte destinato ad opere di urbanizzazione primaria (quale strada, verde e parcheggio) da cedere al Comune, in parte asservita all’edificio in contratto, giusta atto di vincolo del 23 aprile 1990, … ed in parte asservita al limitrofo fabbricato, giusta atto a mio rogito del 2 novembre 1992, rep. N. 9162/3556, qui registrato al n. 538 e trascritto il 16 successivo ai nn. 9266/8091; ”.
L’atto richiama inoltre ( art. 6) il “ vincolo di non edificazione e di destinazione d’uso cui sono stati assoggettati a favore del Comune di Nicosia rispettivamente il suolo edificabile e l’edificio che vi sarebbe stato realizzato, giusta il precitato atto d’obbligo del 23 aprile 1990, …registrato a Nicosia il giorno 11 maggio successivo al n. 230 e trascritto preso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Enna il 21 maggio stesso anno ai nn. 3485/3036. ”.
Infine, anche nell’atto di compravendita dei coniugi M – Di Paola del 2 settembre 2003, a rogito notaio Polizzano di Palermo, la porzione di terreno circostante il fabbricato viene trasferita ai ricorrenti “ con i vincoli nascenti a favore del Comune di Nicosia ”, giusta atti del 23 .04.1990 ricevuto dal segretario generale del Comune di Nicosia e 2.11.1992 a rogito notaio Rizzo in Nicosia.
Non solo, pertanto, l’area circostante il fabbricato di via Belviso n. 132 è stata trasferita ai ricorrenti con tutti i vincoli sopra specificati, e richiamati dal rogito di acquisto del 02.09.2003, ma resta dimostrato l’assunto del Comune che i ricorrenti hanno acquistato l’immobile con la piena consapevolezza che l’area circostante era asservita, per opere di urbanizzazione da cedere al Comune, in parte al fabbricato edificato in base a C.E. n. 27/89, ed in parte al limitrofo fabbricato edificato in base a C.E. n. 31/93.
Ne segue l’infondatezza dell’impugnazione proposta dalla ricorrente Sig.ra D P M R.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile quanto alla domanda di accertamento negativo proposta dai ricorrenti e alla domanda di annullamento proposta da M G;deve essere rigettato con riferimento alla domanda di annullamento di D P M R.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.