TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2009-11-13, n. 200900422

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2009-11-13, n. 200900422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200900422
Data del deposito : 13 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01015/2009 REG.RIC.

N. 00422/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01015/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2009, proposto da:
VARA FRANCESCO, S AREA, B A, MACCHIAVELLO RENATO, C A, BUZZONE G.B., CALLEGARI FEDE, RICCA ROBERTO, R STA, BELLA STEFANO, PONTE GIANCARLO, TRENTI UMBERTO, ODDONE GIULIANO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Acquarone Giovanni e Salustri Alessandro, elettivamente domiciliati presso gli stessi in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro

COMUNE DI GENOVA, rappresentato e difeso dall’Avv. M P Pgno, elettivamente domiciliato in Genova, Via Garibaldi, 9;

nei confronti di

LOSI MARCELLA, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Massa, domiciliata presso lo studio del medesimo in Genova, Via Roma, 11/1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del permesso di costruire n. 354 del 22 giugno 2009 avente ad oggetto esecuzione di opere edilizie inerenti la realizzazione di un'autorimessa in un terreno privato sito in via Riese n. 17 int. 3/4 composta da un piano interrato ed uno a raso per complessivi 25 nuovi posti auto e di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova e della controinteressata;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12.11.2009 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


- Poiché allo stato della cognizione non appare del tutto infondato il motivo dedotto relativo al difetto d’istruttoria, in relazione al profilo dell’area, normata come spazio libero, e per la quale non è precisata la conformazione arborea;

visto il danno che può derivare alle parti interessate;

- Poiché appare necessario definire il merito della causa;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi