TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2009-12-16, n. 200900377
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N. 00377/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00520/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 520 del 2009, proposto da:
"Medusa" S.n.c., in persona del legale rappresentante p. t, rappresentato e difeso dall'avv. S D P, con domicilio eletto in Campobasso, via Garibaldi, n. 33;
contro
- Comune di Termoli, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. D D V, con domicilio eletto presso Stefano Scarano, in Campobasso, corso Umberto I, n. 43;
- Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p. t., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p. t., Capitaneria di Porto di Termoli, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 29308 a firma del Dirigente del Settore III - Programmazione, gestione e governo del territorio - demanio marittimo del Comune di Termoli, con il quale è stata rigettata la richiesta di cambio di destinazione d'uso delle pertinenze demaniali presentata dalla ricorrente con istanze n. 36759/2007 e n. 2003/2008, del parere reso dalla Agenzia del Demanio - filiale di Abruzzo e Molise - sede di Campobasso in data 23.6.2009, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Termoli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, stando a una prima delibazione, il provvedimento impugnato sembra affetto dai vizi denunciati nel ricorso, in particolare da eccesso di poter per sviamento dalla causa tipica, di guisa che sussistono i presupposti della misura cautelare, anche in relazione al pregiudizio derivante dai maggiori oneri di concessione demaniale e dalla conseguente difficoltà di ottenere il rinnovo della concessione demaniale;