TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 2015-06-18, n. 201500234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 2015-06-18, n. 201500234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500234
Data del deposito : 18 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01504/2009 REG.RIC.

N. 00234/2015 REG.PROV.PRES.

N. 01504/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2009, proposto da:
E C, per la minore E L, L A, per la minore G L A, M C, per la minore V D R, Patrizia D’Agnello per la minore A B, C D P, per il minore A C, A F, per la minore M R, M M, per la minore V D T e P P per la minore A P P, rappresentati e difesi dall'avv. E C, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. F A, viale Borsellino e Falcone n.23;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, USt - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, Ufficio Scolastico Comprensivo di Bovino “A. Liguori”, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;

per l'annullamento

1) - dell’atto di consolidamento dell’organico di fatto per la prima classe della scuola primaria dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Bovino per l’a.s. 2009/10;

2) - dell’atto di costituzione delle due classi prime dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Bovino secondo il modello del tempo pieno per il quinquennio del ciclo della scuola primaria di primo grado, che parte dall’a.s. 2009/10;

3) - degli atti di assegnazione alle suddette due classi prime dei trentasei alunni iscritti, in ragione di diciotto per classe;

4) - degli atti della sessione di sorteggio del 9/9/2009 degli alunni per la distribuzione degli stessi nelle classi prime primarie nell’Istituto Scolastico Comprensivo di Bovino per l’a.s. 2009/10;

5) - della missiva prot.n.3847/B19 innanzi indicata nella parte "provvedimentale" in cui il Dirigente Scolastico di Bovino riferisce del suo impegno affinchè fosse soddisfatta la richiesta dei genitori di ottenere una classe a tempo scuola 30 ore e della impossibilità di tanto "viste le norme e visti i regolamenti attuativi della riforma";

6) - di ogni altro atto presupposto, intermedio, strumentale, finale ed accessorio rispetto ai primi, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo direttamente e/o indirettamente dei diritti e degli interessi legittimi deducendi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 ottobre 2009;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Considerato che, a norma dell’art. 83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;

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