TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2021-04-19, n. 202100507

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2021-04-19, n. 202100507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100507
Data del deposito : 19 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2021

N. 00507/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00093/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2021, proposto da
Fondiaria Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Dona', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pianiga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Venezia, S. Marco, 5134;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 23128 del 01.12.2020 del Comune di Pianiga, “Scia per sanatoria di fabbricato residenziale – Rif. v.s. note pervenute in data 12.11.2020 prott. 21933 – 22043 e in data 30.11.2020 prot. 23024”;

- della nota prot. n. 23302 del 03.12.2020 del Comune di Pianiga, “Segnalazione certificata per agibilità su prat. ed. 2020/036. Divieto prosecuzione attività unità immobiliare censita al foglio 21 mappale 645 subb. 3 - 4”;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pianiga;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 la dottoressa M A e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso all’esame la società Fondiaria Costruzioni s.r.l. - titolare del permesso di costruire n. 53 del 22.8.2011 per la costruzione di un edificio trifamiliare nel Comune di Pianiga, oggetto di SCIA in variante presentata nel 2019 - ha impugnato la nota del Comune di Pianiga prot. n. 23128 del 01.12.2020 con cui è stata quantificata la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 per difformità di opere interne rispetto ai titoli edilizi (larghezza delle scale che dal pianterreno conducono all’interrato e di quelle che dal pianterreno conducono al primo piano) e la nota n. 23302 del 03.12.2020 del Comune di Pianiga, avente ad oggetto “Segnalazione certificata per agibilità su prat. ed. 2020/036. Divieto prosecuzione attività unità immobiliare censita al foglio 21 mappale 645 subb. 3 4 del 3.12.2020” con cui il Comune ha inibito gli effetti della SCIA per l’agibilità dell’unità abitativa sub 3-4 in considerazione della presenza di irregolarità edilizie riguardanti la configurazione delle scale interne, confermando la sanzione pecuniaria precedentemente irrogata.

La ricorrente ha impugnato i suddetti atti articolando le seguenti censure:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13, 29 e 34 del D.P.R. n. 380/2001 da parte del Comune di Pianiga: conformità delle opere realizzate al permesso di costruire rilasciato dall’amministrazione comunale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. La ricorrente contesta la legittimità della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 34, c. 2 D.P.R. 380/2001, non potendosi configurare alcuna difformità del realizzato rispetto ai titoli che disciplinano le opere contestate, da ricondursi al permesso di costruire del 2011 ed alla scia alternativa del 2018 per completamento lavori e non alla variante del 2019, che non riguardava le scale.

2. Violazione art. 24 e 34-bis

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi