TAR Catania, sez. V, sentenza breve 2024-07-30, n. 202402770
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2024
N. 02770/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2024, proposto da
Comune di ZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Straordinaria di Liquidazione Comune di ZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- deliberazione n.41 del 26 marzo 2024, pubblicata in data 8 aprile 2024 e comunicata in pari data a mezzo pec avente ad oggetto. Diniego di ammissione alla massa passiva dell’istanza prot 871 presentata in data 19/1/2021 dal Comune per € 1.744.079,06, nonché della nota prot 14921 del 14 agosto 2023 avente ad oggetto preavviso di diniego;
- di ogni altro atto prodromico, successivo e/o comunque connesso e in particolare per quanto occorrer possa della nota del responsabile del Procedimento n 17059 del 28/10/2020;
- della nota numero 760 del 18/1/2021, richiamata nella deliberazione impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Straordinaria di Liquidazione Comune di ZZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 30 marzo 2019, il Comune di ZZ ha dichiarato, ai sensi degli artt. 244 e segg. del d. lgvo n. 267/2000, il dissesto finanziario.
In conseguenza del dichiarato dissesto, è stato nominato, con D.P.R. del 23 agosto 2019, l’Organo Straordinario di Liquidazione (OS), che si è insediato in data 19 agosto 2019 con le competenze ed attribuzioni previsti dagli art.252 e ss. del TUEL per fatti ed atti di gestione verificatisi nel caso di specie entro il 31 dicembre 2018 (art 252, comma 4, TUEL); lo stato di dissesto finanziario perdura a tutt’oggi.
1.1. In data 19 gennaio 2021, il Comune ricorrente ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva per l’importo di € 1.744.079,06, derivante da deficit di cassa relativo a fondi a gestione vincolata al 1° dicembre 2019. I fondi a gestioni vincolata di cui trattasi, come risulta dal documento di dettaglio della cassa vincolata del tesoriere comunale, sono cosi composti € 1.494.060,64 per vincolo US EM; € 250.018,22 per vincoli diversi, per come specificato nello stesso documento.
In particolare, la relativa proposta di determinazione del responsabile del procedimento (n. 5 del 18 gennaio 2021), poi approvata con determinazione del capo settore n. 6 del 19 gennaio 2021, da cui muove l’istanza di insinuazione alla massa passiva, dava atto “ che si rende necessario effettuare la determinazione della consistenza dei fondi vincolati, alla data del 01/01/2019, al fine di stabilire le relative competenze rispetto a quelle della Commissione Straordinaria di Liquidazione ”; essa rilevava, altresì, che “ il deficit di cassa delle somme vincolate, pari ad euro 1.744.079,06 dovrà essere richiesto alla Commissione straordinaria di Liquidazione in quanto di sua competenza ” e indi stabiliva che il Comune di ZZ avrebbe dovuto presentare istanza di ammissione alla massa passiva nei termini e per gli importi indicati; a supporto della proposta (e quindi dell’insinuazione al passivo) il responsabile del procedimento indicava la “ sentenza della Corte dei Conti del Lazio n. 101/2019 ”.
1.2. Con deliberazione n. 41 del 26 marzo 2024, previa comunicazione di preavviso riscontrata dal comune e dai revisori con note in cui si ribadivano le ragioni della istanza di ammissione al passivo, la commissione straordinaria ha rigettato la detta istanza, ritenendo che i debiti maturati in relazione alle attività del US EM fossero estranei al Comune, mentre per gli altri, pure vincolati, non fossero pervenute le chieste delucidazioni.
In particolare, la motivazione del diniego si fonda sulle seguenti argomentazioni:
a) il Comune di ZZ, soggetto promotore del PRUSST, ha impropriamente considerato e utilizzato le risorse erogate a tal fine dal Ministero delle infrastrutture quali fondi attribuiti al detto Comune con destinazione vincolata da inserire nel bilancio comunale, utilizzabili anche in termini di cassa ai sensi degli artt. 222 e 195 de. D. lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 36, co. 2, del d.l. n. 70/2017, convertito con l. n. 96/2017;
b) l'articolo 36, comma 2, del D.L. 70/2017, convertito con L. 96/2017, nello statuire la competenza dell'OS con riferimento alla gestione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata, non potrebbe non riferirsi a quei fondi con specifica destinazione che vengono accreditati ai Comuni nella loro qualità di enti locali per l'espletamento di servizi di competenza e non come enti promotori ed attuatori di iniziative previste in conseguenza di un accordo successivamente oggetto di convenzione appositamente stipulata con altri 100 enti circa, che ha, pertanto, dato vita a diverso soggetto giuridico (vedi art.30 D. lgs 267/2000);
c) non potrebbe condividersi la tesi che, afferendo le somme erogate dal Ministero delle Infrastrutture in un capitolo del bilancio del soggetto promotore ed attuatore del PRUSST EM, ciò significherebbe che gli oneri fronteggiabili attingendo a tale capitolo costituirebbero oneri riconducibili al titolare del bilancio e cioè al Comune di ZZ in via esclusiva e che, pertanto, farebbero parte del dissesto;
d) su formale richiesta dell’Osl, circa l'attestazione di cui all'articolo 254 del testo unico con riferimento ad alcune istanze presentate da presunti creditori del US EM, il responsabile del procedimento, segretario generale, con nota 17059 del 28 ottobre 2020 e successiva con nota n. 760 del 18 gennaio 2021, non ha ritenuto accoglibili le dette istanze perché i presunti debiti non erano riconducibili al Comune di ZZ , asserendo che " il US EM non è mai stato parte integrante del Comune di ZZ ed a riprova di ciò la tenuta contabile è stata tenuta separata ”. D'altra parte, la non riconducibilità di tali debiti alla competenza dell'OS era stata già partecipata dal Comune alla Corte dei conti con nota 1355 del 24.01.2019, né i creditori istanti erano stati inseriti tra i creditori del Comune di ZZ in seno al piano di riequilibrio approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22/2016, n. 40/2016 e n. 19/2018, non impugnate dagli interessati, che tuttavia non hanno avuto esecuzione in virtù dell’intervenuto dissesto;
e) se si ritenesse che le risorse assegnate al PRUSST EM,