TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-09-18, n. 202313839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-09-18, n. 202313839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313839
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2023

N. 13839/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10375/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10375 del 2022, proposto da
D I, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A Z, A S e N F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 34 del 21 febbraio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25 febbraio 2022, per quanto di stretto interesse del ricorrente:

- del calendario delle prove motorio-attitudinali della procedura concorsuale, e del relativo avviso, con pubblicazione in G.U. 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 9 agosto 2022, laddove non reca il nominativo del ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati;

- dell'elenco degli ammessi alle prove motorio-attitudinali della procedura concorsuale, e del relativo avviso, con pubblicazione in G.U. 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 57 del 19 luglio 2022, laddove non reca il nominativo del ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati;

- dell'elenco contenente gli esiti della prova preselettiva della procedura concorsuale, e del relativo avviso, dei verbali e degli allegati, con pubblicazione in G.U. 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 48 del 17 giugno 2022, così come successivamente rivalutato e aggiornato mediante ripubblicazione in data 6 luglio 2022, laddove, in corrispondenza del nominativo del ricorrente risulta riportato il punteggio non utile di 25,37;

- del questionario somministrato all'odierno ricorrente in sede di prova preselettiva e relativo verbale e atto di approvazione dello stesso, laddove reca il quesito n. 40 oggetto di contestazione;

- per quanto di ragione, del verbale di svolgimento e correzione della prova preselettiva del ricorrente;

- di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell’interesse del ricorrente, ivi compresa sin d’ora la graduatoria finale di merito, ove non dovesse recare il nominativo del ricorrente, con riserva di notifica al controinteressato che dovesse risultare tale dalla precitata graduatoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con decreto Ministero dell’Interno 21 febbraio 2022, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25 febbraio 2022, l’amministrazione resistente ha indetto una procedura concorsuale, per esami, per il reclutamento di 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Gli artt. 6 e 7 del bando di concorso adottato dall’amministrazione resistente prevedevano lo svolgimento da parte dei concorrenti di una cd. prova preselettiva – indicandone le relative materie – e stabilivano che sarebbe stato « ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi ».

3. Parte ricorrente ha proposto domanda di partecipazione alla predetta procedura e ha partecipato alla prova preselettiva.

4. Con avviso pubblicato il 17 giugno 2022 – poi aggiornato e rettificato il 6 luglio 2022 – la p.a. resistente ha reso noti gli esiti della prova preselettiva, attribuendo a parte ricorrente il punteggio complessivo di 25,37, insufficiente al superamento della stessa.

5. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso e tutti gli atti della procedura, e in particolar modo tutti quelli relativi alla prova preselettiva, e ha formulato istanza cautelare al fine di ottenere l’ammissione con riserva al prosieguo del concorso, sulla base un unico motivo in diritto.

Segnatamente, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della propria esclusione dalla procedura per « violazione dell'art. 97 Costituzione;
violazione della lex specialis e dell’art.1 della l. 7 agosto 1990, n. 241
[nonché per] eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e contraddittorietà », osservando – in sintesi – che una delle domande che gli erano state sottoposte durante la prova preselettiva era afferente a materie non previste dal bando.

In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che il test che gli era stato sottoposto conteneva la domanda n. 40 recante il quesito « il 17 dicembre 2010 il giovane ambulante Mohamed Bouazizi si è dato fuoco davanti al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid per denunciare i soprusi delle autorità che volevano revocargli la licenza. L'episodio, considerato l'inizio della Primavera Araba, in quale nazione è avvenuto? », ovvero un quesito non inquadrabile nella materia “storia d’Italia dal 1861 ad oggi” né nelle altre previste dal bando.

Parte ricorrente ha poi evidenziato di aver risposto erroneamente a detta domanda, conseguendo il punteggio di - 0,33 e ha dedotto che il punteggio negativo ricevuto per tale quesito era stato determinante per la sua esclusione, in quanto la soglia minima per l’ammissione è risultata di 25,69 punti.

6. Con memoria dell’8 ottobre 2022 l’amministrazione resistente ha insistito per il rigetto del ricorso.

7. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 13 ottobre 2022, n. 6318, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ammesso il ricorrente con riserva al prosieguo della procedura selettiva.

8. Successivamente, nelle more della decisione sul merito del presente giudizio, sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 17 maggio 2023, è stata pubblicata la graduatoria definitiva (poi rettificata con pubblicazione sul bollettino del 19 maggio 2023) in cui l’amministrazione ha ritenuto – all’esito delle prove concorsuali e con decisione autonoma e non esecutiva del giudicato cautelare – di inserire il ricorrente con riserva alla posizione n. 2209 (cfr. produzione documentale di parte ricorrente del 23 maggio 2023).

9. All’udienza pubblica del 4 luglio 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.

11. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine all’ammissibilità del ricorso.

11.1. Deve innanzitutto rilevarsi che oggetto del presente giudizio è la valutazione dell’azione amministrativa tenuta nello svolgimento della prova preselettiva per il reclutamento di 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svoltasi nell’ambito del concorso sopra indicato.

A tal proposito, va notato che l’art. 5, c. 1, d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede che « l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo ».

Ciò al fine di ricordare che la prova preselettiva oggetto del presente giudizio è un meccanismo mediante il quale la p.a. inserisce uno sbarramento all’ingresso che, pur essendo « requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso », non costituisce esso stesso una prova del concorso medesimo, costituendo solamente un ragionevole strumento di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale che consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte – attraverso una verifica dei requisiti culturali di base dei candidati – in un modo semplice e tale garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. Consiglio di Stato, VII, 31 marzo 2023, n. 3336).

11.2. Ciò chiarito, è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto l’esclusione da un concorso pubblico, non sono individuabili dei controinteressati lesi dal provvedimento di esclusione, tenuto conto che in quel momento la procedura selettiva non è ancora conclusa e non è dato individuare quali soggetti avrebbero a che dolersi dell’eventuale annullamento del relativo provvedimento (si veda in proposito, da ultimo, Consiglio di Stato, II, 4 aprile 2023, n. 3445 e Consiglio di Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3342 in cui si legge che « prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, atteso che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso »).

È stato, infatti, precisato che « a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati » (cfr. Consiglio di Stato, II, 24 dicembre 2021, n. 8578).

È poi appena il caso di evidenziare che nel procedimento concorsuale l'insussistenza di controinteressati si ha solo quando l'impugnazione sia proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, diversamente dal caso in cui l’impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo della procedura concorsuale in cui il ricorso deve essere, invece, notificato – ai fini della sua ammissibilità – ad almeno un controinteressato ex art. 41, co. 2, c.p.a.

In altri termini la cesura che impone a parte ricorrente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, di procedere alla notifica ad almeno uno dei controinteressati è l’avvenuta approvazione della graduatoria già nel momento in cui il ricorso viene notificato.

11.3. Ciò premesso, va evidenziato che al momento della notificazione del ricorso – risalente al 5 settembre 2022 – non era stata approvata la graduatoria definitiva della procedura, che è stata adottata dall’amministrazione con decreto del 17 aprile 2023, rettificato con successivo decreto del 19 maggio 2023.

Deve, conseguentemente, ritenersi che – in applicazione del principio generale sopra richiamato – il ricorrente non avesse il dovere di notificare il ricorso ad alcuno dei partecipanti alla prova preselettiva.

11.4. Fermo quanto sopra, il Collegio non può poi condividere quanto affermato in alcune pronunce rese in sede cautelare dal giudice d’appello, proprio con riferimento alla procedura concorsuale oggetto del presente giudizio, in ordine alla sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso avverso gli esiti della prova preselettiva non notificato ad almeno un controinteressato, discendenti « dalla disciplina concorsuale, la quale prevedeva che all’esito della prova preselettiva impugnata fossero ammessi al prosieguo del concorso n. 3000 candidati (pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso) » e determinati dal fatto che in ragione del numero chiuso previsto per l’accesso alle prove « l’eventuale accoglimento della domanda dell’odierna appellante potrebbe comportare l’esclusione dell’ultimo soggetto ammesso in graduatoria, salva la sola ipotesi di “pari merito” rispetto all’ultimo candidato utilmente classificato » (cfr. Consiglio di Stato, III, ord. 17 febbraio 2023, n. 683 e 17 marzo 2023, n. 1068).

11.4.1. In disparte quanto già rilevato in termini generali, infatti, deve evidenziarsi che – come si noterà ancora infra sub 13.4. – l’impugnazione proposta dal ricorrente (che ha gravato tutti gli atti della prova preselettiva) così come concretamente articolata appare volta a censurare l’illegittimo sbarramento all’accesso alle prove del concorso frapposto dall’amministrazione nei suoi confronti in ragione di un questionario che (per la sua illegittima composizione) non gli ha consentito di raggiungere un punteggio pari a quello che è risultato in concreto il punteggio minimo di accesso e che, pertanto, la domanda del ricorrente è volta alla declaratoria di illegittimità (nei limiti della posizione di parte ricorrente) dello sbarramento oppostogli dalla p.a. (ovvero della sua esclusione), con ciò che ne consegue in termini di mera ammissione alle prove concorsuali in soprannumero.

Per tali ragioni questo Tribunale, in sede cautelare, non ha disposto la ripetizione della prova preselettiva da parte del ricorrente (cui avrebbe dovuto conseguire una riformulazione della lista degli ammessi) ma – in coerenza con la decisione assunta dal giudice d’appello in altre fattispecie di esclusione dalla prova preselettiva (cfr. Consiglio di Stato, VI, dec. 17 ottobre 2018, n. 5065 e ord. 7 dicembre 2018, n. 5978) – ha disposto la sua ammissione in sovrannumero alle prove successive.

11.4.2. Fermo appena notato, deve aggiungersi che è provato in atti che a fronte di 3052 candidati ammessi alle prove concorsuali 54 candidati hanno ottenuto – a pari merito – il punteggio minimo per l’accesso (25,69) sicché a fronte dell’accoglimento della domanda del ricorrente (di ammissione al prosieguo della procedura, per essere stato impossibilitato a ottenere un risultato pari a quello minimo) nessuno degli stessi sarebbe stato – in ogni caso (anche a seguire il percorso argomentativo di cui alle ordinanze Consiglio di Stato, nn. 683 e 1068 del 2023) – escluso dalla procedura.

11.4.3. Anche sotto tale profilo, quindi, deve apprezzarsi l’irrilevanza del fatto che il ricorso introduttivo non sia stato notificato ad alcuno dei soggetti che avevano superato la prova preselettiva.

12. Sempre in via preliminare, in relazione alla persistenza dell’interesse di parte ricorrente alla definizione del giudizio, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare che nel caso in cui un ricorrente – in esito alla proposizione di un gravame avente ad oggetto il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico – sia stato collocato in graduatoria con riserva sulla base di un’autonoma valutazione della p.a., non sussiste un interesse all’impugnazione dell’atto conclusivo del concorso (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 luglio 2010, n. 4286).

Se è vero, infatti, che l’amministrazione in casi come quello oggetto del presente giudizio potrebbe legittimamente determinarsi nell’adempiere all’ordine cautelare del giudice, limitandosi ad ammettere il candidato alle successive prove, senza per questo essere tenuta a annoverarlo nella graduatoria, tra gli idonei (o i vincitori) con riserva, è altrettanto vero che l’inserimento con riserva costituisce una ragionevole cautela, adottata dall’amministrazione per consentire la massima tutela della posizione del privato, nelle more della decisione del merito del gravame già presentato, e « non causa alcun pregiudizio all’interesse del ricorrente, ma anzi rappresenta il contemperamento tra le esigenze di speditezza dell’azione amministrativa e il minor pregiudizio possibile della posizione giuridica già portata in giudizio » (cfr. ancora Consiglio di Stato, VI, n. 4286/2010).

Tanto premesso, dall’ammissione con riserva e non a pieno titolo del ricorrente, deriva la permanenza del suo interesse ad ottenere una pronuncia definitiva sul profilo dell’illegittimità dell’azione amministrativa tenuta in occasione della prova preselettiva da lui svolta e non superata.

La giurisprudenza, in casi simili, si è infatti già espressa nel senso che « l’ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove » ( ex multis , Consiglio di Stato, III, 29 ottobre 2019, n. 7410 e, dal ultimo, Consiglio di Stato, VII, 24 marzo 2023, n. 3077).

13. Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato.

13.1. Al riguardo si deve richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, secondo cui « il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva;
di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione
» (cfr. Tar Lazio, II, 11 gennaio 2023, n. 441, nonché Consiglio di Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3637 e Consiglio di Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).

I principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, infatti, verrebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis , così come sarebbe compromesso il principio dell’autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2013, n. 1969).

In altri termini, deve ribadirsi che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego – che configura un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c (Cass. civ., sez. lavoro, ord. 3 gennaio 2023, n. 79) – non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, e che soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere scelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse – e sempre che a tale operazione non si oppongano interessi pubblici diversi e di maggior rilievo – che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.

13.2. Ciò premesso, venendo all’esame del caso di specie, è evidente la violazione dell’art. 7 del bando in cui l’amministrazione resistente è incorsa laddove aveva chiaramente indicato le materie che sarebbero state oggetto della prova preselettiva. Il richiamato art. 7, infatti, prevede espressamente che « la prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d’Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica;
di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento;
di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell’ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo
».

Deve, quindi, conseguentemente ritenersi che le materie oggetto della prova fossero esclusivamente quelle enumerate nella sopra richiamata disposizione.

13.3. Ebbene, all’evidenza, la domanda n. 40, contenuta nel test somministrato al ricorrente, non rientra tra nessuna delle materie indicate nella lex specialis , e in particolar modo non rientra nella materia “storia d’Italia dal 1861 ad oggi”, involgendo competenze relative alla diversa disciplina della “storia contemporanea”.

Accedendo ad una diversa interpretazione non ci si atterrebbe al principio di stretta interpretazione delle clausole del bando, condiviso dalle sopra richiamate pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, trascendendo così i limiti imposti dai principi di immodificabilità del bando (c.d. autovincolo), di par condicio dei partecipanti e di tutela dell’affidamento.

Né può ritenersi che una tale valutazione costituisca un indebito straripamento del sindacato giurisdizionale nel merito amministrativo, atteso che con il bando di concorso e, in particolare, con la scelta delle materie ritenute maggiormente idonee a selezionare le professionalità da reclutare la pubblica amministrazione consuma anticipatamente la propria discrezionalità, sicché rientra pienamente nei poteri del g.a. verificare la riconducibilità dei quesiti effettivamente somministrati all’alveo delle materie che l’amministrazione stessa ha discrezionalmente indicato negli atti concorsuali.

13.4. È poi appena il caso di notare che, nel caso di specie, è evidente che la presenza nella prova preselettiva di una domanda afferente materie diverse da quelle indicate nel bando di concorso ha determinato l’illegittima esclusione del ricorrente, ovvero che è stata superata la cd. prova di resistenza.

Al riguardo, deve osservarsi che senza la decurtazione di 0,33, derivante dall’erronea risposta alla domanda n. 40, parte ricorrente avrebbe conseguito il punteggio di 25,70 (ovvero un punteggio superiore a quello riportato dall’ultimo degli ammessi pari a 25,69).

Circostanza, quest’ultima, che già di per sé consente di ritenere superata la prova di resistenza (atteso che se nel questionario la domanda non fosse stata presente il ricorrente – pur avendo una domanda in meno degli altri concorrenti – avrebbe superato la prova).

Fermo quanto sopra, a ciò deve aggiungersi, in termini generali, che nella specifica procedura oggetto del presente giudizio non era possibile calcolare la prova di resistenza attraverso l’espunzione delle domande contestate dai questionari dei partecipanti e la riformulazione della graduatoria, atteso che a ogni candidato è stato somministrato un questionario contenente domande diverse, sicché il calcolo della prova di resistenza mediante la mera espunzione delle domande errate dal solo questionario del candidato interessato dalla/e domanda/e errata/e avrebbe come conseguenza il fatto che nei confronti dello stesso sarebbero state somministrate un numero di domande inferiori alle 40 previste dal bando.

Rispetto alla prova preselettiva della presente procedura – allora – la prova di resistenza non può che calcolarsi facendo riferimento al punteggio che il candidato avrebbe potuto conseguire rispondendo esattamente alle domande cui non ha potuto rispondere (o cui ha risposto in maniera errata) in ragione della loro estraneità alle materie previste dal bando (ovvero alle domande/opportunità, di cui lo stesso è stato privato).

A ritenere diversamente, il candidato destinatario di un questionario con domande scorrette sarebbe ingiustamente penalizzato, quando il mancato raggiungimento della soglia minima è dipeso proprio dal non aver potuto dare la risposta esatta a dette domande.

Né può ritenersi che una tale soluzione pregiudichi le finalità proprie della prova preselettiva o arrechi pregiudizio agli altri concorrenti.

Se, infatti, scopo della prova preselettiva è quello di costituire “complessivamente” uno sbarramento ai fini dell’accesso alle successive fasi della procedura concorsuale (al solo fine di rendere più semplice e veloce l’iter concorsuale), senza contribuire in alcun modo a determinare la posizione in graduatoria del candidato (v. supra sub 11), la presenza nel questionario di un quesito estraneo alle materie indicate nel bando (che impedisca in concreto al candidato il raggiungimento del punteggio minimo che gli avrebbe consentito di accedere alle prove concorsuali, privandolo, appunto, della possibilità di acquisire dei punti che sarebbero stati sufficienti al raggiungimento della soglia minima) rende illegittimo l’ostacolo frapposto rispetto all’accesso alle prove concorsuali, con la logica conseguenza che l’accertamento dell’inidoneità in concreto del questionario a consentire il superamento dello sbarramento da parte del candidato determina l’ammissione tout court e in sovrannumero del soggetto ingiustamente penalizzato al prosieguo nelle operazioni concorsuali (cfr. supra sub 11.4.1.).

13.5. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento all’esclusione di parte ricorrente dall’elenco dei candidati ammessi alle prove motorio attitudinali e definitiva ammissione al prosieguo della procedura e stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui il ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare (cfr. Tar Lazio, III- bis , 12 febbraio 2022, n. 1762). In esecuzione della presente pronuncia l’amministrazione, quindi, potrà sciogliere la riserva sempre se fondata unicamente sulle questioni oggetto del presente giudizio.

14. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del fatto che la decisione si inserisce nell’ambito di un contezioso seriale.

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