TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-12-02, n. 202200774
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Testo completo
Pubblicato il 02/12/2022
N. 00774/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2021, proposto da
Z T, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria - Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
-del provvedimento avente numero di protocollo P-RC/L/N/2020/102478 EM-SUB_2020 adottato il 26.04.2021 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria, conosciuto dal ricorrente in data 11.11.2021, con cui veniva decretato il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30 novembre 2021 e depositato il 23 dicembre 2021 TEBOUL Zakarya, nato il 30.05.1991 in Algeria, impugnava il provvedimento in epigrafe indicato con il quale la Prefettura di Reggio Calabria rigettava l’istanza di emersione di lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, D.l. n. 34/2020, in ragione del parere non favorevole espresso dall’Ispettorato del Lavoro.
A sostegno del gravame deduceva 1) violazione dell’art. 103, comma 1 D.L. n. 34/2020 e dell’art. 10 bis e 21 octies comma 1 l.n. 241/90;2) violazione di legge in relazione alla Direttiva 2009/52, agli artt. 9, comma 10, D.l. n. 76/2013 e 22, comma 10 quater, D. Lgs. n. 286/1998 e relativa carenza di analisi ex art. 3 l.n. 241/90;3) violazione dei termini di definizione del procedimento ex art. 2, comma 2, l.n. 241/90.
In data 5 gennaio 2022 si costituiva l’Ufficio territoriale del Governo, con atto di mera forma.
Con ordinanza n. 14 del 13 gennaio 2022 veniva respinta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 23 novembre 2022 la causa è stata posta in decisione.
Con l’ordinanza cautelare sopra menzionata si è dato atto che “il ricorso, oltre a presentare possibili profili di irricevibilità, difetta prima facie del requisito del fumus boni juris , atteso che nessuna delle censure dedotte appare specificamente pertinente all’unico motivo ostativo rappresentato dall’Amministrazione resistente”.
L’ordinanza non è stata appellata e la parte non ha formulato ulteriori difese.
Ciò posto, nella presente sede di merito il Collegio ritiene di dover approfondire il profilo della ricevibilità del ricorso.
La stessa difesa di parte ricorrente dà atto che lo Sportello Unico Immigrazione dell’Autorità prefettizia in data 19 ottobre 2021 riscontrava la richiesta d’accesso presentata dal Responsabile dell’Ufficio Caf di Vicenza, allegando l’intervenuto rigetto in data 26 aprile 2021, unitamente all’avviso di ricevimento della raccomandata indirizzata al signor Z T, firmato il giorno 05.05.2021.
Si sostiene in ricorso che la firma è posta con scrittura di fatto illeggibile e che la stessa non sarebbe
ascrivibile al signor T, per come evidente dal confronto con quella rilasciata nella presente procura speciale.
A parte la illeggibilità anche della firma rilasciata per la procura, la mera negazione fatta in ricorso è del tutto irrilevante posto che sarebbe stato onere del destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c. (v. CGA, 24 giugno 2021, n. 612).
In mancanza di presentazione della querela di falso, il diniego notificato si presume essere validamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del ricorrente il 05.05.2021, sicché il ricorso notificato il 30.11.2021 è all’evidenza tardivo e, quindi, irricevibile.
Poiché la causa viene decisa sulla scorta di rilievo mosso d’ufficio e in assenza di difese scritte dell’amministrazione resistente, le spese possono essere interamente compensate.