TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-01-22, n. 201300044
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N. 00044/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2012, proposto da:
Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. E Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P M in Cagliari, via Enrico Costa 36;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa dagli avv.ti A C e A P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69;
Ministero della Giustizia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Cannas, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Gabriella Pirisi in Cagliari, via Alghero n. 54;
per l'annullamento
- della Nota esplicativa dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicata il 29 marzo 2012 con la quale si limita l'ambito soggettivo di applicazione del bando per l'ammissione ai finanziamenti - progetti individuali - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Asse 2 - Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Ministero della Giustizia e di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Loredana Giani, in sostituzione dell'avv. E Z, per la parte ricorrente, gli avv.ti A C e A P per la Regione, l'avv.to dello Stato Giandomenico Tenaglia per i Ministeri resistenti e l'avv. Gabriella Cannas per la Federazione controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso avviato alla notifica il 25 maggio 2012 e depositato l’11 giugno 2012, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati chiede l’annullamento della “Nota esplicativa” del bando per l’ammissione ai finanziamenti di cui al P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) 2007-2013 – Asse 2 – Misura 226 dedicata alla “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” , nella parte in cui detta Nota individua quali «liberi professionisti che possono essere abilitati alla compilazione telematica delle domande di aiuto e di pagamento per la Misura 226» solo gli iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali e all’Ordine degli Ingegneri.
A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente deduce articolate censure.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo, in via preliminare e di rito, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Nel merito, conclude per il rigetto.
3. Si è costituita ad opponendum , la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna, con , con atto di intervento avviato alla notifica il 30 giugno 2012 e depositato nello stesso giorno, chiedendo che il ricorso sia respinto;e, in via preliminare, l’inammissibilità per la mancata notifica alla stessa interveniente, in quanto controinteressata.
4. Con ordinanza cautelare del 4 luglio 2012, n. 216, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, sospendendo l’efficacia della “nota esplicativa” impugnata.
Con ordinanza sez. III, 14 settembre 2012, n. 3743, il Consiglio di Stato ha riformato parzialmente l’ordinanza respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado «per quanto riguarda la parte del provvedimento impugnato che nega la legittimazione dei periti agrari alla presentazione del progetto (ferma restando quella alla presentazione della domanda)».
5. All’udienza pubblica del 31 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Occorre, in primo luogo, esaminare la questione della corretta instaurazione del contraddittorio, da parte del ricorrente, il cui atto introduttivo non risulta notificato ad alcun controinteressato.
6.1. L’eccezione deve essere respinta, sulla base del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui a fronte dell'impugnazione del bando (di concorso, di gara o che comunque dia avvio ad una procedura selettiva di evidenza pubblica, come nel caso di specie) non sono individuabili soggetti che ricavino un beneficio diretto ed immediato come tali qualificabili come controinteressati.