TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202300885
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Pubblicato il 13/11/2023
N. 00885/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2023, proposto da
ATIVA - Società Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e V D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato V D G, con studio in Firenze, via Gino Capponi, 26;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l’accertamento
dell'obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concludere il procedimento per l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di « adeguamento impianti di esazione Telepass per il sistema europeo di telepedaggio SET e adeguamento barriere ottiche intera rete » (intervento n. 102), avviato a seguito della richiesta della ricorrente del 3 maggio 2022;
e per la dichiarazione
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
nonché per la condanna
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad approvare il progetto de quo ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente gestisce in concessione una tratta autostradale, di circa 220 km, che attraversa il territorio piemontese, nelle province di Torino e Vercelli. Il rapporto concessorio è regolato dalla “Convenzione Unica” prevista dall’art. 2, comma 82, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, sottoscritta il 7 novembre 2007 e resa efficace con la legge n. 101/2008. La concessione è scaduta il 31 agosto 2016 e da quel momento ATIVA ha continuato a gestire l’infrastruttura in regime di prorogatio , nelle more dell’individuazione del nuovo concessionario.
2. Il prolungamento pluriennale della gestione interinale ha comportato l’integrazione del Piano per la realizzazione di ulteriori interventi urgenti ed indifferibili per il mantenimento degli standards di sicurezza dell'infrastruttura, tra i quali, per quanto qui di interesse, gli interventi volti all’evoluzione dei sistemi elettronici di pagamento del pedaggio.
3. Nello specifico, il 3 maggio 2022, la Società ha presentato al Ministero concedente un progetto volto sia all’adeguamento delle piste Telepass delle barriere di esazione della tangenziale di Torino (sistema semi chiuso) sia all’ammodernamento delle barriere ottiche poste sull’intera rete autostradale in gestione.
4. Poiché, il Concedente non ha fornito alcuna risposta alla Società, il suo silenzio è stato impugnato, ex art. 117 c.p.a., con ricorso, notificato il 30 agosto 2023 e depositato il successivo 6 settembre.
5. In data 6 settembre 2023 si è costituita l’amministrazione resistente con una comparsa di mero stile.
6. All’esito dell’udienza pubblica, svoltasi in data 8 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
7. Con il proprio ricorso la ricorrente:
- censura, in estrema sintesi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2.2, 3.1 e 20.11 della Convenzione del 7 novembre 2007, sulla scorta dei quali il Concessionario ha la responsabilità della progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, provvedendo a presentare all’esame del concedente il programma dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. A suo dire, infatti, l’intervento sarebbe necessario per adeguare strutture informatiche di esazione del pedaggio alla normativa sopravvenuta nel corso del rapporto, le quali sarebbero esplicitamente volte alla tutela dell’utenza che si avvale di tali modalità di pagamento del pedaggio. Affermazioni, queste, che sarebbero dimostrate sia alle disposizioni della direttiva europea in materia di esazione del pedaggio sia dal decreto n. 20690 del 2018, in cui lo stesso Concedente avrebbe dato atto della dell’indifferibilità ed urgenza dell’intervento;
- sostiene la fondatezza della pretesa all’approvazione del progetto, in quanto atterrebbe alla sicurezza dei pagamenti dell’utenza e, come tale, sarebbe indifferibile.
8. Il ricorso è fondato.
Il rapporto concessorio intercorrente tra la ricorrente e il Ministero concedente resta regolato, per gli aspetti di pertinenza della controversia in esame, dall’art. 14 del codice della strada e dall’art. 5 della Convenzione unica del 2007, resa efficace con legge n. 101/2018.
Da un lato, la normativa dettata dal codice della strada, nell’equiparare quoad effectum il soggetto concessionario all’ente proprietario della strada, lo onera di una pletora di obblighi previsti con l’espressa finalità di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, tra cui viene in risalto l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, delle attrezzature, impianti e servizi nonché l’obbligo di controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze.
Dall’altro, la disciplina convenzionale stabilisce espressamente che, alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nella gestione dell’autostrada in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione della stessa.
Tale obbligo comprende sia la gestione tecnica delle infrastrutture sia il mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse (cfr. art. 3).
Come opinato da questo Tribunale in una recente pronuncia, « non sussistono elementi per ritenere che la gestione del concessionario in regime di proroga si estenda a sole attività di ordinaria amministrazione, come affermato dal resistente Ministero nel gravato provvedimento. Al contrario, l’articolo 5.1 della Convenzione dispone che alla scadenza del rapporto “il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nella gestione dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa”, non individuando alcuna limitazione dei compiti e delle connesse responsabilità del gestore » (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 7 dicembre 2022, n. 1090).
Siffatto indirizzo esegetico merita condivisione e continuità anche nella fattispecie in esame, alla luce del richiamato quadro disciplinare di fonte legislativa e convenzionale ispirato, con tutta evidenza, ad una chiara regula iuris , secondo la quale la scadenza della concessione non esime il concessionario dagli obblighi di mantenimento della sicurezza e della funzionalità dell’infrastruttura nelle more del subentro del nuovo affidatario. Assunto, questo, che riveste particolare cogenza laddove il periodo interinale si protragga, come nel caso di specie, su un arco pluriennale, esponendo l’infrastruttura viaria all’usura del tempo e all’obsolescenza tecnica degli impianti.
Ciò posto, con specifico riferimento agli obblighi del Ministero a fronte della proposizione di un progetto, il Collegio evidenzia che la disciplina convenzionale prevede espressamente che l’approvazione degli interventi manutentivi e migliorativi (da sottoporsi a cura del Concessionario nel rispetto del cronoprogramma allegato al Piano economico-finanziario all’attenzione del Concedente) avvenga entro 90 giorni dalla presentazione del progetto, salve richieste di modifiche e integrazioni.
Orbene, tale previsione generale trova applicazione per tutti i progetti esecutivi e definitivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria e le eventuali varianti a norma del punto 20.11. della convenzione.
Si rammenta, infatti, come del resto precisato recentemente da questo TAR, che « l’intervenuta scadenza della concessione, peraltro ormai risalente nel tempo, così come non vale ad esimere il concessionario dagli obblighi gestori cogenti e indifferibili specie se inerenti alla tenuta in sicurezza dell’infrastruttura autostradale, non può tantomeno sollevare il concedente dal relativo potere-dovere di valutare gli interventi in sede di approvazione, procedendo al motivato assenso o diniego » (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 settembre 2023, n. 763).
Nello specifico, con la menzionata decisione è stato evidenziato che « la posizione giuridica in cui versa il Ministero-concedente può essere ricostruita proprio in termini di potere-dovere, stante l’innegabile sussistenza di un preminente interesse pubblico alla salvaguardia della funzionalità e della sicurezza dell’infrastruttura a beneficio della collettività degli utenti che impone al soggetto pubblico un’espressa pronuncia sulla pertinenza e l’assentibilità degli interventi: tale ricostruzione si àncora su una ermeneutica dell’art. 20.11 dell’atto convenzionale teleologicamente orientata secondo i canoni di buona fede, correttezza e collaborazione di cui agli artt. 1175, 1375 cod. civ. nonché 1, co. 2- bis della legge n. 241 del 1990 » (T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 763/23, cit.).
9. In conclusione, il Collegio ritiene che il silenzio serbato dal Ministero concedente sia illegittimo alla stregua dei richiamati parametri, essendo maturato in violazione dell’obbligo di espressa pronuncia sulle proposte di intervento formulate dalla concessionaria, a nulla rilevando la fase interinale in cui versa il rapporto concessorio.
Deve, dunque, dichiararsi l’obbligo del Ministero resistente di provvedere sul progetto trasmesso concernente sia l’adeguamento delle piste Telepass delle barriere di esazione della tangenziale di Torino (sistema semi chiuso) sia l’ammodernamento delle barriere ottiche poste sull’intera rete autostradale in gestione, con conseguente condanna alla conclusione del relativo procedimento, con riserva di successiva nomina di un commissario ad acta su istanza della ricorrente, ex art. 117, comma 3 c.p.a., nell’ipotesi di perdurante inerzia del Ministero.
Restano impregiudicate le determinazioni, di segno affermativo o negativo, che il Concedente riterrà di assumere in sede di pronunzia espressa, trattandosi di un segmento di potere discrezionale ancora non esercitato su cui questo giudice non ha giurisdizione per pronunciarsi ex art. 34, comma 2 cod. proc. amm..
10. Alla luce delle peculiarità della controversia e della natura della presente decisione, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.