TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2017-01-23, n. 201700464
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Pubblicato il 23/01/2017
N. 00464/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05613/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5613 del 2016, proposto da:
Societa' Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiani, Soi – Amoi, e Associazione Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani - Asmooi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati C M I e R L P, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, 55;
contro
Asl di Caserta non costituita in giudizio;
Regione Campania non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del direttore generale dott. Mario De Biasio n. 276 del 14/10/2016 avente ad oggetto: "Indizione Selezione Pubblica per titoli e colloquio, per il reclutamento di vario personale, con contratto di lavoro, non subordinato, ai sensi dell'art. 15 octies, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., durata anni uno, da assegnare all'ambulatorio per "la prevenzione, lo studio la diagnosi precoce del glaucoma", nell'ambito dell'area delle cure domiciliari" pubblicata on line sul sito web della convenuta in data 17/10/2016 (doc. 2) e del relativo bando ivi approvato (cfr. doc. 1) nella parte in cui prevede "n. 1 Optometrista" da reclutare per essere assegnato all'ambulatorio predetto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso, in particolare, la richiesta di pubblicazione prot. n. 236523/COOR.ADI del 29/9/2016 (cfr. doc. 1), la delibera n. 33 del 12/1/2016 (doc. 3) con la quale è stato confermato il finanziamento al progetto "Occhio alla vista. Screening per la prevenzione studio e diagnosi precoce del glaucoma";
- con riserva di motivi aggiunti per l'annullamento, qualora lesiva ed illegittima, della "linea progettuale: Occhio alla vista. Screening per la prevenzione studio e diagnosi precoce del glaucoma" oggi non conosciuta né, a quanto risulta, pubblicata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 15 octies del d.lgs. n. 501/1992, rubricato “Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati”, secondo le cui disposizioni: “1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista”;
Posto che i predetti contratti, volti l'attuazione di progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, non sono sostitutivi dell'attività ordinaria e hanno una rilevanza del tutto particolare nell'ambito dell'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Corte Cost., 11.03.2011, n. 77), rientrando in forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali (art. 36, comma 2, d.lgs. n. 163/2001);
Considerato che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, ad eccezione, in base alla deroga di cui al quarto comma, delle controversie in materia di procedure concorsuali, le quali soltanto sono rimaste devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
Stimato che la procedura in esame, per le caratteristiche delineate, non può farsi rientrare nella nozione di "procedura concorsuale", ravvisandosi, invero, nei provvedimenti gravati, una procedura di reclutamento (per titoli ed esami, con formazione di graduatoria, ma senza predeterminazione di specifici criteri e punteggi di valutazione), di unità di personale da impiegare previa stipula di contratti di lavoro autonomo di diritto privato, temporalmente limitati, con previsione di compensi complessivi annuali e a cui fare ricorso per far fronte ad esigenze diverse da quelle cui sono ordinariamente preordinati i lavoratori subordinati (per linee progettuali specifiche);
Valutato, pertanto, che la fattispecie all’esame sia da considerarsi rientrante nell’ipotesi disciplinata dal comma 1 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, e, come tale, devoluta alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Cons. di St., sez. IV, 26.11.2015, n. 5372;Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 1.07.2016, n. 13531);
Ritenuto, dunque, che il ricorso in epigrafe sia inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Considerato equo, in relazione alla natura della controversia, disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio;