TAR Aosta, sez. I, sentenza 2014-01-10, n. 201400003
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N. 00003/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2013, proposto da:
- S C, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M C e C R, ed elettivamente domiciliato in Aosta, Piazza Accademia S. Anselmo n. 2, presso la Segreteria T.A.R. Valle d’Aosta;
contro
- la Regione Valle d’Aosta, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti R J e F P, ed elettivamente domiciliata in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, presso il Dipartimento Legislativo e Legale della stessa Regione;
- il Responsabile del Dipartimento Personale ed Organizzazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- il Dirigente della Struttura Organizzativa Concorsi ed Incentivazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
per l’annullamento
- del provvedimento dirigenziale n. 1407 del 4 aprile 2013, notificato mediante comunicazione prot. n. 7173 U.P. il 15 aprile 2013, con il quale il Dirigente della Struttura Organizzativa Concorsi ed Incentivazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha revocato il test psico-attitudinale, di cui all’art. 9 del bando di concorso, approvato con il provvedimento dirigenziale n. 2756 del 25 giugno 2012, effettuato il 6 dicembre 2012 e dei verbali ad esso correlati;
- del provvedimento dirigenziale n. 4785 del 7 novembre 2012;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale dei medesimi provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d’Aosta;
Vista l’ordinanza n. 22/2013 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 gennaio 2014, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 13 giugno 2013 e depositato il 4 luglio successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale n. 1407 del 4 aprile 2013, notificato mediante comunicazione prot. n. 7173 U.P. il 15 aprile 2013, con il quale il Dirigente della Struttura Organizzativa Concorsi ed Incentivazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha revocato il test psico-attitudinale, di cui all’art. 9 del bando di concorso, approvato con il provvedimento dirigenziale n. 2756 del 25 giugno 2012, effettuato il 6 dicembre 2012 e i verbali ad esso correlati, unitamente al provvedimento dirigenziale n. 4785 del 7 novembre 2012.
A sostegno del ricorso sono state dedotte censure di eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta, che, dopo aver eccepito in via preliminare l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, nel merito ne ha chiesto il rigetto.
Con l’ordinanza n. 22/2013 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa della parte ricorrente ha depositato in giudizio un atto di rinuncia al ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2014, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In seguito al deposito in giudizio in data 27 dicembre 2013 dell’atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, il processo deve ritenersi estinto per rinuncia.
2. Le spese di giudizio della presente fase, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., devono essere addebitate alla parte ricorrente che ha rinunciato al ricorso e vengono liquidate in dispositivo.