TAR Pescara, sez. I, sentenza 2019-03-25, n. 201900088

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2019-03-25, n. 201900088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201900088
Data del deposito : 25 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2019

N. 00088/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00407/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2018, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, L Z, con domicilio eletto presso lo studio G C in Pescara, v.le G. D'Annunzio n. 142;

contro

Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila complesso monumentale di San Domenico;

per l'accertamento e la declaratoria

-dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara sull'istanza del ricorrente (del 24 ottobre 2018), per ottenere il nulla osta all'iscrizione all'anno successivo al primo del Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019;

e, conseguentemente, per l'accertamento e la declaratoria

-dell'obbligo di pronunciarsi espressamente sull'istanza di Maddestra Andrea per l'iscrizione all'anno successivo al primo del Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Medicina presso l'Università “G. D'Annunzio di Chieti-Pescara”;

nonché per l'accertamento

-del diritto del ricorrente ad ottenere il nulla osta all'iscrizione all'anno successivo al primo del Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2019 il dott. M B e uditi gli avvocati G C e L Z per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Domenico Pardi per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- il ricorrente è stato iscritto, dall’anno accademico 2016/2017, ai corsi liberi della laurea magistrale in medicina e chirurgia, indetti dall’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, sostenendo e superando i seguenti esami: “Anatomia Umana I (M4017)”, “Biologia e Genetica

(M4013)”, “Istologia ed Embriologia Umana (M40144)”, “Metodologia Medico-Scientifica di Base (M4015)”, con istanza del 24 ottobre 2018 il medesimo ha quindi chiesto all’Università degli Studi D’Annunzio di Chieti-Pescara il nulla-osta all’iscrizione, all’anno successivo al primo, del corso ordinario di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2018-2019;

- come già stabilito da questo Tribunale in analogo precedente (Tar Pescara, ordinanza cautelare 16 2019), in casi, come quello di specie, in cui lo studente ha maturato aliunde dei crediti formativi riconoscibili, egli, al pari di quelli regolarmente iscritti sin dal primo anno, se non è riuscito a ottenere tutti i crediti formativi degli anni precedenti, può essere iscritto come “fuori corso” se ha già ottenuto tutte le frequenze obbligatorie ma deve ancora superare gli esami necessari a completare il percorso formativo, o come “ripetente”, se deve anche completare le frequenze obbligatorie;

- per anno successivo al primo deve quindi intendersi anche l’iscrizione come “ripetente” o come “fuori corso”;
e a tal fine i crediti formativi richiesti - per l’iscrizione a un anno successivo a quello d’ingresso come ripetente lo stesso anno o come fuori corso - non possono ovviamente discriminare chi accede dall’esterno rispetto a chi ha superato il test d’ingresso (che come chiarito in giurisprudenza può riguardare solo coloro che provengono dalle scuole superiori e non quelli che provengono da un percorso universitario affine e riconoscibile in qualche esame sul piano dei crediti formativi, cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria 1 del 2015;
Tar Pescara sentenza breve 78 del 2018);

- se il superamento di uno o due esami del corso di laurea consente cioè a uno studente ivi iscritto, a seguito del superamento del test d’ingresso, di mantenere l’iscrizione agli anni successivi (sebbene come ripetente o fuori corso), senza rischiare la radiazione dai corsi per inidoneità;
lo stesso diritto non può essere negato a chi, provenendo da altri percorsi universitari affini nazionali o esteri, abbia titolo per il riconoscimento di un numero pari o maggiore di crediti formativi nella stessa Università a cui chiede l’iscrizione;

- difatti “il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (cfr. l’ art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo”)” (Consiglio di Stato adunanza plenaria 1 del 2015;
Tar Pescara, sentenza breve 78 del 2018);

- in sostanza, se l’Università giudica, a esempio, il superamento di un solo esame nell’anno accademico come sufficiente all’iscrizione, nell’anno successivo, come “ripetente” il primo anno;
allo stesso modo deve considerare sufficiente a tal fine il riconoscimento di un numero pari di crediti formativi maturati presso altri percorsi universitari;
senza poter discriminare - per le ragioni appena illustrate e ormai pacifiche in giurisprudenza - le due posizioni solo in virtù del superamento del test d’ingresso, tanto più che il rendimento universitario effettivo è senz’altro una prova di idoneità e meritevolezza a seguire i corsi concreta, specifica ed effettiva e quindi di valenza prognostica superiore rispetto all’accertamento delle conoscenze maturare nelle scuole superiori (Tar Pescara, sentenza 46 del 2019);

- sicché i regolamenti di ateneo non possono disporre (e in caso contrario devono essere disapplicati, cfr. Tar Napoli, sentenza 1290 del 2012), né essere interpretati, in modo discriminatorio nel senso testé illustrato;
e ciò anche nel prevedere i posti disponibili per trasferimento, nel senso che devono tenere conto del diritto vivente qui sinteticamente richiamato e quindi rendere il diritto al trasferimento concretamente esercitabile, adeguando i posti alla domanda concretamente prevedibile (e quello delle istanze formulate negli anni precedenti può essere solo un dato di partenza) (Tar Pescara sentenza 45 del 2019);


- sulla base dei principi qui enunciati (il quale ha peraltro superato gli esami del medesimo corso di laurea resi disponibili dalla stessa Università come di libero accesso) sussiste l’obbligo dell’Amministrazione si pronunciarsi sull’istanza del ricorrente, nel rispetto dei principio qui analiticamente indicati;

- le spese liquidate in dispositivo devono seguire il criterio della soccombenza;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi