TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 2018-12-20, n. 201800553
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Pubblicato il 20/12/2018
N. 00553/2018 REG.PROV.PRES.
N. 00242/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2013, proposto da
A G, V A, M B, R B, L G, A C, rappresentati e difesi dagli avvocati B P, F Z, con domicilio eletto presso lo studio Sara Fè in Firenze, via Valdinievole, 46;
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati F Z, B P, con domicilio eletto presso lo studio Sara Fè in Firenze, via Valdinievole, 46;
contro
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso lo studio - Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana, 1;
nei confronti
Enel Green Power S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via G. La Pira n. 21;
per l'annullamento
del decreto n. 5328 del 15.11.12 Regione Toscana Giunta regionale direzione generale politiche territoriali, ambientali e per la mobilità, Area di Coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti climatici Settore energia, tutela della qualità' dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico, avente per oggetto: "Concessione mineraria di coltivazione di risorse geotermiche "Piancastagnaio" Enel Green Power S.p.A. - Conferma di cui all'art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22" con la quale la predetta autorità, nella persona del responsabile delegato dott. Aldo Ianniello, decretava di confermare, a conclusione dell’'apposita procedura istruttoria richiamata in narrativa del decreto, la concessione mineraria di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Piancastagnaio", di cui è titolare la Società Enel Green Power S.p.A., fino al 31/12/2024;e di dettare le sottoelencate prescrizioni:
1. per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca degli impianti ricadenti nella concessione Piancastagnaio, ricordata la scadenza del 31.12.2013 entro cui dovrà essere presentata dal gestore la domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 203/88, le nuove autorizzazioni terranno conto di quanto previsto dalla D.G.R.344/2010;
2. la prescrizione relativa alla installazione, nei pozzi delle centrali, di una sonda per la misurazione del livello delle acque di re-iniezione (richiesta in fase di relazione ai fini della certificazione Emas) è sostituita dall'invio dei periodici aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale convalidata dal competente Certificatore;
3. il gestore dovrà procedere, entro 6 mesi dalla data del presente atto, a realizzare uno studio di incidenza riguardante l'area interessata dalla concessione Piancastagnaio, ai sensi della Dir. Habitat e della normativa statale e regionale di recepimento;qualora da tale studio emergesse la necessità di prevedere adeguamenti, anche in applicazione del principio di precauzione, verranno dettate, con successivo atto, eventuali altre specifiche prescrizioni, compresa la chiusura degli impianti. La verifica circa l'ottemperanza della presente prescrizione è demandata al Settore regionale competente;
4. dovranno essere monitorate costantemente le componenti ambientali (in particolar modo aria ed acqua) oggetto di eventuali impatti dovuti all'attività geotermica ed indagare e sviluppare, ulteriormente e costantemente, sistemi tecnologici in grado di minimizzare tali impatti generati. La verifica circa l'ottemperanza della presente prescrizione è demandata ad Arpat nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio;
5. entro un anno dalla data del presente decreto, dovrà essere realizzato l'aggiornamento delle verifiche strumentali di impatto acustico, tenendo conto dei PCCA e con particolare riferimento a quegli impianti per i quali risulterebbe applicabile il criterio differenziale. La verifica circa l'ottemperanza della presente prescrizione è demandata ad Arpat;
6. qualora, in esito agli studi in corso o da avviare e ai monitoraggi relativi all'assetto idrogeologico dell'Amiata, emergesse la necessità di prevedere ulteriori e più puntuali adeguamenti, anche in applicazione del principio di precauzione, verranno dettate, con successivo atto, eventuali altre specifiche prescrizioni, compresa la chiusura degli impianti;
C. di ricordare che il soggetto titolare è tenuto al rispetto degli originari programmi di lavoro, fatti salvi gli atti ed i provvedimenti successivamente emanati.
Il suddetto Decreto, certificato in data 19.11.12. è stato pubblicato, successivamente alla certificazione, solo in Banca Dati Regione Toscana e non nel BURT.
Si ricorre altresì contro ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 15 febbraio 2013;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.