TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-04-24, n. 201300328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-04-24, n. 201300328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300328
Data del deposito : 24 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00798/2012 REG.RIC.

N. 00328/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00798/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2012, proposto da:
D M, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso Giada Andreucci in Ancona, corso Garibaldi 124;

contro

Ministero della Giustizia;

per

l’ottemperanza al provvedimento della Corte d'Appello di Ancona;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona RG n. 271/2010, depositato in Cancelleria il 26.1.2012 e passato in giudicato.

Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero della Giustizia, è stato condannato a corrispondere al ricorrente la somma di € 5.750,00 (oltre a spese ed accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001).

Il decreto è stato notificato al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona in data 13.4.2012 e presso la sede del Ministero intimato in data 28.4.2012, ma ciononostante il ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditore essendo intervenuta la decorrenza del termine di cui all’art. 14 della L. n. 30/1997.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio, per cui, non conoscendo l’effettivo stato della procedura di pagamento, veniva disposta istruttoria con ordinanza 21.2.2013 n. 162.

Con nota 12.4.2013 pos. 015001442, l’ufficio competente riferiva di non aver ancora effettuato la liquidazione a causa dell’insufficienza di risorse disponibili.

A giudizio del Collegio le suddette giustificazioni non possono essere condivise, poiché, anche qualora il capitolo di spesa non presenti somme sufficienti, sussiste comunque l’obbligo di avviare in tempo utile il procedimento di variazione di bilancio per lo stanziamento di ulteriori risorse, pena vanificare del tutto l’obbligo assunto dallo Stato italiano per la equa riparazione.

Sussistono quindi tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle seguenti somme:

a) sorte capitale recata dal decreto n. 271/2010;

b) interessi legali su tale somma, dalla data di pubblicazione del predetto decreto e fino al saldo;

c) spese, diritti, onorari (oltre ad accessori di legge) liquidati nel decreto n. 271/2010;

d) spese del presente giudizio, che il Tribunale ritiene equo liquidare in complessive € 800,00 (ottocento), a titolo di onorario oltre ad IVA, CPA e al recupero del contributo unificato come per legge.

Viene di conseguenza assegnato al Ministero della Giustizia il termine di giorni sessanta dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché provveda al pagamento delle somme di cui sopra. In caso di insufficiente disponibilità di risorse sul corrispondente capitolo di spesa, dovrà immediatamente essere avviato il procedimento di variazione di bilancio per l’assegnazione di un ulteriore somme, da concludersi entro sessanta giorni. Tutti gli uffici coinvolti in tale procedimento dovranno fornire la necessaria collaborazione.

Nel caso di inutile decorso del predetto termine, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I – Direzione generale del Contenzioso e dei diritti umani del Dipartimento per gli Affari di giustizia presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà, nei successivi sessanta giorni, ad adottare in luogo dell’Amministrazione intimata i provvedimenti necessari per provvedere al pagamento dei crediti sopra indicati.

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