TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-06-27, n. 201401873
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Testo completo
N. 01873/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01520/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2010, proposto da:
Francesco Munafo', rappresentato e difeso dall'avv. D F, con domicilio eletto – per successivo cambio di domiciliazione ritualmente effettuato con atto depositato in segreteria il 28/02/2011 - presso A P G in Catania, Via Enrico Pantano, 70;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, nella persona del Comandante p.t.; Comando Reparto Tecnico Logistico ed Amministrativo della Guardia di Finanza di Palermo, nella persona del Comandante p.t.; Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, nella persona del Comandante p.t.; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego prot. n. 0208416/10 del 08/04/2010, con il quale il Comando Reparto Tecnico Logistico ed Amministrativo della guardia di finanza di Palermo respingeva istanza per l’indennità di cui all’art. 3 della L. n. 86/2001 per la svolta attività di contrasto all’immigrazione clandestina via mare in Lampedusa;
- della circolare n. 279000 del 26/08/2004 del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Brig. Munafò Francesco, avendo svolto, nei periodi più specificatamente indicati in ricorso, attività di contrasto all’immigrazione clandestina via mare in Lampedusa, e ritenendo che in relazione ad essa avessero maturato il diritto a vedersi corrisposta l’indennità di cui al quinto comma dell’art. 3 della L. n. 86/2001, sostitutiva degli altrimenti spettanti riposi compensativi e remunerazioni per lo svolgimento di lavoro straordinario, ne chiedevano il pagamento all’amministrazione di appartenenza. Questa però, con nota prot. n. 0208416/10 del 08/04/2010, negava sostanzialmente di poter accogliere le relative istanze a causa della mancanza delle necessarie risorse in bilancio, tanto che ciò aveva costretto l’amministrazione a provvedere facendo ricorso, piuttosto che a tale indennità, al compenso per lavoro straordinario.
Ritenendo non corretta la scelta effettuata dall’Amministrazione di appartenenza, il soggetto sopra indicato proponeva ricorso con atto notificato il 21/05/2009, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 08/06/2009, chiedendo che fosse annullata la nota indicata in precedenza, in uno con la circolare n. 279000 del 26/04/2009 del Comando Generale della Guardia di Finanza di cui si era asseritamente fatta applicazione nell’adozione del precedente atto.
Deduceva i seguenti motivi di ricorso:
1)Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 della L. n. 86/2001; violazione del criterio gerarchico fra fonte superiore e fonte inferiore;
2)Violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione dei provvedimenti impugnati, e per irragionevolezza;
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici della Difesa Erariale con deposito di memoria meramente formale in segreteria il 16/06/2010. Ad essa facevano però seguito più articolate e