TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-09-05, n. 201201635

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-09-05, n. 201201635
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201635
Data del deposito : 5 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02117/2011 REG.RIC.

N. 01635/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02117/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2011, proposto da Agristudio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti C Ptti e M Giannoni, con domicilio eletto presso l’avv. Remigio Antonicelli in Bari, via Andrea da Bari, 128;

contro

Parco Nazionale Alta Murgia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

Studio Silva s.r.l., in qualità di mandante del costituendo RTI G Co - Studio Silva s.r.l. - Consorzio Puglia in Masseria, rappresentata e difesa dagli avv.ti G D e V P, con domicilio eletto presso l’avv. V P in Bari, via Tommaso Fiore, 62;

Arch. G Co;

Consorzio Puglia in Masseria;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del 27.10.2011 prot. n. 4297/2011, con la quale l’Ente Parco ha comunicato ai sensi dell’art. 79 d.lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI Arch. Cafiero, Studio Silva e Consorzio Puglia in Masseria per il servizio relativo all’attuazione del progetto “Agro ecosistemi dalla qualità dell’ambiente alla qualità delle produzioni”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare quelli indicati in ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Nazionale Alta Murgia e di Studio Silva s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza di parte ricorrente depositata in data 28 giugno 2012;

Visto l’art. 34, comma 5 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Remigio Antonicelli, su delega degli avv.ti C Ptti e M Giannoni, e Giovanni Cassano;

Rilevato che l’ordinanza cautelare di accoglimento di questo T.A.R. n. 1045/2011 resa nel corso del presente giudizio è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 846/2012;

Considerato che successivamente l’Amministrazione resistente con determina dirigenziale n. 285/2011 del 25.10.2011 ha revocato in autotutela l’impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva, disponendo l’aggiudicazione del servizio alla società ricorrente Agristudio (cfr. istanza di parte ricorrente depositata in data 28 giugno 2012);

Ritenuto che ciò determina la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto di compensare le spese di lite, stante l’accordo raggiunto dalle parti sul punto;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm. (rubricato: “Spese del procedimento cautelare”), “Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.”;

Ritenuto, pertanto, che, in forza della citata disposizione, la pronuncia sulle spese contenuta nell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 1045/2011 e nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 846/2012 debba conservare efficacia, in mancanza di espressa volontà contraria delle parti al riguardo;

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