TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-05-28, n. 202200766
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2022
N. 00766/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2017, proposto da EPCPEP - Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A e C P C, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- degli atti dirigenziali del 21 giugno 2017 di seguito meglio indicati emanati del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, struttura di progetto dell’autorità di gestione PO FSE 2007-2013 di approvazione delle risultanze e gli esiti dell’attività di verifica amministrativo-contabile di cui ai verbali, recanti mancato riconoscimento di spesa per un importo complessivo di € 326.331,94 (numeri: 172/DIR/2017/00956, 172/DIR/2017/00957, 172/DIR/2017/00958, 172/DIR/2017/00959, 172/DIR/2017/00960, 172/DIR/2017/00961, 172/DIR/2017/00962, 172/DIR/2017/00963, 172/DIR/2017/00964, 172/DIR/2017/00965, 172/DIR/2017/00966, 172/DIR/2017/00967, 172/DIR/2017/00968, 172/DIR/2017/00969, 172/DIR/2017/00973, 172/DIR/2017/00974).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 maggio 2022 il dott. L I e uditi per le parti il difensore avv. C P C, per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante ente di formazione professionale impugnava le risultanze inerenti il disconoscimento della spettanza di talune somme, in conseguenza degli esiti dell’attività di verifica amministrativo-contabile e della rendicontazione rispetto ai fermi dettami U.E. previsti per i progetti PO FSE 2007-2013, cui conseguiva il relativo mancato pagamento.
Accadeva infatti che, in sede di rendicontazione, i preposti uffici regionali non riconoscessero parte delle somme in via assertiva ritenute dal ricorrente come dovute per l’attività formativa svolta.
In particolare, deduceva l’illegittimità dell’attività amministrativa sotto taluni profili e indi reclamava il diritto al riconoscimento delle somme non pagate.
2.- Si costituiva l’intimata Regione – oltreché contestando nel merito delle questioni poste la spettanza delle maggiori somme anelate, rispetto a quelle comunque sia già incamerate dall’ente formatore – eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad una siffatta controversia.
3.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica (straordinaria), dopo breve discussione, il ricorso è stato trattenuto in discussione,
4.- Il ricorso è inammissibile.
Sussiste l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La vicenda portata, all’esame dell’odierno giudicante, inerisce la corretta quantificazione del corrispettivo economico riconosciuto dalla Regione Puglia ad EPCPEP, ai sensi dell’art. 62 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2004 (successivamente integrato e modificato dall’art. 3, comma 22, della legge regionale n. 40 del 2007). Una questione, in sostanza, di “rendimento di conti”.
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti/contributi pubblici deve essere operato (non configurandosi ipotesi di giurisdizione esclusiva), sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
La questione di giurisdizione deve essere scrutinata, prendendo le mosse dalla corretta qualificazione della domanda in funzione della causa petendi . Nel caso di specie, l’EPCPEP nella sostanza contesta la quantificazione del corrispettivo economico riconosciuto dalla Regione, in sede di rendicontazione finale. Non sono esercitati poteri discrezionali o ponderazioni d’interessi contrapposti, che incidono sull’ an del contributo, bensì la sua spettanza, in relazione alla rendicontazione contabile presentata.
Infatti, l’art. 62 legge Regione Puglia n. 14 del 2004 (successivamente integrata e modificata dall’art. 3, comma 22, legge reg. n. 40 del 2007), indica puntualmente l’ammontare massimo del corrispettivo economico dovuto dalla Regione Puglia (in misura non superiore al 75% del costo lordo delle retribuzioni per il periodo) e i presupposti (anche documentali) per il suo riconoscimento (art. 62, commi 3 e 5), non lasciando quindi alla Regione alcun margine di apprezzamento discrezionale circa l' an , il quid e il quomodo dell’erogazione del contributo.
Pertanto, l’Amministrazione regionale è priva di un potere discrezionale e si è limitata a quantificare l’ammontare del corrispettivo, una volta accertata la sussistenza dei precisi presupposti di legge, sulla base di quanto documentato da parte dell’ente formatore. In tale contesto, i meri atti di accertamento adottati dagli uffici regionali, oggetto d’impugnazione da parte di EPCPEP, con l’odierno ricorso, non consentono di degradare il diritto riconoscibile all’Ente, qualora dimostrato e conforme al preciso dettato normativo.
Del resto è evidente che la domanda introduttiva è intesa ad affermare il possesso, in capo all'attore, dei requisiti per la fruizione del beneficio, negato dall'amministrazione, e non a lamentare il cattivo uso di un (insussistente) potere discrezionale. Ne discende che la pretesa azionata vada configurata in termini di un (vantato) diritto , con la conseguenza che la controversia dunque esula dalla (speciale) giurisdizione del giudice amministrativo, per essere ascritta alla (generale) giurisdizione del giudice ordinario.
5.- In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione. L’accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii , in forza del quale gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda sono conservati, se il giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
6.- Le spese per la peculiarità delle questioni poste possono essere compensate.