TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-26, n. 202307156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-26, n. 202307156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307156
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 07156/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08750/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8750 del 2018, proposto da IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Tordo Caprioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza IV Novembre 36;



contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

IS, intimata e non costituita in giudizio;



per l'annullamento della determinazione della Regione Lazio, Direzione Salute e Politiche Sociali, IS, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio IS, di tutti gli atti presupposti, ed in particolare della determinazione della Regione Lazio, Direzione Salute e Politiche Sociali, IS, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio IS, nonché tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 marzo 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 22 giugno 2018 e depositato in data 21 luglio 2018 il ricorrente espone di essere farmacista iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce IS dal IS e di esercitare la professione quale collaboratore presso farmacie altrui, aspirando al conseguimento di una propria sede farmaceutica mediante la partecipazione ad un concorso pubblico.

In tale dichiarata qualità, il ricorrente ha impugnato la determinazione IS, con la quale la Regione Lazio:

- ha preso atto della chiusura – a far data dal 6 febbraio 2018 – della sede farmaceutica unica rurale sita nel IS, per aver conseguito il relativo titolare una nuova sede nel Comune di IS nell’ambito del concorso straordinario per soli titoli indetto con bando approvato con determinazione dirigenziale IS;

- ha disposto, per l’effetto, l’inserimento della sede di IS (divenuta vacante) tra quelle disponibili all’assegnazione nell’ambito del prosieguo delle operazioni concorsuali, in dichiarata applicazione dell’art. 1 del richiamato bando straordinario, a norma del quale: “ è indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione Lazio per l’assegnazione di complessive n. 279 pari alle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e a quelle vacanti, nonchè per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario ”.

Con il medesimo gravame il ricorrente ha impugnato anche la determinazione IS (pubblicata sul BURL del 24 aprile 2018) recante l’elenco delle sedi disponibili per il “secondo interpello” diramato

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