TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-01-22, n. 202400068
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Testo completo
Pubblicato il 22/01/2024
N. 00068/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2005, proposto da RE ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Carnevali, Antonella Gamberoni, Luciano Birocco, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Paolo Carnevali in Ancona, via Goito, 4;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche Giunta, Conti Mario Dirigente Dipartimento Affari Istituzionali e Generali della Regione Marche, Spuri Cesare Dirigente Centro Operativo di Muccia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ermanno Romagnoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa immediata sospensione (nel senso dell'inserimento del nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli interventi di riparazione edifici privati danneggiati dalla crisi sismica i cui progetti sono stati trasmessi dai Comuni alla Regione nei termini previsti, approvato, ai sensi della D.G.R. 248/2004, con decreto del dirigente del centro operativo di Muccia e Fabriano n. 52 del 8/9/2005) del decreto n. 2/DPl del 14/09/05 pubblicato sul BUR Edizione straordinaria n. 1 del 21/09/2005;
del decreto n. 52 del 8/09/2005 del dirigente del Centro Operativo di Muccia e Fabriano pubblicato sul BUR Edizione straordinaria n. 1 del 21/09/2005;
dell'elenco di cui all'Allegato A dei decreti di cui sopra;
della D.G.R.1347/2004 e D.G.R. 2064/2002 nella denegata ipotesi in cui si ritenga che esse prevedano un termine decadenziale per la richiesta assegnazione fondi per gli
interventi con priorità f1;
della D.G.R. 248/2004 e della D.G.R. 1347/2004, nella parte in cui eventualmente non hanno previsto che gli interventi come quelli dei ricorrenti fossero finanziabili;
per quanto occorrer possa il silenzio - rifiuto;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente a quelli impugnati anche allo stato sconosciuti ai ricorrenti ed anche a
contenuto deliberativo della Giunta Regionale e/o del Consiglio Regionale;
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere destinataria di assegnazione fondi e/o ad essere inserita nell'elenco pubblicato con decreto n. 2/DPl del 14/09/2005 del Dirigente del Dipartimento Affari Istituzionali e Generali e denominato "Allegato A" ricorrendone tutti i requisiti a far data dal 2001;
nonché per il risarcimento del danno (cfr. conclusioni al ricorso).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 21 novembre 2005 la ricorrente ha notificato ricorso, depositato il successivo 20 dicembre 2005, per l’annullamento degli atti in epigrafe, lamentando il mancato inserimento della propria richiesta di contributo, a valere sulla L. 61/98 per la ricostruzione post sisma 1997, nell’elenco degli interventi finanziabili con priorità “F1” (relativa ad edifici comprendenti almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione, ancorché non abitata alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26.9.1997, alla condizione che l’avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale).
L'esclusione dall'Allegato A del decreto impugnato (in epigrafe dettagliato), riferisce la ricorrente, comporta l'essere inclusi nell'allegato B, meramente ricognitivo di tutte le domande di contributo pendenti (al momento del ricorso) per le quali non è stata valutata nessuna priorità di finanziamento.
Il mezzo di gravame era affidato al seguente motivo di diritto.
Violazione e falsa applicazione della legge 241/90 e della legge 61/98, della D.G.R. n. 2153/98, della D.G.R .. n. 180/2000, della D.G.R. n. 1169/02, della D.G.R. n. 2064/02, della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 33/2101/UR del 31/12/2003, della D.G.R. n. 248/2004, della D.G.R. n. 610/2004, della D.G.R. n. 1347/2004; violazione art. 2, 3, 97 Cost.; eccesso di potere: ingiustizia manifesta, e disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza, sviamento di potere, carenza di motivazione e comunque motivazione illogica, perplessa e contraddittoria. Illogicità, contraddittorietà intrinseca e con precedenti atti, insussistenza di un pubblico interesse.
Dopo aver premesso che “ Il succedersi di deliberazioni della Giunta Regionale con le quali veniva disciplinata la ricostruzione in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto è stato convulso e spesso occasionato da contingenze quali il progressivo diminuire degli stanziamenti provenienti dallo Stato centrale”, la ricorrente afferma che con D.G.R. n. 1169 del 25/6/2002 la Giunta regionale si determinò, integrando la D.G.R. n. 2153/98, per " L'ammissione a finanziamento di edifici comprendenti almeno una