TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-02-11, n. 201100161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-02-11, n. 201100161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100161
Data del deposito : 11 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01217/2007 REG.RIC.

N. 00161/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01217/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2007, proposto da:
U B, rappresentato e difeso dall'avv.to L B, con domicilio eletto presso l’avv.to L B in Torino, corso Francia, 226;

contro

Comune di Corio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to P F V, con domicilio eletto presso l’avv.to P F V in Torino, via Cernaia, 30;

nei confronti di

E R, rappresentata e difesa dagli avv.ti M G, S V, con domicilio eletto presso l’avv.to M G in Torino, corso V. Emanuele II, 90;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dal Comune di Corio rilasciato in data 15.2.2006 n. 11/06 concernente permesso di costruire basso fabbricato uso autorimessa e muro di recinzione;

nonché

la denuncia di inizio attività costituente variante al detto permesso presentata in data 6.12.2006 prot. 7528;

nonché

degli atti tutti antecedenti, consequenziali e comunque connessi del procedimento conclusosi con l'impugnato provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corio e di E R;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 la dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR e impugnato gli atti in epigrafe deducendo di essere titolare di immobile confinante con quello di proprietà del controinteressato. Contesta i titoli edilizi concernenti un basso fabbricato realizzato dal vicino controinteressato nei pressi del confine di proprietà ed adibito ad uso garage.

Deduce in particolare i seguenti vizi degli atti:

1)Violazione di legge con riferimento al d.p.r.

6.6.2001 n. 380 ed al regolamento edilizio ed NTA del PRGC del Comune di Corio;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti;
colpa grave;
sviamento;
ingiustizia grave e manifesta con riferimento alle modalità di misurazione del terreno. Denuncia parte ricorrente che il permesso impugnato si fonda su una erronea rappresentazione in fatto della pendenza del terreno interessato nel suo stato originario.

2) Violazione di legge con riferimento al d.p.r.

6.6.2001 n. 380 ed al regolamento edilizio ed NTA del PRGC del Comune di Corio;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti;
colpa grave;
sviamento;
ingiustizia grave e manifesta con riferimento all’altezza dei muri realizzati, in particolare quello a confine. Contesta parte ricorrente che i muri a confine realizzati siano tutti di altezza maggiore a quanto rappresentato in progetto.

3) Violazione di legge, con riferimento al d.p.r.

6.6.2001 n. 380 ed al regolamento edilizio ed NTA del PRGC del Comune di Corio;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti;
colpa grave;
sviamento, ingiustizia grave e manifesta i riferimento al rapporto tra il muro a confine e il basso fabbricato interno. Contesta parte ricorrente che la porzione di muro autorizzata possa qualificarsi “muro di confine”.

4) Violazione di legge con riferimento al d.p.r.

6.6.2001 n. 380 ed al regolamento edilizio ed NTA del PRGC del Comune di Corio;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti;
colpa grave;
sviamento;
ingiustizia grave e manifesta con riferimento al muro realizzato a confine. Contesta parte ricorrente che il basso fabbricato autorizzato non rispetti la prescritta distanza dal confine di proprietà.

5) Violazione di legge con riferimento al d.lvo n. 42/2004;
d.p.r. n. 380/2001 ed al regolamento edilizio ed NTA del PRGC del Comune di Corio;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti;
colpa grave;
sviamento;
carenza istruttoria;
ingiustizia grave e manifesta con riferimento all’art. 16 del regolamento. Contesta parte ricorrente che l’opera si integri adeguatamente nel contesto edilizio ed ambientale.

6) Violazione di legge con riferimento al d.p.r.

6.6.2001 n. 380 ed al regolamento edilizio ed NTA del PRGC del Comune di Corio;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti;
colpa grave;
sviamento;
ingiustizia grave e manifesta con riferimento all’art. 16 del regolamento edilizio. Contesta infine parte ricorrente che la copertura del manufatto sia coerente con quella dell’edificio principale e di quelli circostanti.

Si sono costituiti tanto l’amministrazione che la controinteressata chiedendo la reiezione del ricorso e preliminarmente eccependone la irricevibilità e tarditività.

La causa è stata istruita con consulenza tecnica d’ufficio.

DIRITTO

Deve essere respinta la preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso mossa da parte controinteressata sull’assunto che, sin dall’esposto presentato in data 16.10.2006, vi fosse da parte del ricorrente piena percezione della lesività dell’opera autorizzata. Rinvia sul punto parte controinteressata al doc. 4 prodotto dal Comune resistente che per altro non è l’esposto presentato dal ricorrente ma la relazione del sopralluogo effettuato in esito a detto esposto, ivi solamente menzionato. L’esposto è prodotto sub doc. 6 di parte controinteressata ed è caratterizzato da evidente genericità;
si fa infatti ivi riferimento ad un manufatto in costruzione e si segnalano generiche e possibili violazioni concernenti l’edificazione di un muro di cinta (il basso fabbricato non è neppure menzionato);
esso non è quindi certamente idoneo a dimostrare una piena conoscenza della lesività degli atti impugnati idonea a far decorrere i termini di impugnativa. Quanto al sopralluogo comunale del 27.10, trattasi ovviamente di attività cui il ricorrente, benché la abbia sollecitata, non ha preso parte. Ugualmente generico è quanto evincibile dal doc. 7 di parte controinteressata in relazione alla cognizione delle irregolarità connesse alla DIA.

Infondate sono infine le eccezioni di inammissibilità per mancanza della domanda o genericità dei motivi, essendo chiara la domanda di tutela nonché le ragioni di doglianza.

In fatto parte controinteressata, ottenuto il permesso di costruire n. 11/2006 che autorizzava “la nuova costruzione basso fabbricato uso autorimessa e rifacimento parte recinzione” hanno sospeso i lavori in esito ad ordinanza n. 54 del 6.11.2006 emessa dal Comune per aver riscontrato difformità nell’esecuzione dei lavori;
in data 6.12.2006 presentava denuncia di inizio attività per opere in variante. Contestano i ricorrenti che i titoli edilizi in questione siano afflitti da plurime illegittimità, in particolare lamentando che la rappresentazione del livello del terreno presenta nella pratica edilizia non rappresenti il reale stato di fatto prima dell’intervento. Evidenziano che il terreno su cui insiste il fabbricato adibito a garage era particolarmente scosceso sicchè l’intervento ha richiesto un’opera di livellamento e sostegno;
la falsa rappresentazione dello status quo avrebbe tuttavia comportato la progettazione di un muro, valutato dal piano di campagna, eccessivamente alto rispetto a quanto consentito dalla normativa edilizia.

Sul punto occorre evidenziare come la non veritiera rappresentazione del piano di campagna originario nel corso della pratica sia documentalmente evincibile dai titoli edilizi: la presentata DIA in variante prospetta l’originario stato del terreno a livello inferiore di quanto rappresentato nel permesso di costruire. Dal doc. 6 di parte controinteressata (planimetria allegata alla DIA in variante) si evince infatti una diversa rappresentazione dello stato di fatto presentata ai fini del rilascio del permesso di costruire (“stato di fatto concessionato”) e di quello presentato ai fini della variante (“stato di fatto rilevato in variante”) cui si affianca una duplice rappresentazione dello stato finale. Le quote del piano di campagna dello “stato di fatto in variante” sono indicate più basse di quelle dello stato di “fatto concesssionato”. Benchè anche nel rappresentare lo stato di fatto in variante si indichi che il terreno interno alla proprietà contro interessata è più alto di quello esterno resta vero che, in prossimità del confine, lo stato di fatto concessionato indica una quota di – 0,45 e quello in variante quote in declivio da -0,75 a – 1.30. Sulla differenza l’espletata CTU nulla specifica;
evidenzia il CTU l’ovvia impossibilità di verificare l’andamento del terreno antecedente la realizzazione dell’opera per “esperimento diretto”;
è ovvio infatti che, essendo lo stato dei luoghi appunto stato modificato in esito ai lavori, impossibile risulta oggi “direttamente” analizzare lo status quo. Conclude tuttavia il CTU per la sostanziale impossibilità della verifica, conclusione che (valida ovviamente per quanto accerta in fatto) non è del tutto lineare. Correttamente infatti il CTU ha anche proceduto ad una “ricostruzione” dello status quo in contraddittorio con le parti e tale ricostruzione (esposta nella consulenza) ha portato alla seguente conclusione;
la rappresentazione dei luoghi allegata ai titoli edilizi presentava un’indicazione di livelli di partenza significativamente più elevata di quella ricostruita. Addirittura puntualizza il CTU che, con riferimento alla rappresentazione dello stato di fatto dell’allegato grafico al permesso di costruire, la quota altimetrica “derivante da un’ipotesi di ricostruzione dell’andamento del piano di campagna ante lavori formulata in loco durante le operazioni peritali dal consulente della parte resistente, risulta diversa dalla quota ivi indicata (-124,5 m l’ipotesi ricostruttiva a fronte -0,45 m la quota indicata negli allegati grafici)”.

Pare al collegio che, ferma la corretta e analitica ricostruzione dei fatti, benché prudente non sia del tutto condivisibile una conclusione che si limita ad attestare l’ovvia impossibilità dell’esperimento diretto, senza tenere conto delle difformità già evincibili nella documentazione di parte controinteressata, della significativa difformità dal presumibile stato di fatto ricostruito in contraddittorio, anche seguendo l’ipotesi più favorevole, derivante dall’adottare le indicazioni del consulente di parte controinteressata (deve precisarsi che il ctu utilizza chiaramente il termine “consulente di parte resistente” per indicare quello di parte “controinteressata”, come evincibile dal tenore dell’intera consulenza: si veda p. 11, là dove inequivocabilmente ci si riferisce al “basso fabbricato in costruzione a cura della parte resistente”;
nell’incipit a p. 3 si esplicita che il “difensore di parte resistente – R – individua il CTP RUI” mentre per il Comune di Corio si dà atto della partecipazione personale del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune).

Al di là della specifica perplessità metodologica ritiene il collegio, fermi gli accertamenti in fatto desumibili dalla CTU e non più controversi né controvertibili, che i fatti accertati portino a conclusioni, con la sola eccezione dell’altezza media del “muro” di cinta ( e impregiudicato che tale possa definirsi il manufatto licenziato, su cui infra ), complessivamente favorevoli alle tesi di parte ricorrente, ferma la circostanza che è sempre prerogativa dell’ufficio valutare ed individuare il corretto inquadramento giuridico dei fatti accertati.

In particolare parte ricorrente ha lamentato che l’opera licenziata non costituisce un “basso fabbricato” posto a distanza regolamentare del confine (pacificamente prescritta in mt. 1,50 dal confine) bensì un finale “manufatto” costruito a confine.

L’assunto è corretto e trova conforto negli accertamenti del consulente tecnico.

Si legge nella descrizione dello stato dei luoghi formulata dal CTU per quanto concerne il lato nord del basso fabbricato (che è quello che fronteggia il confine con il ricorrente): “il portone posto sul lato nord, essendo mobile può essere aperto verso l’esterno, ovvero verso nord, in modo da poter costituire un prolungamento del tamponamento dei lati lunghi”;
prosegue il ctu attestando che “la copertura del basso fabbricato è aggettante su tutti e quattro i lati rispetto al filo di costruzione dei pilastri perimetrali di sostegno, in misura più contenuta lungo i lati est, sud, ovest e in misura maggiore lungo il lato nord, ove la copertura si protende sino a circa il filo del paramento – lato interno alla proprietà parte resistente – del muro di cinta in blocchi di c.l.s. in costruzione a cura della stessa parte resistente, in luogo di un preesistente tratto di recinzione in rete metallica su cordolo in cls.” Si evince poi chiaramente dalla foto n. 11, allegata alla ctu, che non solo il tetto è su quel lato maggiormente aggettante rispetto agli altri sì da lambire il muro di cinta ma soprattutto il basamento sul quale insiste il fabbricato si estende nella sua superficie nuovamente sino a lambire il muro di cinta. Il tutto è stato in questi termini assentito nei titoli edilizi impugnati.

Il ctu ha provveduto a misurare anche l’effettiva distanza del basso fabbricato dal muro di cinta dal pilastro perimetrale del manufatto e quindi ha determinato la distanza del basso fabbricato dal confine di proprietà “a partire dal tamponamento perimetrale lato nord del basso fabbricato in costruzione”. La distanza così misurata è risultata pari a mt. 1,70 e sarebbe quindi rispettosa delle prescritte distanze dal confine ove si accedesse alla tesi proposta da parte contro interessata, secondo cui trattasi di “basso fabbricato” nel quale, ai fini del computo della distanza dal confine, non si dovrebbe tenere conto di elementi decorativi, pensiline, balconi, e altre analoghe opere aggettanti, per non più di un mt. 1,50 (art. 16 regolamento edilizio). Infatti, posto che la distanza dal perimetro dell’edificio al lato interno del muro di cinta è stata misurata dal ctu in mt. 1,387 e che sul lato in questione la copertura, come da progetto, si protende fino a “circa il filo del paramento del muro di cinta”, non vi è dubbio che tale copertura sia aggettante meno di mt. 1,50. Ciò tuttavia non tiene conto del fatto che la struttura non solo presenta una copertura aggettante (per altro singolarmente maggiormente aggettante rispetto agli altri lati proprio dal lato del muro di cinta) ma anche un basamento che prosegue sino al filo del muro (cfr. foto n. 11, e sempre come da progetto), sicché verso il muro medesimo si protendono contemporaneamente una copertura e un basamento. E’ ovvio, come osservato dal tecnico di parte controinteressata, che il basamento nel suo complesso ha avuto la funzione di creare una zona in piano in area scoscesa per realizzare la struttura;
resta tuttavia vistoso che lo stesso basamento sporge, esattamente in coincidenza della copertura maggiormente aggettante, dal lato del muro di cinta mentre, come visibile sia nel disegno di cui alla foto 11 allegata alla ctu, sia dalle fotografie del contrapposto lato verso l’abitazione dei controinteressati non si prolunga al di là del muro perimetrale (foto 2 allegata alla ctu;
la circostanza è ancor meglio evidenziata nelle fotografie n. 5 e 6 allegate alla consulenza di parte ricorrente). A ciò si aggiunga che il doppio prolungamento (di tetto e basamento) va sostanzialmente ad accostarsi al muro di cinta e che ciò è quanto sostanzialmente licenziato nei titoli impugnati;
il ctu ha poi riscontrato la possibilità che il portone mobile verso nord sia aperto in modo da costituire esattamente un prolungamento del tamponamento dei lati in coincidenza della copertura e del prolungamento del basamento.

La struttura sul lato nord, pertanto, pur come licenziata in esito alla variante, effettivamente crea con una serie di artifici (copertura, basamento, lato tamponabile e accostamento al muro di cinta, nonché porzione di muro di cinta stesso) un unico corpo di fabbrica non rispettoso delle prescritte distanze. A tutto concedere la parte costituita di basamento e copertura integra una tettoia, anch’essa soggetta al rispetto delle distanze;
né è seriemente sostenibile, come si legge nelle difese di parte controinteressata a p. 6 della memoria di replica, che il prolungamento del basamento sul lato nord della struttura sia funzionale a creare un accesso dal retro. La struttura è una autorimessa e sul contrapposto lato (da cui certamente si accede) non ha richiesto alcun prolungamento del basamento, ferma l’ulteriore peculiarità di rendere particolarmente accessibile il lato che non presenta alcun possibile margine di manovra, come chiaramente evincibile dalla foto n. 11 allegata alla ctu.

Il terzo motivo di ricorso si appalesa quindi fondato.

Pare infine anche corretto l’assunto di parte ricorrente là dove, con il quarto motivo di ricorso, contesta che la porzione di muro licenziata possa qualificarsi “muro di cinta”.

Il confine tra i due mappali pacificamente si estende per circa 42 metri mentre il cosiddetto “muro di cinta” ha pacificamente una lunghezza di mt, 6,80, ossia quelli necessari in corrispondenza del basso fabbricato. La restante parte del confine reca, come recava in precedenza anche la parte in contestazione, un rete metallica;
la discontinuità tra l’uno e l’altro sistema di demarcazione del confine è palese nelle foto nn. 3 e 4 allegate alle ctu. Ora se è pur vero che nulla prescrive di recintare necessariamente l’intero fondo né tanto meno è imposta una determinata lunghezza del “muro di cinta”, vero è altresì che deve pur sempre trattarsi di un “muro di cinta” e non di un “muro” e che tale è non semplicemente quello collocato appunto a confine bensì quello idoneo a chiudere in “tutto o in parte” il fondo. Inoltre ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. i muri di recinzione devono armonizzarsi con le recinzioni contigue. Ora è evidente come la minima porzione di circa 7 metri di muro a gradoni lungo un confine di 6 volte più lungo, per di più inserita in sostituzione di una preesistente recinzione a rete metallica che corre per gli oltre 30 metri di confine restanti sui due lati non svolge alcuna funzione di chiusura, ancorché parziale, del fondo, non si armonizza con la parte contigua. Anche sotto questo profilo le censure appaiono fondate.

Le restanti censure restano assorbite.

La domanda deve trovare accoglimento con annullamento dell’impugnato permesso di costruire e connesso travolgimento di successive varianti, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, nel rispetto delle evidenziate problematiche del progetto assentito.

Stante la complessità delle vertenza sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

Le spese di ctu sono poste a carico di parte resistente e controinteressata in solido.

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