TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-03-09, n. 201200184
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N. 00184/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2010, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dagli avv. A G, A M, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto n.49 del 8.2.2010 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare notificato in data 09.3.2010 con cui è stato sancito l'annullamento del D.M. n.077/III-9/2008 del 242,2008, in esecuzione della sentenza del tribunale regionale amministrativo per il Lazio n.1354/09 del 4 dicembre 2009;
della nota del 10.3.2010 (prot. 17860 del 2.3.2010) del Ministero della Difesa-Direzione Generale Per il Personale Civile, con il quale è stata disposta la “risoluzione del rapporto di lavoro instaurato dal Sig. Mandas Marcello con il contratto individuale di lavoro in data 16.4.2007”
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 12 gennaio 2012 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, all’epoca maresciallo dei carabinieri, veniva destituito dal servizio, con decreto del 6.4.1999 , per una duplice ricettazione aggravata.
Con sentenza n. 424 del 28.1.2000, il Tar Milano annullava il provvedimento di perdita del grado. Con sentenza n. 3088 del 3.7.2002 il medesimo Tar ordinava l’esecuzione del giudicato.
Successivamente, con decreto interdirettoriale del 15.1.2007, veniva autorizzato il transito nei ruoli civili del ricorrente. In data 16.4.2007 veniva sottoscritto il relativo contratto.
Con sentenza n. 2380 del 14.5.2007, il Consiglio di Stato Sez. IV accoglieva l’appello contro la citata sentenza e respingeva il ricorso di primo grado.
In esecuzione della citata sentenza, è stato emesso il Decreto del Ministero della Difesa n. 232/III-9/2007, datato 9.6.2007, con il quale è stato disposto “l’annullamento del Decreto Ministeriale n. 216/III-7/2002 del 19.08.2002”, che aveva riammesso in servizio del ricorrente, e sono stati ripristinati gli effetti del Decreto Ministeriale n. 40 del 6.4.1999.
Il ricorrente impugnava tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ricorso r.g.7686/2007. Il Tar adito respingeva l’istanza cautelare. L’ordinanza del Tar veniva riformata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza 6685/2007, con la motivazione che i reati alla base della destituzione erano stati dichiarati estinti.
A seguito dell’ordinanza appena citata, veniva adottato il Decreto del Ministero della Difesa n.077/III-9/2008 del 24.2.2008, con il quale si decretava la sospensione degli effetti del Decreto n. 232/II-9/2007 del 9.6.2007, a decorrere dal 18.12.2007 e, conseguentemente, ripristinati gli effetti del D.M. n. 216/III—7/2002 del 19.8.2002.
Con sentenza n. 13549 del 28.12.2009 il Tar Lazio respingeva nel merito il ricorso r.g. 7686/2007.
In esecuzione della sentenza 13549/2009 appena citata, veniva emanato il Decreto n..49 dell’8.2.2010 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare (prot.049/III-9/2010), con cui veniva disposto l'annullamento del citato Decreto n.077/III-9/2008 del 24.2.2008.
Quest’ultimo provvedimento, unitamente alla nota del 10.3.2010 del Ministero della Difesa, con cui si comunicava che, essendo stati ripristinati gli effetti della sanzione disciplinare della “perdita del grado per motivi disciplinari”, disposta con il Decreto n. 40 del 6.4.1999, l’Amministrazione doveva procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con il ricorrente con il contratto individuale di lavoro in data 16.4.2007, veniva impugnato con l’odierno ricorso, depositato in data 27.4.2010, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili, in particolare affermando l’assenza di automatismo tra la reviviscenza della perdita del grado e la revoca del provvedimento che aveva disposto il transito dei ruoli civili del ricorrente (con la stipula del relativo contratto) e la violazione dei principi in materia di autotutela, nonché il difetto di motivazione, la violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito il Ministero della Difesa, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 312 dell’8.7.2010 il Tribunale ha respinto l’ordinanza cautelare. L’ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato, in considerazione del danno denunciato dal ricorrente e della pendenza dell’appello sulla sentenza n. 13549 del 2009, nonché della pendenza del presente ricorso.
Alla pubblica udienza del 13.10.2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Con ordinanza ex art. 73 c.3 d.lgs 104/2010 n. 784 del 28.10.2011 il Collegio, rilevando la presenza di seri dubbi seri dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe, dato che gli impugnati provvedimenti riguardano un soggetto transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, assegnava alle parti 30 giorni, decorrenti dalla per presentare memorie vertenti sulla questione.
Il ricorrente presentava le proprie deduzioni e il ricorso veniva trattato nella Camera di Consiglio del 12.1.2012.
1 Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e per il resto infondato.