TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-07-17, n. 201903958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-07-17, n. 201903958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201903958
Data del deposito : 17 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2019

N. 03958/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04165/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4165 del 2012, proposto da
A Z D F, A Z D F, Massimo D'Antuono, Donatella D'Antuono, Renato D'Antuono, A Z D F, E Z D F, U Z D F, P Z D F, rappresentati e difesi dagli avvocati E F, E B, F B, con domicilio eletto presso lo studio E B in Napoli, via S.Lucia, 15;
M Z D F, C Z D F, rappresentati e difesi dall'avvocato E F, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;

contro

Comune di Gragnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cirillo, Michele Di Martino, con domicilio eletto presso lo studio Attilio Doria in Napoli, via Crispi 62;

nei confronti

Liguori Pastificio Dal 1820 S.p.A, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mariconda, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Actis in Napoli, via S. Lucia n.107;

Per l’annullamento del decreto sindacale n. 046, prot. 939, del 22.04.1984, con cui il Sindaco di Gragnano disponeva l'occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità del fondo, in comproprietà dei ricorrenti, sito in Gragnano, alla via Pantano, per una estensione di mq. 890, facente parte del mappale 7 del foglio 9 di complessivi mq. 18.460, per mancata adozione, nel periodo di vigenza dell'occupazione legittima, del decreto di esproprio

e, conseguentemente per la declaratoria

Dell’illegittimità dell'occupazione, apprensione e detenzione di detto fondo a far tempo dal 06.08.1984, fondo mai più rilasciato, nonostante non sia mai stato emanato il decreto di esproprio nel periodo di vigenza della occupazione legittima del diritto al risarcimento dei danni conseguenti e

per la condanna

dei convenuti, in solido fra loro, e/o chi di dovere, al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. da occupazione acquisitiva, nonché al pagamento del controvalore del bene appreso ed occupato materialmente ed al risarcimento di tutti gli altri danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, derivati da tale materiale apprensione del fondo, consistenti anche nel degrado della residua proprietà, in una al pagamento di tutto quanto dovuto dagli stessi convenuti per l'illecito comportamento, ivi compresa l'indennità di occupazione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gragnano e di Liguori Pastificio Dal 1820 S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con atto notificato in data 28 settembre 2012 e depositato il successivo 9 ottobre 2012 A Z D F, P Z d F quale erede di D Z d F;
A Z D F, quale erede di D Z d F, M Z D F, C Z D F hanno agito innanzi questo T.A.R. nei confronti del Comune di Gragnano e del Liguori Pastificio dal 1820 s.p.a. ai fini dell’impugnativa – rectius declaratoria di inefficacia - del decreto sindacale n. 046, prot. 939, del 22.04.1984, con cui il Sindaco di Gragnano disponeva l'occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità del fondo, in comproprietà dei ricorrenti, sito in Gragnano, alla via Pantano, per una estensione di mq. 890, facente parte del mappale 7 del foglio 9 di complessivi mq. 18.460, per mancata adozione, nel periodo di vigenza dell'occupazione legittima, del decreto di esproprio e, conseguentemente per la declaratoria dell’illegittimità dell'occupazione, apprensione e detenzione di detto fondo a far tempo dal 06.08.1984, assumendo che detto fondo non fosse mai stato più rilasciato, nonostante non fosse stato mai emanato il decreto di esproprio nel periodo di vigenza della occupazione legittima.

1.1. Hanno altresì agito per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti e per la condanna dei convenuti, in solido fra loro, e/o chi di dovere, al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. da occupazione acquisitiva, nonché al pagamento del controvalore del bene appreso ed occupato materialmente ed al risarcimento di tutti gli altri danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, derivati da tale materiale apprensione del fondo, consistenti anche nel degrado della residua proprietà, in una al pagamento di tutto quanto dovuto dagli stessi convenuti per l'illecito comportamento, ivi compresa l'indennità di occupazione.

2. A sostegno del ricorso deducono in punto di fatto che Andrea, Domenico, Maria Rosaria, M Z D F e la Signora Elvira Laitano ved. Z Di Fusco e A Z D F convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Gragnano, in persona del Sindaco p.t., con atto di citazione del 18.10.1986, sulla base del rilievo che l’occupazione era stata autorizzata per il periodo di anni due, decorrenti dalla data di immissione in possesso degli immobili, avvenuta il 6 agosto 1984 e che non era stato emesso il decreto di espropriazione, per cui l'occupazione era da ritenersi illegittima per scadenza del periodo autorizzato, chiedendo la condanna del Comune di Gragnano:

a) al risarcimento dei danni consistenti nel pagamento del controvalore del bene appreso, riferito al momento della costruzione dell'opera pubblica, rivalutato all'attualità, maggiorato del degrado subito dalla residua proprietà, sempre riferito all'epoca dell’illecito, rivalutato all’attualità. Il tutto con i relativi interessi legali;

b) al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo autorizzato, da determinarsi col criterio degli interessi legali sul controvalore del bene;
il tutto con i relativi interessi legali;

c) al pagamento di ogni altro danno derivato dall'illecito comportamento dell'occupante, sempre rivalutato all'attualità e maggiorato degli interessi legali.

Il Comune di Gragnano si costituiva, contestando la pretesa attorea e chiedendo la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. del Pastificio Renato e Guido D'Apuzzo s.n.c. di Gragnano, chiamata che veniva autorizzata, con conseguente costituzione del terzo chiamato.

Effettuata C.T.U. la causa, riassunta a seguito di interruzione per morte di uno dei legali, veniva definita con sentenza del G.O.A. del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale si dichiarava inammissibile la pretesa attorea in quanto prematuramente proposta e si rigettava l'atto di chiamata in causa nei confronti del Pastificio D' Apuzzo.

Successivamente i sig.ri Z D F U, Z D F E, Z D F P, Z D F A, quali eredi di Z D F A, nonché Z D F M, Z D F D, Z D F A e Z D F C, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, il Comune di Gragnano, in persona del Sindaco p.t., ed il Pastificio D'Apuzzo S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con nuovo atto di citazione, notificato in data 20 marzo 2006, assumendo che l’occupazione era da ritenersi illegittima a partire dal 6 agosto 1989, come evidenziato dal C.T.U. nel pregresso contenzioso, e chiedendo in via principale la declaratoria dell'obbligo dei convenuti al ritrasferimento dell'immobile a titolo originario in favore degli attori ed in via subordinata qualora il ritrasferimento dell'immobile non fosse possibile, l’accertamento dell'obbligo dei convenuti di corrispondere il valore di mercato del bene, da accertarsi in corso di causa, rivalutato e aggiunto degli interessi, dalla data dell'occupazione sino al soddisfo, nonché il risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa, per la mancata emissione del decreto di esproprio successivo allo spossessamento del fondo di proprietà degli attori, quindi per l'illegittima apprensione e detenzione del bene realizzata dai convenuti.

Con sentenza n. 325/07 del 12.10.2007, mai notificata, il G.U. del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per essere dotato di giurisdizione il Giudice Amministrativo, sulla base del rilievo che nella specie si trattava di risarcimento dei danni derivante da occupazione acquisitiva, per aver la P.A. occupato il fondo in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità divenuta illegittima, per non essere stata seguita dalla tempestiva emanazione del decreto di esproprio.

I ricorrenti, assumendo di avere interesse a sentir dichiarare l’illegittimità dell'occupazione del fondo di loro proprietà e, per l'effetto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni consistenti nel pagamento del controvalore del bene appreso, rivalutato all'attualità, maggiorato del degrado subito alla loro residua proprietà, nel pagamento delle indennità di occupazione per il periodo autorizzato (06.08.1984/06.08.1986) e di tutto quant'altro dovuto per l'illecito comportamento della controparte e/o per la mancata emanazione del decreto definitivo di esproprio, hanno agito con il presente ricorso innanzi al G.A., in osservanza a quanto prescritto dal Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano con l’indicata sentenza.

3. A sostegno del presente ricorso pertanto deducono:

1) DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 2043 C.C. A SEGUITO DELL'OCCUPAZIONE ACQUISITIVA.

Con decreto n. 046, prot. 939 del 22.06.1984, il Sindaco di Gragnano disponeva l'occupazione temporanea ed in via d'urgenza, tra gli altri, di circa mq. 890 del fondo, facente parte del mappale 7 del folio 9, di complessivi mq. 18.460, di proprietà dei ricorrenti, in Gragnano, alla via Pantano, ora Via dei Pastai.

Il Comune di Gragnano occupava tale fondo in data 06.08.1984, ma, dopo il trascorrere dei due anni, non faceva seguire il decreto di espropriazione, per cui l’occupazione deve ritenersi, nella prospettazione attorea, illegittima per sopraggiunta inefficacia ex lege della decretata occupazione.

Come rilevato con la sentenza n. 325/07 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, si tratterebbe, secondo i ricorrenti, nella specie di risarcimento danni per occupazione acquisitiva, per aver la P.A. occupato il fondo in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, divenuta illegittima per non essere stata seguita dalla tempestiva emanazione del decreto di esproprio, per cui è stata dichiarata in materia la giurisdizione del G.A. (Ad. Plen. 30.08.2005, n. 4, e Ad. Plen. n. 9/2007;
Corte Cost., 11.05.2006, n. 191;
Cass. S.U., 13.06.2006, n. 13659).

Deduce al riguardo parte ricorrente che su tale pronunzia, mai impugnata, si era consolidato il giudicato, per cui doveva ormai indiscutibilmente ritenersi radicata la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

II) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO SINDACALE N. 046 PROT. 939

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