TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-05-09, n. 201605443
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Testo completo
N. 05443/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05855/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 5855 del 2010, proposto da M D A, rappresentato e difeso dall'avv. M A L, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via della Colonna Antonina, n. 41;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della procedura di stabilizzazione degli Ufficiali in ferma prefissata, indetta con bando emanato con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare n. 14 del 12.1.2009, terminata e divenuta definitiva ed efficace con graduatoria finale del Corso Applicativo Straordinario 1ª aliquota, conosciuta in data 15.4.2010, nella parte in cui il ricorrente è stato stabilizzato con il grado di sottotenente, con riconoscimento dell’anzianità di servizio solo a decorrere dal 31.12.2007;
per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto del ricorrente alla corresponsione, per gli anni prestati in ferma prefissata, della retribuzione nella stessa misura percepita dagli ufficiali in servizio permanente, con conseguente condanna dell’Amministrazione della Difesa a corrispondere la differenza tra quanto dovuto e quanto già corrisposto al medesimo titolo;
- dell’attribuzione del beneficio di cui all’art. 38 della legge n. 574/1980 (premio di fine ferma) nella misura dovuta, con conseguente condanna dell’Amministrazione della Difesa a corrispondere la differenza tra quanto dovuto e quanto già corrisposto dall’Amministrazione al ricorrente a tale titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 27 aprile 2016, il pres. cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Questa Sezione, con sentenza parziale n. 5375 del 13.4.2015, resa ai sensi dell’art. 36, comma 2°, dell’Allegato 1 al Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (“ Codice processo Amministrativo ”), indicato brevemente come “ cpa ”, per quanto concerne la domanda di parte ricorrente, intesa ad ottenere il riconoscimento del cosiddetto “ premio di fine ferma ”, ha respinto il ricorso e, per quanto concerne l’impugnativa proposta avverso il Decreto n. 14 del 12.1.2009, ha ordinato al ricorrente ( in coerenza con i principi espressi dalle sentenze Cons. Stato, Sez. IV, n. 6270 e 6271 del 14.12.2014) di integrare il contraddittorio , autorizzando la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, in servizio permanente effettivo che, in caso di accoglimento -con conseguente attribuzione in favore del ricorrente della invocata anzianità assoluta- si vedrebbero sopravanzati dal ricorrente nel ruolo speciale dell’Arma, precisando, nel contempo, che: “ Detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente sentenza parziale, con deposito della prova del