TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-09-10, n. 202402122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-09-10, n. 202402122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402122
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 02122/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00221/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B B e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;



nei confronti

--OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

⁃ della nota prot. -OMISSIS-a mezzo della quale l'Azienda-OMISSIS- Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha rigettato la richiesta di annullamento in autotutela del verbale -OMISSIS-;

⁃ per quanto di ragione, del verbale -OMISSIS- di prescrizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 301 D.lgs. 81/08, art. 20 D.lgs. 758/94) a mezzo della quale l'Azienda -OMISSIS- Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha addebitato alla -OMISSIS- la violazione dell'art. 256, comma 1, D.lgs. 81/08;

⁃ per quanto di ragione, della nota dell'Azienda -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-;

⁃ di tutti gli atti, anche istruttori, sottesi ai provvedimenti anzidetti, ancorché non conosciuti;

⁃ della nota prot. n. -OMISSIS- recante “comunicazione di mancato pagamento della sanzione amministrativa”;

⁃ di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;

e per la condanna,

laddove la tutela in forma specifica non fosse più realizzabile, dell'Azienda -OMISSIS- Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro al risarcimento per equivalente del danno patito da -OMISSIS- per effetto ed in conseguenza degli illegittimi provvedimenti adottati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda -OMISSIS- e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 giugno 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. All'esito degli accertamenti ispettivi in materia di salute e sicurezza del lavoro riguardanti le opere di “ Rifacimento del collettore fognario acque miste di via -OMISSIS- ”, eseguite dalla ricorrente per conto della committente --OMISSIS-, il personale ispettivo dell’Azienda -OMISSIS-, ivi intervenuto, con verbale-OMISSIS- (redatto ai sensi degli artt. 301, d. lgs. n. 81 del 2008 e 20, d. lgs. n. 784 del 1994), contestava la violazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto, durante i lavori, l’interessata avrebbe “ rimosso delle tubature in cemento-OMISSIS- senza possedere i requisiti di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo 152/2006 ”.

Nel suddetto verbale, veniva altresì precisato che, “ poiché dalla documentazione acquisita […] emersa la spontanea regolarizzazione della contravvenzione, […] il Contravventore è ammesso, in virtù della sentenza n. 19/98 della Corte Costituzionale, al pagamento in sede amministrativa di una

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