TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-04-26, n. 202307205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-04-26, n. 202307205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307205
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 07205/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14004/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14004 del 2022, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. F C in Roma, via G. Cerbara n. 64;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Niko Giaquinto, Mattia Rognoni, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare,

- del decreto dirigenziale del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, prot. n. 463411 del 12 agosto 2022, notificato all’odierno ricorrente in data 23 settembre 2022, con il quale veniva comunicata a quest’ultimo la promozione al grado di capitano, ai sensi dell’art. 1055, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui è stata attribuita al ricorrente l’anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- della nota prot. 497355 del 31 agosto 2022, notificata all’odierno ricorrente in data 9 settembre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. C V;

Dato avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che con provvedimento n. prot. M_D AB05933 REG2023 0180003 notificato in data 3.04.2023 il Ministero Difesa, Direzione Generale PERSOMIL, ha formalmente comunicato al ricorrente la rideterminazione della sua anzianità assoluta nel grado di Capitano del ruolo normale Arma dei Carabinieri, alla data del 2 settembre 2017, venendo per tal modo soddisfatto l’interesse del ricorrente medesimo che impugnava, con il ricorso in epigrafe, il decreto dirigenziale dell’11 agosto 2022, nella parte in cui gli è stata attribuita l’anzianità assoluta a decorrere dal primo gennaio 2020, anziché dal 2 settembre 2017;

Rilevato, altresì, che con la memoria depositata in data 14.4.2023 parte ricorrente ha aderito alla richiesta avanzata dal Ministero resistente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;

Considerato quanto previsto dall’art. 34, comma 5, c.p.a. (“5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” ), norma che pienamente si attaglia alla fattispecie in quanto il provvedimento sopravvenuto ha consentito al ricorrente di accedere al “bene della vita” a cui aspirava con la proposizione del ricorso;

Ritenuto che le spese del giudizio, secondo il principio della “soccombenza virtuale” debbano essere poste a carico della parte resistente e vengono liquidate coma da dispositivo;

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