TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202401619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202401619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401619
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 01619/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01756/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2020, proposto da Associazione Moschea Abu Bakar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L B, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Magenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del rigetto opposto dal Comune di Magenta con PEC del 10.07.2020 in relazione alla richiesta formulata dall'Associazione ricorrente il 30.01.2020 per l'assegnazione di un'area da adibire a luogo di culto per la comunità musulmana, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche allo stato non conosciuto, ivi inclusi il preavviso di rigetto giunto con PEC 28.02.2020, le successive note comunali di cui alle PEC del 23.06.2020 e del 10.07.2020 nonchè, occorrendo, del certificato di destinazione urbanistica datato 22.09.2020 (trasmesso dal Comune con PEC 24.09.2020, a seguito dell'istanza dell'Associazione ricorrente in data 26.08.2020 Prot.n. 35556, nella parte in cui non si riferisce della destinazione per attrezzature religiose relativamente alle aree contraddistinte al Nuovo Catasto Terreni nel Comune di Magenta al foglio 21 mappale 778.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Magenta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2024 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’associazione Moschea Abu Bakar, con sede legale nel Comune di Magenta, è un’associazione di promozione sociale costituita nel 2018. Lo statuto dell’associazione prevede di “raccoglie persone di fede religiosa musulmana ma non esclude né limita l’adesione a essa da parte di persone di altre fedi” e precisando che l’ente “si propone di costituire e realizzare una moschea nella città di Magenta, compatibilmente e nel rispetto delle norme di diritto urbanistico e di diritto pubblico …” (art. 3 dello statuto).

Con istanza del 30.1.2020 l’associazione ha chiesto al Comune di Magenta l’“assegnazione di un’area adeguata e consona da adibire a luogo di culto per la comunità mussulmana”, ossia “un luogo da adibire stabilmente al culto e alle attività religiose della comunità mussulmana”.

Nel corso del procedimento, l’istante ha evidenziato come nel vigente PGT comunale “si evince l’esistenza di un’area (distinta al Nuovo Catasto Terreni nel Comune di Magenta al foglio 21 mappale 778), cui lo strumento urbanistico attribuisce, tra l’altro, anche destinazione per attrezzature religiose” (pec del 10.3.3023).

A conclusione del procedimento, l’amministrazione comunale con provvedimento del 10.07.2020 ha respinto l’istanza dell’associazione.

L’associazione istante ha impugnato il provvedimento di diniego del 10.07.2020 affidando il gravame a due motivi.

Con il primo motivo allega la violazione dei diritti inviolabili dell’uomo in materia di libertà di religione, di culto, di manifestazione del pensiero e di espressione, garantiti dalla Costituzione (art. 19 Cost.) e dalla Carta europea dei diritti dell’uomo, oltre che alla carenza di istruttoria e alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa in relazione ai singoli presupposti sostanziali su cui si fonda il diniego. Afferma in proposito che il Comune non ha attuato “quanto previsto dal PGT vigente per un’area che risulta avere già una destinazione conforme alla realizzazione del luogo di culto in questione ovvero con l’individuazione di altra area/fabbricato, adeguato e consono, da poter fruire al medesimo”. Inoltre, sostiene che il Comune ha errato

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