TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-28, n. 202400179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-28, n. 202400179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400179
Data del deposito : 28 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2024

N. 00179/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00130/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale di Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;



per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della determinazione -OMISSIS-, del -OMISSIS- per effetto della quale, a decorrere dalla data del suddetto provvedimento, il -OMISSIS- “... perde il grado per rimozione e cessa dal rapporto di impiego per tale causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 867 e 923 del decreto legislativo 15 marzo n. 2010, n. 66 ”,

- di tutti gli atti presupposti, anteriori e posteriori allo stesso correlati, anche non noti, con l’obbligo per l’Amministrazione di ricostruzione dell’anzianità di servizio;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle mancate retribuzioni ed emolumenti a vario titolo al medesimo spettanti nel periodo di tempo in cui il provvedimento ha prodotto i suoi effetti lesivi ai danni del ricorrente;

in via istruttoria per l’acquisizione dei:

- verbali di intercettazione e qualsiasi documentazione risultante rispetto all’“ -OMISSIS- ” svolta, all’insaputa dell’-OMISSIS-, nei confronti del -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale-OMISSIS- istruito dalla Procura della Repubblica presso il -OMISSIS- a carico del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

- di ogni informazione e/o documento utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità dell’Amministrazione resistente ed in particolare per richiedere una relazione in merito a tutti gli eventuali altri procedimenti penali, allo stato ignoti, avviati e/o ancora pendenti in relazione ai fatti qui in esame ed interessanti la gerarchia, con produzione dei relativi provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Consigliere Cecilia Ambrosi e udite le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.



FATTO

1. Il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, ricorrente nel ricorso in esame, ha prestato servizio nella -OMISSIS-, da ultimo con il -OMISSIS--OMISSIS-. In costanza di tale rapporto ha subito un procedimento penale (-OMISSIS-) istruito dalla Procura -OMISSIS- per le ipotesi di reato di “ -OMISSIS-”, “-OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”, commesse in concorso con altro appartenente al -OMISSIS-(artt. -OMISSIS- c.p.).

2. In particolare, la notizia di reato, redatta in -OMISSIS-dal -OMISSIS- del -OMISSIS- e successivamente integrata il -OMISSIS-, ipotizzava in capo al ricorrente (all’epoca dei fatti -OMISSIS-), unitamente ad altri di aver “ -OMISSIS- [-OMISSIS-], -OMISSIS- [-OMISSIS-] , -OMISSIS-” in favore di -OMISSIS-

3. Il procedimento penale veniva definito con il decreto di archiviazione recante data -OMISSIS- poiché “ gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa ”, emesso dal -OMISSIS-, su conforme proposta del -OMISSIS-. A seguito di richiesta del -OMISSIS- dell’Amministrazione, il decreto di archiviazione veniva notificato in copia conforme all’originale all’Amministrazione stessa in data -OMISSIS-.

4. All’esito della vicenda penale il -OMISSIS-, Autorità vertice del Corpo, sulla scorta dei concordi pareri della scala gerarchica (-OMISSIS-), ordinava con determinazione del -OMISSIS- l’autonomo vaglio dal punto di vista disciplinare dei fatti storici emersi in sede penale, disponendo all’uopo un’inchiesta formale disciplinare sulla scorta della puntuale disciplina del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare (d’ora in poi anche C.O.M.), in particolare sui seguenti addebiti:

Ufficiale all’epoca dei fatti in servizio presso il-OMISSIS-:

- richiedeva senza alcuna legittimazione giuridica alle autorità competenti italiane l-OMISSIS-;

- in particolare, utilizzava richieste:

a) intestate al <-OMISSIS->, firmate dallo stesso e non protocollate;

b) in cui richiamava generiche indagini di polizia giudiziaria, che ordinariamente non competono al citato reparto;

- ometteva di comunicare ai propri superiori gerarchici, anche a posteriori, qualsiasi input o delega eventualmente ricevuta al riguardo dall’-OMISSIS-., nonché le anzidette iniziative, sottovalutando i potenziali dannosi effetti conseguenti al rilascio di documenti identificativi genuini a disposizione di soggetti dediti ad attività delittuose.

-OMISSIS-.

Tali condotte determinavano l’avvio di un procedimento penale per le ipotesi di <-OMISSIS->, <-OMISSIS->, <-OMISSIS->, conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del -OMISSIS- in data -OMISSIS-.

I comportamenti tenuti configuravano gravissime violazioni dei doveri di correttezza, lealtà e fedeltà assunti con il giuramento e connessi allo status di appartenente alla -OMISSIS- nonché alle rivestite qualifiche di -OMISSIS-, anche alla luce dell’anzianità di servizio maturata, così manifestando carenza di qualità morali e di carattere e non adeguata consapevolezza dei propri obblighi ”.

5. L’-OMISSIS- incaricato, -OMISSIS-, dava avvio al procedimento disciplinare contestando formalmente all’interessato gli addebiti suesposti con nota del -OMISSIS- ed al termine dell’istruttoria, che si esplicava nel vaglio dei documenti e delle memorie difensive di parte, redigeva in data -OMISSIS- la “ relazione riepilogativa ”, prescritta dalla procedura disciplinare per l’irrogazione di sanzioni di “ stato ”, ritenendo parzialmente fondate le contestazioni sul piano disciplinare. Nello specifico, riteneva “ provata” la parte di addebito relativa:

- all’illegittima richiesta di “ -OMISSIS- ”, non essendo stata rilevata in capo all’inquisito alcuna titolarità o legittimazione giuridica al riguardo;

- all’omessa comunicazione “ ai propri superiori gerarchici, anche a posteriori ” delle attività connesse al rilascio dei -OMISSIS- tenuto conto che lo stesso Ufficiale aveva affermato, in sede di interrogatorio, che “ detta iniziativa non [era] stata (…) condivisa con altri colleghi della -OMISSIS-”.

Riteneva invece non accertata la contestazione concernente la mancata informazione “ ai propri superiori” di “ qualsiasi input o delega eventualmente ricevuta (…) dall’-OMISSIS-.” non disponendo di risultanze oggettive circa i termini di conoscenza dell’attività investigativa da parte dei vertici locali della -OMISSIS-.

6. Il -OMISSIS- con determinazione dd. -OMISSIS-, ritenendo che dall’inchiesta formale emergessero gravi responsabilità disciplinari, in astratto suscettibili di determinare l’irrogazione della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ai sensi dell’art. 1257 del C.O.M., disponeva il deferimento del -OMISSIS- -OMISSIS- al giudizio di una Commissione di disciplina. L’organo -OMISSIS-egiale, all’esito del procedimento innanzi a sè svolto, nell’ambito dell’adunanza tenutasi il -OMISSIS- esprimeva il verdetto secondo il quale “ il -OMISSIS- -OMISSIS- (s.p.e.) <-OMISSIS-> non è meritevole di conservare il grado ”, come risulta dal relativo verbale.

7. Con determinazione dd. -OMISSIS-, il -OMISSIS-, vista la attestazione della legittimità dell’inchiesta del -OMISSIS- emessa da parte del -OMISSIS-, condividendo integralmente le conclusioni a cui era giunto -OMISSIS-, riteneva accertate le gravi responsabilità in carico al -OMISSIS- -OMISSIS-, non scalfite dalle memorie di difesa prodotte in sede disciplinare, e pertanto gli irrogava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 867 (“Provvedimenti di perdita del grado ”) e 923 (“ Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego” ) del C.O.M., la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con conseguente cessazione del rapporto d’impiego con l’Amministrazione. La motivazione del provvedimento in particolare veniva così riassunta:

-OMISSIS-, il quale in virtù di un grado a cui è riconosciuta una posizione -OMISSIS- e di una pluriennale esperienza vantata nel settore della -OMISSIS- e delle -OMISSIS- avrebbe dovuto ben ponderare le scelte da intraprendere a tutela dei rilevanti interessi in gioco, si è consapevolmente reso responsabile di fatti costituenti grave illecito disciplinare che hanno:

- palesato una violazione dei doveri di fedeltà, correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato e di quelli inerenti alle rivestite qualifiche-OMISSIS-.;

- evidenziato scarsa consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni nonché carenza delle qualità morali e caratteriali che devono sempre contraddistinguere ogni -OMISSIS-;

- arrecato pregiudizio all’immagine, al prestigio del -OMISSIS-e alla funzionalità dell’Amministrazione anche in ordine ai rapporti tra la stessa e l’Autorità Giudiziaria;

l’evidente gravità della condotta fatta oggetto degli specifici addebiti amministrativi accertati configura un’insanabile frattura del rapporto fiduciario con la -OMISSIS-, tale da imporre l’adozione di un provvedimento di natura espulsiva a carico del -OMISSIS-, atteso che non può ravvisarsi alcuna attenuante nella valutazione del tipo di sanzione da applicare ”.

8. Con il ricorso in esame il dott. -OMISSIS- ha impugnato la determinazione -OMISSIS- sopraindicata, unitamente agli atti presupposti, con richiesta del relativo annullamento, previa sospensione dell’esecuzione. Ha formulato, altresì, la domanda di ricostruzione dell’anzianità di servizio e di

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