TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-24, n. 202308819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-24, n. 202308819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308819
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2023

N. 08819/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02011/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2023, proposto da
A L, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione

del giudicato derivante dal decreto della Corte di Appello di Roma del 21.03.2016 e depositato il 30.03.2016, n. cron.2484/2016 e rep. 2793/2016


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente proposto, parte ricorrente chiede l’attuazione da parte del Ministero del decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma, distinto in epigrafe, di condanna alla liquidazione dell’indennizzo per l’equa riparazione dovuta per l’eccessiva durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando la mancata esecuzione spontanea, da parte dell’Amministrazione resistente, al predetto decreto divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione;

Premesso che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario di condanna all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 112, 113, 114, c.p.a. e dell’art.

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