TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-02-12, n. 201801627
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Pubblicato il 12/02/2018
N. 01627/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09006/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9006 del 2017, proposto da:
Gemeaz Elior S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato R A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo n. 18;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Uffici Contrattuali, in persona del legale rappresentante
pro tempore
;
nei confronti di
Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio Martinez&Partners in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.21;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- di tutti gli atti della gara d’appalto, indetta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Uffici Contrattuali, per l’affidamento del servizio di mensa, erogato mediante l’acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali, presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale (lotto n. 3 - CIG 6289241DD8), per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2017;
- della lettera d’invito prot. n. 750 C.1.AG 404.1.4/1225 del 19.6.2015, degli allegati disciplinare di gara, capitolato d’oneri e relativi allegati e dello schema di contratto;
- di tutti i verbali della Commissione di gara ed in particolare dei verbali nn. 18/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017 e 30/2017;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Società controinteressata, di cui al decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in data 21.7.2017, trasmesso in data 25.7.2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
per la conseguente declaratoria
dell’illegittimità della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del RTI controinteressato e conseguentemente dell’obbligo della stazione appaltante di indire una nuova procedura di gara;
e per la dichiarazione di inefficacia il contratto
ove già stipulato o comunque ove sottoscritto nelle more del presente giudizio, con effetti ex tunc o, in subordine, ex nunc , nella parte del contratto ancora da eseguire, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e di Dussmann Service S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con avviso di preinformazione pubblicato in G.U.U.E. in data 17.12.2014, il Ministero dell’Interno ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di mensa per il personale della Polizia di Stato, erogato mediante l’acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali, presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale, suddivisa in 4 lotti individuati su base geografica.
Il lotto qui di interesse è il n. 3, relativo alle Regioni del Centro, avente, quale importo a base d’asta, quello di € 21.558.763,76, Iva esclusa.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di massimi 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti al massimo per quella economica.
L’art. 18.4 del disciplinare di gara individuava i criteri di attribuzione del punteggio tecnico e, per ognuno di essi, gli elementi che la Commissione era tenuta a valutare.
Per il lotto n. 4 in questione, entro il termine del 10.8.2015 hanno partecipato le seguenti cinque concorrenti: Fabbro S.p.A. – Sarca Catering S.r.l., Sodexo Italia S.p.A., Gemeaz Elior S.p.A, Dussmann Service S.r.l. e Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro.
A conclusione del procedimento di gara, nel corso del quale è stato pure acquisito un parere di precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con decreto del 21.7.2017 l’appalto è stato aggiudicato alla Società Dussmann Service S.r.l., mentre la ricorrente Gemeaz S.p.A. è risultata terza.
Con il presente ricorso quest’ultima censura l’intera procedura di gara, domandandone la riedizione, e deduce i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, dei principi sopranazionali e nazionali sulle procedure d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta - violazione del principio di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost..
I criteri stabiliti dalla lex specialis di gara per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica, fino ad un massimo di 70 punti, sarebbero generici ed incompleti, per indirizzare l’operato della Commissione, nonché per guidare i concorrenti all’atto della formulazione di tale tipo di offerta.
Per ciascuno di essi sarebbero indicati solo i punteggi massimi, senza alcuna specificazione e/o motivazione in ordine alle modalità concrete di riconoscimento di tale punteggi, da parte della Commissione, che conseguentemente avrebbe un potere eccessivamente discrezionale, in contrasto con la disciplina di legge e con i principi dell’ordinamento nazionale e comunitario in tema di valutazione delle offerte da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il disciplinare di gara non conterrebbe “i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni...” , così come invece richiesto dall’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006.
Nel dettaglio, per quanto concerne il criterio A - Piano alimentare, sono indicati i due subcriteri “1. la varietà e la composizione dei menu per le colazioni e i pasti ordinari e speciali (W1 = 10 punti);2. la varietà e la composizione di ulteriori menu proposti, diversi da quelli ordinari e speciali (W2 = 5 punti)....” . Tuttavia non si indicherebbero le modalità per eseguire tale valutazione.
Inoltre, dai verbali della Commissione giudicatrice, i quali contengono unicamente delle schede recanti i coefficienti parziali attribuiti dai singoli Commissari e la media degli stessi, non sarebbe possibile ricavare per quali ragioni l’offerta della ricorrente sia stata ritenuta qualitativamente inferiore a quella di altri concorrenti.
Con riguardo al criterio B - organizzazione delle attività e gestione delle risorse umane, la lex di gara prevedeva tre sub-criteri, corrispondenti a 5 punti ciascuno: “3. l’organizzazione delle attività di acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali (W3 = 5 punti);4.la pianificazione della gestione delle risorse umane, con riferimento alle figure professionali impiegate nelle suddette attività - anche in termini di qualificazione e precedenti esperienze nel settore ristorazione – all’organizzazione del lavoro e al programma di formazione (W4 = 5 punti);5. l’esistenza di ulteriori certificazioni di qualità possedute dal concorrente in relazione alle specifiche attività di cui al punto 3, da produrre o da dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2010 (W5 = 5 punti)” .
Tuttavia essa conterrebbe, seppur genericamente, una sorta di criterio motivazionale con riferimento al solo punto 4, nel quale era previsto un riferimento alle figure professionali impiegate nelle suddette attività, anche in termini di qualificazione e precedenti esperienze nel settore ristorazione, mentre vi mancherebbero le modalità di valutazione degli altri aspetti suindicati.
In relazione al criterio C – “gestione delle situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali”, la lex di gara prevedeva due sub-criteri, corrispondenti, rispettivamente, a 8 e 7 punti massimi attribuibili: “6. le proposte per far fronte alle situazioni di emergenza intervenute presso la struttura della mensa, la specifica delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti, la prossimità tra luogo di cottura e di consumo del pasto (W6 = 8 punti);