TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-12-18, n. 202006262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-12-18, n. 202006262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202006262
Data del deposito : 18 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2020

N. 06262/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04268/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4268 del 2019, proposto da
G G in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. dell’Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca (ANPRI), L V in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione FGU – dipartimento ricerca, R C, M M, M G M, M C G, M C B, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, via S. Tommaso D'Aquino 47;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio presso la PEC istituzionale e sede in Napoli, via Diaz 11;
Stazione Zoologica Anton Dohrn, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Roberto Danovaro non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

alla sentenza emessa dall’On.le TAR per la Campania, sede di Napoli, n. 7262/2018 del 20.12.2018;

nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità

- dello Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19.07.2019, nella parte in cui non garantisce l’effettiva rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Scientifico dell’Ente, nonché degli atti e delibere di approvazione;

- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente del 14.06.2019 n. 11 con cui si approvava il nuovo Statuto;

- del Regolamento di Organizzazione e funzionamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn e della delibera n. 6 del 23.07.2019 del CdA con cui esso è stato approvato nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti;

- della delibera n. 1 del 3/09/2019 del CdA;

- della nota 17503 del 3 giugno 2019 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

- della delibera del Consiglio di Amministrazione della SZN n. 2 del 3.04.2019, e dei relativi allegati;

- di tutte le delibere del Consiglio di amministrazione meglio specificate in atti nella parte in cui ledono parte ricorrente;

- del testo di Statuto della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” (SZN), come modificato dalla delibera 2/2019 del CdA, nella parte in cui non garantisce l’effettiva rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Scientifico dell’Ente, nonché degli atti e delibere di approvazione;

- di tutti gli atti endoprocedimentali di approvazione dello Statuto dell’SZN meglio specificati i n atti e di tutti gli atti descritti nel presente ricorso;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto che ci si riserva di impugnare con seguenti motivi aggiunti;

e comunque per la declaratoria

del diritto dei ricercatori e tecnologi della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” ad eleggere effettivamente almeno un rappresentante all’interno dell’organo di governo (Consiglio di Amministrazione) nonché dell’organo scientifico (Consiglio Scientifico) della Stazione, scelto tra i ricercatori e tecnologi interni all’Ente stesso, quale risarcimento in forma specifica per il danno da questi subito;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni indicate in epigrafe;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 il dott. L C, celebrata l’udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020) e 25 del D.L. 137/2020;




FATTO e DIRITTO

1.1. I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della Sentenza n. 7262 del 20.12.2018 di questo T.A.R. che aveva annullato lo Statuto della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” (SZN), pubblicato in data 20 ottobre 2017, oltre al Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della medesima Stazione Zoologica del 9 maggio 2018 e agli atti prodromici ai medesimi Statuto e Regolamento; l’annullamento ha riguardato tali atti nella parte in cui non prevedevano la rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Scientifico dell'Ente.

Si invoca, quindi, la nullità degli atti successivi e, in particolare, dello Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) pubblicato - nella nuova formulazione - in data 19.07.2019 e del regolamento di organizzazione come riapprovato in data 23.07.2019, nella parte in cui perseverano nel non garantire l’effettiva rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Scientifico dell’Ente.

La Sentenza di cui si chiede l’ottemperanza avrebbe, in particolare, evidenziato la

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