TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201507075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201507075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201507075
Data del deposito : 14 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14231/2014 REG.RIC.

N. 07075/2015 REG.PROV.COLL.

N. 14231/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14231 del 2014, proposto da:
M L e B M P, rappresentati e difesi dall'avv. P S, presso il cui studio in Roma, Via Gregorio XI, 13, sono elettivamente domiciliati;

contro

il Ministero della Giustizia;

per l’esecuzione

del giudicato costituito dal decreto della Corte d'appello di Roma, reso sul procedimento n. 54600/2009


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, in un giudizio proposto ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere ai ricorrenti, difensori antistatari, una somma a titolo di spese legali.

Rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario, ha domandato parte ricorrente che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

- dichiari, in esecuzione della statuizione di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute in forza del titolo giudiziario;

- disponga che a tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;

- disponga la condanna del Ministero a risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sul suddetto decreto e dei danni successivi alla sentenza di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

- condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.

Il Ministero della giustizia non si è costituito nel presente giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 6 maggio 2015.

DIRITTO

1. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame nei termini di cui appresso.

2. In relazione alla domanda principale, pertanto, ordina la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena e integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutte le somme spettanti per effetto del titolo, quale indennizzo e risarcimento morale e materiale, oltre interessi legali.

3. Quanto alla domanda al risarcimento del danno da ritardo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la stessa può essere accolta limitatamente all’esecuzione della presente decisione, nella misura, già più volte indicata dalla sezione, effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”;
detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo indennitario – dovrà essere indi corrisposta a titolo di sanzione a carico dell’amministrazione, a far tempo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario ad acta, come di seguito individuato.

L’importo della penalità di mora in favore che il Ministero dovrà corrispondere alla parte ricorrente, andrà quantificato dalla stessa amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati.

Quanto al pregresso, e dunque con riferimento alla domanda risarcitoria con effetto dal passaggio in giudicato del decreto della cui ottemperanza si tratta, la domanda deve invece essere respinta.

Come recentemente precisato dal Consiglio di Stato, infatti, “Il cd. astreinte, previsto dall'art. 114 comma 4, c. proc. amm., è stato attribuito al g.a. dell'ottemperanza come strumento per indurre indirettamente l' amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento dallo stesso formulato;
trattasi di conseguenza di penalità non comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l'esecuzione del giudicato, ma decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dallo stesso giudice dell'ottemperanza” (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2653).

Né sussistono i presupposti per l’accoglimento della medesima domanda qualificata come volta ad ottenere la condanna al risarcimento ex art. 112, comma 3, c.p.a., attesa l’estrema genericità della stessa, che, in violazione di quanto prescritto dall’art. 2967 c.c., non è supportata dall’allegazione e dalla prova dei danni che parte ricorrente avrebbe subito per effetto dell’inottemperanza al giudicato.

4. Quanto al restante, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, delle somme indicate in narrativa, alle quali dovrà essere altresì aggiunto l’importo dovuto per la penalità di mora, giusta quanto precedentemente stabilito.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

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