TAR Milano, sez. IV, sentenza 2014-02-20, n. 201400507
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N. 00507/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01689/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
La Rombonetta S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. G V e M C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Borgazzi, 2;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti di
Regione Lombardia, Oxidal Bagno S.r.l., Comune di Sesto San Giovanni, ARPA;
per l'annullamento
con il ricorso principale, del decreto 23 marzo 2011 prot. n. 1208/TR/DI/R adottato dal Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente, con il quale è stato approvato il verbale della conferenza di servizi relativa al sito di bonifica d’interesse nazionale di “Sesto San Giovanni” e del correlativo verbale della CdS in data 3 marzo 2011, relativamente alla parte in cui contengono disposizioni prescrittive per l’area ex CITAN, di proprietà della ricorrente;
di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa la comunicazione del 24 marzo 2011 e la nota del Ministero del 4 maggio 2011, prot. n. 14586/TR/D, nonché per il risarcimento del danno connesso e conseguente all’adozione dei provvedimenti impugnati;
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, del decreto direttoriale Prot. 3697/Tri/B/B del 4 dicembre 2012, concernente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Sesto San Giovanni” in data 19.11.2012, comunicato tramite lettera raccomandata ricevuta il 19 dicembre 2012;
del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del l0 novembre 2012 relativamente alle prescrizioni indicate a pag. 2, p.to 2 (… La Rombonetta dovrà provvedere ... al monitoraggio semestrale delle acque sotterranee, in contraddittorio con ARPA Lombardia) e a pag. 20 (adozione piano di caratterizzazione di suolo, sottosuolo e acqua di falda da concordare con ARPA e Provincia di Milano);
di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, della nota del Ministero dell’Ambiente del 28 febbraio 2013, prot. n. 0016954, con la quale si contesta l’inottemperanza alla Conferenza di servizi decisoria del 19 novembre 2012, nonché della nota dell’ARPA Lombardia del primo febbraio 2013, richiamata ma non allegata alla nota MATTM del 28 febbraio 2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la legge n. 426/1998, recante nuovi interventi in campo ambientale, nonché l’individuazione dei primi interventi di bonifica di interesse nazionale, è stato avviato un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, per individuare gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità di realizzazione degli stessi.
Con la legge n. 308/2000 tra i siti di interesse nazionale è stato inserito il comune di Sesto San Giovanni, posto nella cintura milanese e con una marcata vocazione industriale, per effetto dei gravi fenomeni di inquinamento che l’hanno interessato.
Con d.M. 31 agosto 2001 è stata disposta la perimetrazione dell’area, che coincide, in larga parte, con il sito produttivo delle acciaierie Falck, della Ercole Marelli e della Breda, che, dai primi del ‘900 e fino agli anni ’90, vi hanno svolto attività industriale.
L’immobile di proprietà della società ricorrente era stato concesso in locazione, sin dagli anni ’70, alla società CITAN S.r.l., ora incorporata nell’Oxidal Bagno S.r.l., che l’ha utilizzata per lo svolgimento dell’attività di lavorazione e ossidazione di metalli.
Il contratto di locazione è scaduto nel 2007, ma la società conduttrice ha continuato ad occupare l’area fino al 13 ottobre 2009, sostenendo, a quella data, di avere effettuato la completa bonifica del sito per quanto di competenza.
Successivamente le amministrazioni competenti hanno attivato una conferenza di servizi per individuare gli interventi necessari per la completa bonifica del sito e dei soggetti obbligati alla realizzazione dei medesimi.
Con il ricorso principale l’istante ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti le determinazioni in merito all’attivazione della procedura amministrativa di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree in questione, della quale è destinataria.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 bis e 14 della legge n. 241/1990, degli artt. 240, 242 e ss., 248, 252 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 174 del Trattato CE e del principio “chi inquina paga”, eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto, carenza di motivazione ingiustizia ed illogicità manifesta, sviamento, carenza d’istruttoria, difetto dei presupposti, violazione del giusto procedimento, incompetenza.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato gli atti e il provvedimento conclusivo dell’ulteriore conferenza di servizi, all’esito della quale le Amministrazioni coinvolte hanno inteso ribadire nuovamente l’obbligo per l’istante di procedere all’immediata adozione delle misure di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree in questione, nonché una nota con la quale il Ministero intimato ha contestato l’inottemperanza agli obblighi prescritti in sede di conferenza di servizi ed un’altra nota dell’