TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-24, n. 202301847

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-24, n. 202301847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301847
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 01847/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01953/2021 REG.RIC.

N. 04735/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Seen Studio di Radiologia e Terapia Fisica S.r.l. di Piccolo Vincenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in NA alla via Melisurgo, n. 4;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in NA, via S. Lucia, n. 81;
Azienda Sanitaria Locale RT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Tagliafierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

EN di Radiologia Gamma-Medical S.r.l. (non costituito in giudizio);

sul ricorso numero di registro generale 4735 del 2022, proposto da
Seen Studio di Radiologia e Terapia Fisica S.r.l. di Piccolo Vincenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in NA alla via S. Lucia n. 81;
Azienda Sanitaria Locale NA 2 OR, Azienda Sanitaria Locale RT (non costituite in giudizio);



nei confronti

Villa Maione s.r.l. (non costituita in giudizio)



quanto al ricorso n. 1953 del 2021:

a) la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, sull'atto di invito e diffida notificato, da ultimo, a mezzo pec, in data 25.11.2020, con il quale la ricorrente ha compulsato, ancora una volta, le dette amministrazioni a provvedere sulla istanza del 18/05/2015 di autorizzazione alla installazione e all'utilizzo di apparecchiatura di risonanza magnetica di tipo A, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 tesla, per uso diagnostico fissa/mobile ai sensi e per gli effetti dell'art 4 e 5 del DPR n.542/1994;

b) per la declaratoria dell'obbligo delle amministrazioni intimate a provvedere con urgenza sulla sopra indicata istanza, mediante rilascio di autorizzazione alla installazione e all'utilizzo di apparecchiatura di risonanza magnetica di tipo A, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 tesla, per uso diagnostico fissa/mobile ai sensi e per gli effetti dell'art 4 e 5 del DPR n.542/1994;

c) per la nomina di un Commissario ad acta che, nell'ipotesi di perdurante inerzia delle amministrazioni intimate oltre il termine concesso, provvederà all'adozione dei provvedimenti richiesti;

Nonché

d) per la declaratoria della fondatezza dell'istanza del ricorrente diretta al rilascio, nei suoi confronti, del provvedimento di autorizzazione alla installazione e all'utilizzo di apparecchiatura di risonanza magnetica di tipo A, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 tesla, per uso diagnostico fissa/mobile ai sensi e per gli effetti dell'art 4 e 5 del DPR n.542/1994

e con espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni subiti e patendi per mancato esercizio di attività obbligatoria e vincolata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29/7/2021:

a) della nota della Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario- Regione Campania, protocollo n.0294258 del 1/05/2021, depositata nel presente giudizio in data 05/06/2021, e avente ad oggetto “Istanza per la installazione apparecchiatura RM presentata 18.05.2015. Diffida del 25.11.2020. Giudizio innanzi al Tar Campania NA promosso da Seen srl. Riscontro”;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, e lesivi degli interessi del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10/3/2022:

a) della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 3.1.2022, avente ad oggetto “Art. 5, comma 2, D.p.R. 54/94. Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica. Triennio 2021-2023”;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, lesivi degli interessi della ricorrente, ivi incluso il “Documento tecnico” allegato alla delibera impugnata sub 1, costituente parte integrante della stessa..

quanto al ricorso n. 4735 del 2022:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

1) Del D.D. n. 260 del 22.6.2022 della Regione Campania di rilascio autorizzazione all'installazione di apparecchiatura R.M. - Gruppo A sino a 4.0 Tesla -, in favore della controinteressata Villa Maione s.r.l.;

2) Della nota prot. 0188712 del 7.4.2022, a firma del medesimo Dirigente di cui sub. 1), della Regione Campania, indirizzata alla AS NA 2 OR, e richiamata nel provvedimento di cui sub 1);

3) Della nota pec. 11.5.2022 a firma della AS NA 2 OR richiamata nel provvedimento di cui sub 1);

nonché per quanto possa occorrere:

4) della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 3.1.2022, avente ad oggetto “Art. 5, comma 2, D.p.R. 54/94. Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica. Triennio 2021-2023”;

5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, lesivi degli interessi della ricorrente, ivi incluso il “Documento tecnico” allegato alla delibera impugnata sub 1, costituente parte integrante della stessa.

Visti i ricorsi riuniti, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Azienda Sanitaria Locale RT;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

A) Con ricorso notificato in data 28 aprile 2021 e depositato il successivo 6 maggio (sub RG n. 2021/1953), il EN Seen “Studio di Radiologia e Terapia Fisica” s.r.l. (di seguito EN Seen), operante nel distretto territoriale della AS RT, ha agito ex art. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale sulla propria istanza proposta in data 18/05/2015 volta al conseguimento dell’autorizzazione alla installazione e all’utilizzo di un’apparecchiatura di risonanza magnetica di tipo A, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 tesla, per uso diagnostico fissa/mobile ai sensi e per gli effetti dell’art 4 e 5 del DPR n.542/1994.

In seguito all’inerzia della Regione Campania, il EN Seen inoltrava in data 25 novembre 2020 un atto di invito e diffida, sollecitando inutilmente le Amministrazioni competenti a provvedere.

Secondo parte ricorrente l’art. 5 del d.P.R. n. 542/1994 introdurrebbe un’ipotesi di silenzio assenso per l’ipotesi, ma non verrebbe meno per effetto del suo maturarsi l’obbligo delle Amministrazioni competenti di pronunciarsi espressamente sulle istanze ricevute.

Si è costituita la Regione Campania, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile essendo decorso l’anno entro cui attivare il rimedio del silenzio ai sensi degli artt. 31, co. 2, e 117 del c.p.a.

Nondimeno con nota del 1° giugno 2021 (prot. n. 294258), depositata agli atti, la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania forniva comunque riscontro all’istanza e alla diffida, negando l’autorizzazione, sul presupposto della saturazione del fabbisogno.

Si è costituita in giudizio la AS RT che ha chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, rilevando di non aver mai ricevuto la richiesta di parere da parte della Regione Campania.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2021 il EN Seen ha in primo luogo contestato che la nota della Regione Campania del 1° giugno 2021 costituisca un’interruzione dell’inerzia censurata con il ricorso introduttivo, lamentando la persistente inerzia dell’Amministrazione in violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, dovendo riconoscersi alla gravata nota regionale carattere meramente interno ed interlocutorio anche perché priva del necessario parere della AS competente.

Parte ricorrente, in via subordinata, ha comunque impugnato in via asseritamente tuzioristica la nota regionale, chiedendone l’annullamento, sulla base della seguente articolata censura.

Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà – falsità dei presupposti di fatto e travisamento dei fatti – ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art 64 del codice del processo amministrativo.

Quand’anche poi si riconoscesse valore provvedimentale alla ripetuta nota regionale, essa sarebbe comunque illegittima, in quanto la pretesa saturazione del fabbisogno non può determinare il blocco delle autorizzazioni e la sostanziale limitazione dell’autonomia imprenditoriale degli operatori privati e della concorrenza.

Peraltro, secondo parte ricorrente, anche l’istruttoria condotta dalla Regione sarebbe lacunosa sia perché svolta sulla base di dati di fabbisogno non più attuali, in quanto risalenti al 2017, sia perché non terrebbe conto del rilevante fenomeno della mobilità attiva che invece inciderebbe profondamente sull’offerta di prestazioni di diagnostica mediante RMN.

Con delibera n.

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