TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-03-25, n. 202100919

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-03-25, n. 202100919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100919
Data del deposito : 25 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2021

N. 00919/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00206/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di CA (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2013, proposto da
SC MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Tomarchio Grazia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Giarratana, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barone Angela, con domicilio eletto presso lo studio BU SE in CA, via Ventimiglia, 145;



per l'annullamento

della delibera della Giunta Municipale del Comune di Giarratana n. 90 del 09/10/2012, con la quale tale ente locale modificava la propria organizzazione interna, riducendo da 4 e 3 il numero dei propri Settori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarratana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 marzo 2021 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Dott. SC MA operava in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Giarratana, e, prima delle modificazioni nell’organizzazione interna del predetto ente locale contestate con il presente atto di gravame, con esclusiva soggezione alla persona del suo Sindaco (anche se pure quale Dirigente del I Settore Vigilanza-Demografia, al cui interno risultava organizzativamente inserito il Corpo di Polizia Municipale di tale Comune). Con delibera di Giunta Municipale n. 90 del 09/10/2012 il Comune di Giarratana modificava la propria organizzazione interna, riducendo da 4 e 3 il numero dei propri Settori; e ciò proprio mediante soppressione del Settore Vigilanza-Demografia, e transito all’interno del II Settore Tecnico-Manutentivo delle attività inerenti ai servizi di Vigilanza e di Trasporto. A seguito di tale modifica veniva meno la soggezione del Sig. SC MA, nella sua qualità di Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Giarratana, unicamente alla persona del Sindaco – od in alternativa, così come previsto dall’art. 2 della L. n. 65/1986, del” l’Assessore da lui delegato ” -: egli trovandosi al contrario a dover dipendere (anche) dal Dott. Alderisi Giovanni, quale Dirigente del II Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Giarratana.

Il Dott. SC MA, con ricorso notificato il 16/01/2013 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 24/01/2013, chiedeva l’annullamento della delibera di Giunta Municipale sopra indicata, per vizi – fra gli altri - di violazione dell’art. 9 della L. n. 65/1986 e della L. R. n. 17/1990.

Il Comune di Giarratana si costituiva in giudizio con memoria di mera forma.

Successivamente all’avvio del presente giudizio, il Comune di Giarratana modificava a più riprese la propria organizzazione interna, in particolare con i seguenti atti:

1) Delibera comunale n. 98 del 30/09/2015, con la quale veniva re-istituito un IV Settore Servizio di Vigilanza – Sevizi Demografici – Protezione Civile – Commercio;

2)

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