TAR Milano, sez. IV, sentenza 2013-03-21, n. 201300742

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2013-03-21, n. 201300742
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201300742
Data del deposito : 21 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01384/2011 REG.RIC.

N. 00742/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01384/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2011, proposto da:
G X, rappresentata e difesa dagli avv. C S, G N, con domicilio eletto nello studio degli stessi in Milano, via Visconti di Modrone, 6;

contro

Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento n. SGS-24998/2010 comunicato in data 16 febbraio 2010 con cui il Questore della Provincia di Milano ha revocato il permesso di soggiorno n. 382563.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura della Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto l’amministrazione aveva accertato l’assenza del requisito della convivenza con il coniuge di nazionalità italiana.

L’amministrazione resistente costituitasi in giudizio ha prontamente eccepito il difetto di giurisdizione.

Secondo la costante giurisprudenza, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione fondato sul petitum sostanziale, risulta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari. Ciò attesa l'ampiezza della formulazione normativa dell'art. 30 comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, per la quale “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede";
formulazione da cui si desume che ogni controversia inerente il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e che, in particolare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata in ordine all'impugnazione di un diniego, revoca di permesso di soggiorno opposto per motivi di famiglia (ex plurimis, T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 03 novembre 2009, n. 4945).

Del resto, anche il giudice regolatore della giurisdizione ha chiarito che le controversie in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplate dall'art. 30 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 30 (cfr., Cassazione civile, sez. un., 20 luglio 2011, n. 15868).

Ne deriva che va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Per la riassunzione davanti a quest’ultimo è fissato per legge (art. 11, secondo comma, c.p.a.) il termine perentorio, fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

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