TAR Venezia, sez. I, sentenza 2012-04-04, n. 201200470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2012-04-04, n. 201200470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201200470
Data del deposito : 4 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01935/2011 REG.RIC.

N. 00470/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01935/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2011, proposto da:
Consorzio per la Zona Agricolo Industriale (Zai) di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. M G M, S A, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;



contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. G C, F S, con domicilio presso la segreteria del TAR ai sensi dell’articolo 25 del D. lgs. n. 104 del 2010;



per l'annullamento

del decreto n. 183 dd. 20.7.2011, con cui il Sindaco di Verona ha proceduto alla nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale nel Consiglio Direttivo del Consorzio ZAI, limitatamente alla parte in cui dispone la decadenza automatica degli stessi all'atto del rinnovo dell'Amministrazione; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2012 il dott. S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2011, il Consorzio per la zona agricola industriale (ZAI) di Verona ha chiesto l’annullamento del decreto n. 183 del 20 luglio 2011 con il quale il Sindaco di Verona ha proceduto alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale nel Consiglio Direttivo del Consorzio medesimo, «limitatamente alla parte in cui dispone la decadenza automatica degli stessi all’atto del rinnovo dell’Amministrazione», nonché «di ogni atto annesso connesso e/o presupposto e, segnatamente, occorrendo, del primo comma dell’art. 7 degli “Indirizzi generali per la disciplina delle nomine dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale in enti, aziende istituzioni”».

2. Premette il Consorzio ricorrente di essere un «ente pubblico economico associativo di diritto speciale» – costituito tra il comune di Verona, la Provincia di Verona e la Camera di commercio industria, Agricoltura e Artigianato di Verona, «con finalità di promozione delle attività imprenditoriali e di sviluppo del territorio veronese» – dotato di un organo decisionale, il Consiglio Direttivo, composto da nove membri, rappresentativi di ciascuno degli enti associati, che durano in carica cinque anni.

2.1. Pertanto, approssimandosi la scadenza del mandato quinquennale dei componenti del Consiglio Direttivo, con lettera del 16 maggio 2011, il Consorzio invitava gli enti consorziati a procedere alla designazione di rispettiva competenza.

2.2. In risposta a tale invito, il Comune di Verona procedeva, con il decreto impugnato, alla designazione richiesta dei tre rappresentanti comunali e, sulla base del richiamo all’art. 50, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nonché all’art. 7 degli “Indirizzi generali per la disciplina delle nomine dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale in enti, aziende istituzioni”, disponeva che «i rappresentanti del Comune di Verona decadranno automaticamente dall’incarico con il rinnovo dell’Amministrazione comunale».

3. Avverso il citato decreto n. 183 del 2011, il Consorzio ZAI ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, svolgendo tre distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell’art. 4 del d.lgs. 24 aprile 1948, n. 579 (istitutivo del Consorzio medesimo) che, per effetto della modifica apportata dall’art. 4 della legge 26 luglio 1975 n. 378, avrebbe dotato l’ente di un unico organo decisionale (il Consiglio direttivo) composto da nove membri che non sarebbero più revocabili e/o sostituibili dall’ente che li ha nominati “anticipatamente” rispetto alla scadenza del mandato, dettando una peculiare disciplina a tutela dell’autonomia dell’ente, nonché della continuità e stabilità del suo organo decisionale.

3.2. A supporto di tale censura, il ricorrente richiama la sentenza 29 gennaio 2010, n. 206, di questo TAR, con la quale si è affermato che «in base alla disciplina vigente, per effetto della modifica apportata dalla legge n. 378/10975 al testo originario risalente al richiamato D.lgs. n. 579/1948 [è stata abrogata] la precedente disposizione, in base alla quale i componenti del Consiglio Direttivo potevano essere revocati e sostituiti dall’ente che li aveva nominati anche prima della scadenza del termine (allora di quattro anni) di durata dell’incarico. Quindi (…) non è stata più consentita la revoca anticipata dell’incarico da parte dell’ente che aveva in precedenza nominato i propri rappresentanti all’interno del Consiglio. Alla luce delle disposizioni così ricordate, nel caso di specie, i

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