TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-11-15, n. 202401181

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-11-15, n. 202401181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202401181
Data del deposito : 15 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2024

N. 01181/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00960/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 960 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giuliano Mario Iannarelli e Federica Iannarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

dell'inibizione per dieci giorni della SCIA n. 1555 del 14 ottobre 2022 rilasciata dal Comune di San Nicandro Garganico per la conduzione del bar denominato “-OMISSIS-”;

nonché

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Florinda Palumbo, su delega degli avvocati Antonio Iannarelli e Federica Iannarelli, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 19.7.2023 e depositato in Segreteria in data 4.9.2023, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponeva in fatto di essere impegnato da anni nel settore della ristorazione e che, in data 7.10.2022, diveniva titolare del ramo di azienda costituito dal complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di bar, con ristorazione, corrente in San Nicandro Garganico (FG) al -OMISSIS-.

Precisava che, la citata attività, denominata “-OMISSIS-”, non sarebbe stata frequentata da sola gente “comune”, ma avrebbe attratto “gente di ottimo livello”.

Inoltre, assumeva di godere di un’ottima reputazione anche nella sua veste di “filantropo locale”, rappresentando, in proposito, di essersi prodigato in aiuto nell’ambito di una vicenda che avrebbe visto coinvolta una coppia di turisti derubati.

Tale contesto reputazionale, tuttavia, sarebbe stato vulnerato dalla vicenda procedimentale sub iudice .

In data 21.6.2023 gli veniva notificato il provvedimento qui gravato, con il quale gli si contestava la violazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S., tenuto conto che la citata attività sarebbe stata da considerarsi da tempo luogo di abituale ritrovo di soggetti pericolosi, in quanto condannati o imputati o, comunque, segnalati per gravi reati quali, ad esempio, rapina ed estorsione.

Tale circostanza sarebbe stata evidenziata durante i plurimi controlli effettuati dai militari all’interno dell’esercizio.

In tesi di parte ricorrente, tuttavia, “mai i militari (…) [sarebbero] giunti nel bar di che trattasi e mai (…) [avrebbero] avuto modo di interloquire con il proprietario dell’attività” – sollevando, difatti, dubbi sull’effettività degli accessi istruttori suindicati – e “mai nessuno del vicinato (…) [avrebbe] mai segnalato la presenza di gente di malaffare né tantomeno (…) [avrebbe] mai richiesto l’ausilio delle forze dell’ordine per risse o per eventi legati alla malavita”.

Avverso detti esiti provvedimentali, l’interessato insorgeva eccependo: “1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 TULPS – eccesso di potere per illogicità manifesta – travisamento dei fatti – difetto di motivazione – violazione art. 27 comma 3 Costituzione”; “2) Violazione e falsa

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