TAR Salerno, sez. I, sentenza 2013-09-06, n. 201301830

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2013-09-06, n. 201301830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201301830
Data del deposito : 6 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00345/2012 REG.RIC.

N. 01830/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

L C, D C, M F, A B, G M, I A;
rappresentati e difesi dall'avv. A S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Salerno, via Velia, n. 96;

contro

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Direzione Generale, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. AOODRCA/15368/U del 17 novembre 2011, con il quale l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha disposto che la classe terza dell'Istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Kennedy" di Salerno funzioni in regime meramente privato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 137 del 5 aprile 2012;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con l’odierno ricorso, notificato l’8 marzo 2012 e depositato il successivo 9, i ricorrenti sopra indicati, tutti studenti frequentanti, presso l’Istituto Professionale “R. Kennedy", con sede in Salerno, la terza classe del corso di studi professionali, indirizzo tecnico per enogastronomia ed ospitalità alberghiera, hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha disposto che la predetta terza classe funzioni in regime meramente privato.

2.- Espongono i ricorrenti che, a seguito di richiesta dell’Istituto Kennedy, l'Ufficio scolastico regionale della Campania, con decreto del 30 giugno 2010, aveva riconosciuto la parità scolastica per il richiamato corso di studi professionali. Tale parità era tuttavia limitata alla sola prima classe, con successivo e progressivo ampliamento alle altre classi.

L’Istituto Kennedy, avendo reputato illegittima simile limitazione, ha proposto ricorso al TAR Lazio, Roma, che, con sentenza n. 6682/2011, lo ha accolto.

3.- L’Ufficio scolastico regionale, in esecuzione alla precedente ordinanza cautelare n. 5336/2010, aveva comunque già consentito il funzionamento in regime di parità dell'intero corso dell'Istituto Professionale, fino alla decisione di merito.

Pertanto, per effetto della richiamata ordinanza cautelare ed, in seguito, della sentenza n. 6682/2011, l'anno scolastico 2011/2012 è iniziato per tutte le classi dell’Istituto Kennedy in regime di parità.

Successivamente, l’amministrazione scolastica ha impugnato la sentenza del Tar Lazio davanti al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 4589 del 18 ottobre 2011, ha sospeso l’esecuzione della stessa.

4.- I ricorrenti sono venuti a conoscenza che l'Ufficio Scolastico Regionale, con il provvedimento impugnato con l’odierno ricorso, ha stabilito, anche per l'anno scolastico 2012/2013, che solo la prima e la seconda classe dovessero funzionare in regime di parità, mentre per la terza classe valesse il regime meramente privato.

Nell’impugnare il richiamato provvedimento, hanno dedotto il seguente articolato motivo di censura: violazione del d.m. n. 83 del 10 ottobre 2008, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, erroneità e difetto della motivazione, carenza di istruttoria, abnormità, iniquità.

Hanno chiesto l’accoglimento del ricorso, con relativo annullamento dell’atto contestato, vinte le spese.

5.- Resiste in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, l’Ufficio scolastico regionale che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013, la causa è passata in decisione.

6.- In via preliminare va affrontata l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile per tardività, posto che il provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale, datato 17 novembre 2011, è stato inoltrato, all’Istituto scolastico Kennedy, il successivo 18, sicché, ad avviso della difesa erariale, appare non verosimile che gli allievi interessati ne siano venuti a conoscenza a distanza di mesi.

L’eccezione non ha fondamento non essendo supportata da una prova certa circa la materiale ed effettiva conoscenza che gli allievi hanno conseguito del provvedimento contestato. La presunzione di conoscenza non è da sola sufficiente per fare decorrere il termine per l’impugnazione. E’ vero poi che l’amministrazione scolastica ha adempiuto l’onere di comunicare il provvedimento all’Istituto Kennedy, al quale competeva poi di trasmetterlo agli alunni interessati;
tuttavia di questo passaggio di informazione non vi è alcuna dimostrazione.

Il ricorso, pertanto, in assenza di contrari elementi certi, risulta tempestivo.

7.- Nel merito, il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.

L'atto impugnato risulta pregiudizievole degli interessi dei ricorrenti, i quali, per effetto della complessa vicenda giudiziaria, ancora in corso, hanno riposto affidamento nella circostanza che anche per la terza classe del corso, ad inizio dell’anno scolastico, vigeva il regime di parità. Gli studenti pertanto si sono iscritti ed hanno iniziato il corso nella certezza che l’attività didattica fosse espletata in tale regime giuridico.

E’ vero, come rileva l’Avvocatura dello Stato, che l’ordinanza del Consiglio di Stato è intervenuta il 18 ottobre 2011, un mese prima dell’inizio delle lezioni, tuttavia il rilievo non tiene conto che le iscrizioni avvengono prima dell’inizio dell’anno scolastico e che, in ogni caso, l’ordinanza è relativa ad un contenzioso in corso nel quale gli allievi ricorrenti non sono parti in causa, riguardando propriamente l’amministrazione scolastica e l’Istituto Kennedy.

Per questa ragione, il Collegio ritiene che, sebbene l’ordinanza n. 4589/2011 del Consiglio di Stato abbia sospeso l’efficacia della sentenza n. 6682/2011 del Tar Lazio, escludendo quindi la parità scolastica per la terza classe del contestato corso, essa tuttavia non può spiegare i suoi effetti che a partire dall’anno scolastico 2012/2013.

Gli studenti, infatti, iscrivendosi al corso, hanno riposto legittimo affidamento nel regime di parità di cui l’Istituto Kennedy era detentore, almeno all’inizio dell’anno;
pertanto è degna di considerazione la loro pretesa a terminare l’anno scolastico ale medesime condizioni giuridiche iniziali.

8.- Depone in questo senso, non solo il principio di legittimo affidamento ma anche il D.M. n. 83/2008, recante le linee guida per l'attuazione della disciplina per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.

L’art.

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