TAR Catania, sez. IV, sentenza 2010-04-29, n. 201001286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2010-04-29, n. 201001286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201001286
Data del deposito : 29 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01689/2009 REG.RIC.

N. 01286/2010 REG.SEN.

N. 01689/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2009, proposto da:
Ditta Artigiana "Grgone Arcangelo", rappresentato e difeso dall'avv. G V, domiciliatario in Catania, via Costanza D'Aragona.12;

contro

Provincia Regionale di Catania, rappresentata e difesa dall'avv. A S, domiciliatario in Catania, via Centuripe, 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Provincia regionale di Catania prot. n. 16367 del 21.4.2009, notificato il 22.4.2009, di archiviazione della richiesta di contributo in conto capitale, presentata dalla ditta odierna ricorrente, pratica n. 216/08/N;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ditta artigiana “Grgone Arcangelo”, odierna ricorrente, con istanza presentata il 23.05.2003 ha chiesto alla Provincia regionale di Catania - ai sensi del Regolamento provinciale, approvato con delibera consiliare n. 42 del 22/08/2002 - la concessione del contributo, in conto capitale, per acquistare un’autovettura da utilizzare per la propria attività di tassista.

L’istanza veniva accolta, e, con mandato n. 8785 del 25.10.2005, l’ente odierno resistente provvedeva a liquidare in favore della ditta Grgone l’importo di € 3315,26, pari al 30% del costo sostenuto per l’acquisto dell’autovettura (fattura n. 773/2 del 19.06.2003).

Con successiva istanza del 20.6.2008, protocollo n. 31019, la ditta ricorrente – volendo sostituire l’autovettura precedentemente acquistata, oggetto del primo finanziamento - chiedeva alla Provincia regionale di Catania la concessione di un secondo finanziamento, della stessa natura di quello richiesto nel 2003, pari al 30% del prezzo d’acquisto (€ 12.303,61), allegando la fattura n. 2413/2 del 15.10.2008.

Detta seconda istanza veniva rigettata con il provvedimento impugnato, avendo l’ente ritenuto che la ditta Grgone non avesse rispettato la disposizione che vieta per cinque anni di alienare o distogliere i macchinari e le attrezzature ammessi al primo contributo dalla loro destinazione produttiva.

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del su descritto diniego.

Parte ricorrente ritiene l’operato dell’amministrazione affetto da erroneità, in quanto il citato termine quinquennale non andrebbe computato a decorrere dalla data di concessione del primo finanziamento, avvenuto in data 25.10.2005;
e ciò ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Provincia regionale di Catania, secondo il quale, per la concessione dei contributi in conto capitale agli artigiani, “ Le opere, i macchinari e le attrezzature, sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva, in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per l’esecuzione delle opere, dalla data della certificazione di fine lavori, e negli altri casi, dalla data di acquisto (fatturazione). ” Parte ricorrente precisa che la fattura relativa all’acquisto della prima vettura è datata 19.06.2003, mentre quella relativa all’acquisto della seconda vettura è datata 15.10.2008, sicché i cinque anni del vincolo di destinazione produttiva erano stati superati al’epoca della seconda richiesta di finanziamento, archiviata con il provvedimento impugnato.

Costituitasi in resistenza, la Provincia regionale di Catania ha osservato che la richiesta di contributo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento, è stata presentata su apposito modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, nella quale tra l’altro il medesimo si impegnava, secondo quanto previsto al punto 4 lettera c) del citato articolo, “ a proseguire l’esercizio dell’impresa per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo ed a non alienare né distogliere per alcun motivo, anche temporaneamente, in tutto o in parte le opere, i macchinari, le attrezzature ecc. ammessi a contributo dalla loro destinazione prima che sia cessato il quinquennio ”.

Pertanto, secondo la tesi difensiva dell’ente, in base all’impegno sottoscritto dal titolare della ditta ricorrente, il vincolo quinquennale scadrà nel mese di ottobre del 2010.

L’amministrazione ammette che l’articolo 8 del Regolamento prevede la decorrenza del vincolo per le attrezzature dalla data di acquisto (nel caso in esame, dalla fattura 19/06/03), ma ritiene dirimente, a quanto è dato capire, il fatto che la dichiarazione di cui al punto 4, lettera c) dell’art. 4), sottoscritta dall’interessato, prevede il decorso del quinquennio di vincolo dalla liquidazione del contributo attestata dalla data del mandato, invocando altresì la “ prassi consolidata dell’ufficio ” di tenere conto di questa ultima data.

Il collegio ritiene fondato il ricorso.

La disposizione regolamentare che specificamente disciplina la fattispecie è, indubbiamente, l’art. 8 su citato, e, altrettanto indubbiamente, in tale disposizione trova conferma la tesi sostenuta da parte ricorrente.

L’art. 4 disciplina un differente aspetto, in quanto, se è vero che la lettera c) di detta disposizione prevede che il legale rappresentante dell’impresa dichiari “ l’impegno a proseguire l’esercizio dell’impresa per un periodo di almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo e a non alienare né distogliere… le opere i macchinari e le attrezzature, ammessi a contributo, dalla loro destinazione produttiva prima che sia decorso il cennato quinquennio ”, è altresì vero che la successiva lettera d) dispone che sia dichiarato l’impegno, in caso di inosservanza del temine predetto, “ a restituire la quota di contributo rapportata al periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività e la scadenza del vincolo ”. Nulla si dice sulla impossibilità di conseguire ulteriori contributi in relazione a nuovi acquisti, e, pertanto, la fattispecie oggetto di controversia resta disciplinata unicamente dal già richiamato art. 8 del medesimo Regolamento, che espressamente disciplina il computo del quinquennio di destinazione all’attività produttiva precisando che esso decorre “ dalla data di acquisto (fatturazione) ”. Né vale in contrario il richiamo alla prassi di far decorrere il quinquennio dalla data di concessione del contributo, per l’ovvia prevalenza della norma specifica e scritta sulla prassi, che, oltretutto, il cittadino non è tenuto a conoscere, dovendo poter fare affidamento sulle disposizioni vigenti;
e ciò in ossequio ai fondamentali principi di certezza del diritto, di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione. Per altro, la poco chiara previsione di due diverse decorrenze (una ai fini della dichiarazione di impegno, di cui all’art. 4, lett. c), del regolamento, l’altra regolata dall’art. 8) non può essere utilizzata in danno del privato richiedente.

Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

La richiesta risarcitoria, in termini di risarcimento in forma specifica – e quindi di condanna dell’amministrazione a corrispondere il denegato finanziamento, nella misura del 30% di euro 12.303,61 – rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 L. n. 1034/1971, comma 3, come modificato dall’art. 7 della L. n. 205/2000 (cfr.: Tar Palermo, II, n. 2915/2004) . La domanda in questione è fondata e va accolta, sussistendo sia l’elemento soggettivo della colpa, essendo state applicate dall’ente senza la dovuta prudenza le disposizioni dallo stesso emanate, sia il nesso causale fra l’operato dell’amministrazione e il danno lamentato dalla ditta ricorrente.

L’ente pertanto corrisponderà alla ditta ricorrente il 30% di euro 12.303,61.

La rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, spetta dalla notifica del ricorso introduttivo fino alla data del deposito della presente sentenza, data quest'ultima che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (cfr.: T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 05 maggio 2008, n. 508;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 giugno 2007, n. 1135).

Sulla somma rivalutata non spettano interessi legali dalla data della notifica del ricorso alla data di deposito della sentenza, che farebbero conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto nel caso di aggiudicazione a suo favore della gara (v. sentenze su richiamate, nonché C. G.A. 22 aprile 2005, n. 276;
Cons. Stato, IV, 28 aprile 2006, n. 2408).

Gli interessi legali sulle somme dovute spettano invece dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302;
Cons. Stato, IV, 28 aprile 2006, n. 2408 citata;
Tar Catania, IV, 29 giugno 2007, n. 1135, citata).

Tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e delle questioni di diritto le spese possono essere compensate, salvo il rimborso alla ditta ricorrente da parte dell’amministrazione resistente di quanto versato a titolo di contributo unificato (euro cinquecento).

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