TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-04-03, n. 202300212
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 00212/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Piceno Consid, non costituito in giudizio;
Comune di Grottazzolina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a. del provvedimento – pratica id 1664-2021 – notificato il 15.10.2021, con il quale il SUAP - Piceno Consid, in relazione all'istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 presentata, in data 9.08.2021, per la realizzazione di un impianto di pubblica utilità nel tenimento comunale di Grottazzolina, località Strada Catalino, su area censita catastalmente al fg. 1, p.lla 122 (codice sito AP018 CAPPARUCCIA), ha disposto l'archiviazione del relativo procedimento motivata dal parere negativo prot. 8352 del 14.10.2021 adottato dal Comune di Grottazzolina;
b. del provvedimento prot. 8352 del 14.10.2021, con il quale il Comune di Grottazzolina, nel rigettare le osservazioni ex art. 10 bis L. n. 241/1990 presentate dalla Wind Tre S.p.A., ha ribadito integralmente i contenuti e le motivazioni del proprio parere contrario prot. n. 02/09/2021, con il quale è stato affermato che il sito proposto per l'installazione della nuova Stazione Radio Base, in Strada Catalino, distinto al NCT al Foglio 1 part. 122, di proprietà privata, non rientra tra quelli previsti nella cartografia e relazione tecnica del vigente Piano Intercomunale di Telefonia Mobile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.07.2010;
c. di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o conseguenziale ivi inclusi, se ed ove dovesse occorrere:
c.1. del Piano Intercomunale di Telefonia Mobile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.07.2010;
c.2. del Piano Regolatore dei Campi Elettromagnetici approvato con delibera di CC n. 48 del 21.12.2016;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wind Tre S.p.A. il 2 novembre 2022:
d. del provvedimento prot. n. 8998 del 17 ottobre 2022, con il quale il responsabile comunale, con riferimento alla comunicazione di inizio lavori presentata dalla società per la realizzazione di un impianto di pubblica utilità in nel tenimento comunale di Grottazzolina, località Strada Catalino, su area censita catastalmente al fg. 1, p.lla 122 (codice sito AP018 CAPPARUCCIA), ha espresso parere contrario, sospendendo i lavori, in quanto “ non si possa accettare l'argomentazione circa il fatto che si sarebbe formato il silenzio assenso, invocato dalla Wind Tre S.P.A, con atto di significazione del 20/05/2022, nelle more del procedimento giurisdizionale ”;
e. di ogni altro atto ad essi presupposto connessi e consequenziale ivi inclusi:
e.1. del provvedimento comunale prot. 6768 del 12 agosto 2022 contenente il parere contrario alla comunicazione di inizio lavori presentata dalla società il 26.07.2022;
e.2. del provvedimento Suap prot. 011607 dell'8 settembre 2022 (PRATICA SUAP ID. 1664/2021) con il quale è stata disposta una sospensione dell' iter istruttorio di cui all'istanza di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003;
e per la declaratoria
del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata in data 9 agosto 2021 per la realizzazione del predetto impianto di telefonia e del conseguente diritto di Wind Tre di procedere alla sua realizzazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottazzolina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Wind Tre s.p.a. presentava, in data 27 ottobre 2020, una richiesta di ospitalità di aree comunali sia al Comune di Grottazzolina sia al limitrofo Comune di Ponzano di Fermo, atteso che l’obiettivo di copertura riguardava l’area industriale-artigianale sita ai confini tra i due Comuni;seguiva, in data 5 novembre 2020, la presentazione del Piano Sviluppo 2020/2021, nel quale venivano rappresentate le aree di interesse.
Essendo dette istanze rimaste prive di riscontro, in data 23 dicembre 2020, Wind Tre presentava una richiesta di ospitalità per l’area dove insiste il depuratore delle acque reflue, richiesta trasmessa anche alla società di gestione dell’Impianto di depurazione ivi collocato.
Tale richiesta riceveva riscontro da parte del Comune di Grottazzolina, che, con pec prot. 972 del 2 febbraio 2021, rilevava come il depuratore e la relativa area di pertinenza (peraltro già individuata da tempo nella pianificazione locale tra le sole due aree ammesse per la installazione) non era in disponibilità del Comune medesimo, in quanto di proprietà del Comune di Ponzano di Fermo.
In data 9 agosto 2021, quindi, la società presentava una richiesta di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione dell’impianto in altra area idonea, di proprietà privata, sita in Strada Catalino, censita catastalmente al fg. 1, p.lla 122 (in prossimità dell’area del depuratore). La medesima istanza, con i relativi allegati, veniva inoltrata anche all’ARPAM ai fini dell’acquisizione del parere radioprotezionistico necessario alla successiva attivazione del segnale.
A seguito della comunicazione dei motivi ostativi in data 2 settembre 2021 (essenzialmente fondati sul parere negativo prot. 7043 del 2 settembre 2021 reso dal Comune di Grottazzolina), puntualmente riscontrati dalla società ricorrente, il SUAP, con atto notificato all’istante il 15 ottobre 2021, ha definitivamente archiviato il procedimento, confermando la precedente determinazione negativa sulla scorta del nuovo parere sfavorevole del Comune prot. 8352 del 14 ottobre 2021.
Tale ultimo provvedimento e gli atti ad esso connessi sono stati impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, affidato a tre gruppi di censure:
- il parere comunale negativo, su cui il diniego si basa, è motivato sulla circostanza che l’impianto progettato non rientra tra quelli previsti nella cartografia e nella relazione del Piano Intercomunale di Telefonia Mobile approvato con delibera di Consiglio comunale n. 85/2010, che, tuttavia, prevede soli due siti in cui l’installazione è permessa;ciò sarebbe in contrasto con l’interpretazione del quadro legislativo vigente, secondo cui non è consentita alle autorità locali l’individuazione di un elenco “chiuso” di aree idonee al di fuori del quale vi sarebbe un generalizzato divieto di installazione di stazioni radio base, potendo il Piano prevedere solo siti “preferenziali”, senza limitare in via astratta e generalizzata l’installazione in aree in essi non ricomprese. Peraltro, la pianificazione del Comune di Grottazzolina sarebbe altresì viziata per contrasto con la novella di cui al comma 6 dell’art. 8 della legge n. 36/2001. Inoltre, la civica amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione che il sito individuato è limitrofo all’area del depuratore e che quest’ultima sarebbe oggettivamente impraticabile e inidonea all’installazione;di qui anche il difetto di istruttoria;
- posto che l’impugnato diniego di autorizzazione si basa su pianificazioni ormai risalenti nel tempo e sconta i vizi propri di queste ultime, esso sarebbe anche viziato ex se per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, atteso che lo stesso contrasterebbe con l’interesse pubblico alla realizzazione di una rete funzionale, per la cui attuazione deve ritenersi consentita la realizzazione di impianti anche non inclusi tra le localizzazioni previste nel Piano, quante volte ciò risulti indispensabile per dare copertura al territorio;
- con il parere negativo prot. 8532 del 14 ottobre 2021, l’Amministrazione comunale avrebbe fornito una motivazione in contrasto sia con la Legge Regionale n. 12/2017, al cui art. 11, comma 2 prescrive che “ I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti ”, sia con la ratio stessa della programmazione annuale, che non prevede l’indicazione puntuale, già in quella fase, dei siti dove devono essere localizzati gli impianti, pena l’anticipazione di una serie di attività che sono invece proprie della fase autorizzativa. Ad ogni modo, entrando nel merito delle due sole aree indicate quali idonee dal Comune, la ricorrente assume che la prima (collina posta al di sopra della Strada Belmontese) è già occupata da una stazione radiobase Wind Tre, mentre la seconda (posta presso il depuratore delle acque reflue), si è rivelata inidonea ad ospitare l’impianto, situazione di cui l’Ente comunale non avrebbe tenuto conto pur essendo consapevole della sua impraticabilità. Quindi, non solo la pianificazione vigente, che esclude a priori possibilità di deroghe alle soluzioni pianificate, sarebbe in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ma la stessa non sarebbe stata neppure adeguata alle esigenze manifestate dal gestore in sede di presentazione del programma annuale.