TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400133
Data del deposito : 21 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2024

N. 00133/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00291/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R S, T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

previa sospensiva

1. del decreto di revoca della patente di guida cat. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 4/4/2023 AREA III riferimento prot. -OMISSIS- DEL 13/2/2023 notificato al ricorrente in data 5/4/2023;

2. della nota prot. -OMISSIS- del 13/2/2023 richiamata nel provvedimento di cui al sub. 1;

3. di ogni altro atto atto presupposto, connesso, consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Rimini gli ha revocato, ai sensi dell’art. 120 co.2 del Codice della Strada, la patente di guida motivato dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Rimini disposta dal Tribunale di Bologna il 12 dicembre 2022 ex d.lgs. 59/2011 per la durata di un anno.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:

I)VIOLAZIONE ART. 120 C.D.S IN RELAZIONE ALL’ ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, IN PARTICOLARE L’APPLICAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE ( 120 C.D.S) E RELATIVA INTERPRETAZIONE, GIÀ DICHIARATA INCOSTITUZIONALE DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 22/2018. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE: il Prefetto non avrebbe tenuto in considerazione che in seguito alla sentenza della Consulta n. 99 del 2020 è costituzionalmente illegittimo l’art. 120 co.2 del Codice della Strada nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, venendo dunque completamente meno ogni automatismo.

II)VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE –ARBITRARIETÀ – IRRAGIONEVOLEZZA: l’atto gravato sarebbe immotivato specie in considerazione del tempo trascorso e della natura del reato oggetto di condanna.

III)VIOLAZIONE ART. 120 C.D.S. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA –VIOLAZIONE DELL’ART. 4-BIS DEL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272: l’automatismo applicato dalla Prefettura sarebbe del tutto illegittimo non avendo il Tribunale di Bologna ordinato la revoca della patente.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Rimini depositando relazione con cui ad integrazione degli atti gravati si è evidenziato

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