TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-07, n. 202303694

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-07, n. 202303694
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303694
Data del deposito : 7 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2023

N. 03694/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01011/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2023, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 6849 in data 12 aprile 2023, relativo ad opere edilizie realizzate abusivamente in Gaggi, Contrada Gravinazzo, sul fondo censiti in catasto al foglio 9, particelle 503 (ex 23) e 385.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 6849 in data 12 aprile 2023, relativo ad opere edilizie realizzate abusivamente in Gaggi, Contrada Gravinazzo, sul fondo censiti in catasto al foglio 9, particelle 503 (ex 23) e 385.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 15 aprile 2005 il ricorrente ha presentato alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina domanda di nulla-osta per un progetto edilizio in sanatoria ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, relativo all’ultimazione di un deposito a servizio del fondo che è stato sopra indicato; b) il Comune di Gaggi ha rilasciato concessione edilizia n. 22/2009 in data 2 dicembre 2009; c) con decreto assessoriale n. 90 in data 23 ottobre 2019 è stato adottato il Piano Paesaggistico, Ambito 9, relativo alla Provincia di Messina, con cui sono state rettificate le aree boscate; d) la zona ove insiste il fabbricato di cui si tratta non è interessata da vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004; e) la Soprintendenza, tuttavia, con il provvedimento in questa sede impugnato ha affermato che le opere ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico e, in ottemperanza alla circolare n. 2/2002, ha respinto l’istanza dell’interessato, ordinando altresì la riduzione in pristino stato entro novanta giorni.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento impugnato, sopraggiunto a distanza di diciotto anni dalla richiesta, non esplicita il motivo per cui l’Amministrazione ritenga che l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico e tale affermazione contraddice quanto previsto dal Piano Paesaggistico adottato con decreto assessoriale n. 90/2019; b) la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha anche omesso di inviare il prescritto preavviso di rigetto, dovendo osservarsi che la violazione del contraddittorio procedimentale rileva anche nel caso di atti vincolati, posto che l’interessato può fornire elementi utili ai fini della decisione in punto di ricostruzione dei fatti o di esatta interpretazione delle norme da applicare; c) ai sensi dell’art. 46 della legge regionale n. 17/2004, la Soprintendenza doveva esprimersi entro il termine perentorio di centoventi giorni; d) il ricorrente ignora il contenuto della circolare n. 2/2002, menzionata dalla Soprintendenza, ma non resa disponibile ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge regionale n. 10/1991; e) l’art. 32 della legge n. 47/1985 affida all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione la determinazione in ordine al contenuto del parere; f) al tardivo avviso espresso dalla Soprintendenza non può attribuirsi natura vincolante ed esso non può incidere sulla concessione edilizia già rilasciata.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al

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