TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-12-06, n. 202306761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-12-06, n. 202306761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306761
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 06761/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03164/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



Per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale n. 1 relativo alla “selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 –full-time 36 ore settimanali” del 22 aprile 2022 in parte qua “convoca con il presente verbale (senza necessità di ulteriore comunicazione)” per “le prove di efficienza fisica” la sig.ra -OMISSIS- identificato con il TICKET N. -OMISSIS- nell'elenco “domande presentate nei termini ammesse con riserva valutazione titoli”;

- del -OMISSIS- relativo alla “selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 –full-time 36 ore settimanali” del 28 aprile 2022 in parte qua il presidente della commissione dichiara l'esclusione della -OMISSIS-;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-:

Per l’annullamento:

- del verbale n. 3 relativo alla “selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 –full-time 36 ore settimanali” del 2 maggio 2022 mai pubblicato e/o comunicato al ricorrente in relazione al Ricorso iscritto con R.G. n. -OMISSIS- dell'intestato T.A.R.;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12/1/2023:

Per l’annullamento:

a) della convocazione di cui al provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del RUP C.te -OMISSIS-, ricevuta il 30 novembre 2022, in ottemperanza alla ordinanza cautelare n. -OMISSIS- REG. PROV. CAU del T.A.R. Napoli;

b) del provvedimento di esclusione dalle prove concorsuali Protocollo Partenza N. -OMISSIS-del 16-12-2022 a firma del RUP C.te -OMISSIS-, ricevuta il 16 dicembre 2022 dallo scrivente procuratore a mezzo PEC;

c) del verbale n. 5 relativo alla “selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 –full-time 36 ore settimanali” del 15 dicembre 2022 mai pubblicato e/o comunicato al ricorrente;

d) della determinazione della AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE Registro Generale delle Determinazioni n. -OMISSIS-del 19-12-2022 avente ad OGGETTO: concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 funzionari di polizia locale - categoria d – posizione economica d.1 - approvazione graduatoria finale a firma del responsabile d'area C.te -OMISSIS-;

e) della determinazione della AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE Registro Generale delle Determinazioni n. 20 del 03-01-2023 avente ad OGGETTO: presa d'atto rinuncia alla assunzione funzionari cat. d livello economico 1 dei sigg. […];

f) di ogni atto connesso presupposto o comunque collegato anche se non conosciuto dalla ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mondragone e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente, dipendente del Comune di Mondragone, ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la convocazione (di cui al verbale n. 1) alle prove fisiche per la “ selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 – full-time 36 ore settimanali ” bandita dal Comune, nonché l’esclusione disposta dal Presidente della Commissione (di cui al -OMISSIS-) per essere giunta in ritardo per l’espletamento delle prove concorsuali.

2. – Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 15/9/2022 la Sezione, in accoglimento della relativa istanza, ha disposto l’ammissione della ricorrente, previa riconvocazione della commissione, all’espletamento delle prove fisiche e delle altre prove concorsuali.

2.1. – Con motivi aggiunti (dep. in data 10.11.2022) la ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, il verbale n. 3 (delle prove concorsuali) e, con successivo ricorso per motivi aggiunti e istanza cautelare (dep. in data 12.01.2023), ha contestato la legittimità della convocazione (di cui all’atto prot. n. -OMISSIS-) alle prove del concorso, segnatamente della relativa articolazione temporale ed oraria, disposta dal Comune in ottemperanza al dictum cautelare, il provvedimento (n. -OMISSIS-del 16.12.2022) con il quale ne è stata disposta l’esclusione siccome risultata assente “ nel luogo ed ora della convocazione per la prova di efficienza fisica ”, nonché i successivi provvedimenti assunti dal Comune relativamente alla procedura de qua (il verbale n. 5, l’approvazione della graduatoria finale e la presa d'atto della rinuncia all’assunzione formulata dai soggetti posizionatisi al 1°, 3° e 4° posto in graduatoria e la contestuale assunzione del 2° e del 5° classificato).

2.2. – Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 23.2.2023 la Sezione, in accoglimento della relativa istanza formulata con il secondo atto per motivi aggiunti, sul rilievo che il modus procedendi del Comune configurasse “ un’esecuzione solo apparente dell’ordinanza ” cautelare n. -OMISSIS-, ha disposto la sospensione di “ tutti gli atti impugnati al fine di consentire che la ricorrente svolga – entro giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza - le prove fisiche e concorsuali con modalità e tempistiche analoghe a quelle garantite agli altri candidati, dovendo il Comune di Mondragone rinnovare la procedura concorsuale alla luce dell’esito delle prove svolte dalla ricorrente ”.

2.3. – L’ordinanza è stata confermata in appello (Cons. St., Sez. V, n. 1156/2023 del 24.3.2023) nella parte in cui ordina al Comune di consentire alla ricorrente di espletare le prove concorsuali, con i tempi previsti per gli altri concorrenti, “ dovendosi interpretare il termine di 15 giorni assegnato dal Tar come termine di inizio del procedimento, e quindi di espletamento della prima prova, cui dovranno seguire le altre prove nei termini previsti per gli altri concorrenti, e decorrenti dall’espletamento della prima prova ”.

3. – Il Comune di Mondragone si è costituito in giudizio e ha replicato alle censure articolate da parte ricorrente, delle quali ha dedotto l’infondatezza, chiedendo la reiezione dell’intero compendio impugnatorio.

3.1. – La resistente P.A., con

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