TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-12-06, n. 202306761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-12-06, n. 202306761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306761
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 06761/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03164/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale n. 1 relativo alla “selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 –full-time 36 ore settimanali” del 22 aprile 2022 in parte qua “convoca con il presente verbale (senza necessità di ulteriore comunicazione)” per “le prove di efficienza fisica” la sig.ra -OMISSIS- identificato con il TICKET N. -OMISSIS- nell'elenco “domande presentate nei termini ammesse con riserva valutazione titoli”;

- del -OMISSIS- relativo alla “selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 –full-time 36 ore settimanali” del 28 aprile 2022 in parte qua il presidente della commissione dichiara l'esclusione della -OMISSIS-;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-:

Per l’annullamento:

- del verbale n. 3 relativo alla “selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 –full-time 36 ore settimanali” del 2 maggio 2022 mai pubblicato e/o comunicato al ricorrente in relazione al Ricorso iscritto con R.G. n. -OMISSIS- dell'intestato T.A.R.;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12/1/2023:

Per l’annullamento:

a) della convocazione di cui al provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del RUP C.te -OMISSIS-, ricevuta il 30 novembre 2022, in ottemperanza alla ordinanza cautelare n. -OMISSIS- REG. PROV. CAU del T.A.R. Napoli;

b) del provvedimento di esclusione dalle prove concorsuali Protocollo Partenza N. -OMISSIS-del 16-12-2022 a firma del RUP C.te -OMISSIS-, ricevuta il 16 dicembre 2022 dallo scrivente procuratore a mezzo PEC;

c) del verbale n. 5 relativo alla “selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 –full-time 36 ore settimanali” del 15 dicembre 2022 mai pubblicato e/o comunicato al ricorrente;

d) della determinazione della AREA IV –

POLIZIA MUNICIPALE

Registro Generale delle Determinazioni n. -OMISSIS-del 19-12-2022 avente ad OGGETTO: concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 funzionari di polizia locale - categoria d – posizione economica d.

1 - approvazione graduatoria finale a firma del responsabile d'area C.te -OMISSIS-;

e) della determinazione della AREA IV –

POLIZIA MUNICIPALE

Registro Generale delle Determinazioni n. 20 del 03-01-2023 avente ad OGGETTO: presa d'atto rinuncia alla assunzione funzionari cat. d livello economico 1 dei sigg. […];

f) di ogni atto connesso presupposto o comunque collegato anche se non conosciuto dalla ricorrente


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mondragone e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente, dipendente del Comune di Mondragone, ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la convocazione (di cui al verbale n. 1) alle prove fisiche per la “ selezione pubblica, per titoli - esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 funzionari di polizia municipale categoria d – economica 1 – full-time 36 ore settimanali ” bandita dal Comune, nonché l’esclusione disposta dal Presidente della Commissione (di cui al -OMISSIS-) per essere giunta in ritardo per l’espletamento delle prove concorsuali.

2. – Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 15/9/2022 la Sezione, in accoglimento della relativa istanza, ha disposto l’ammissione della ricorrente, previa riconvocazione della commissione, all’espletamento delle prove fisiche e delle altre prove concorsuali.

2.1. – Con motivi aggiunti (dep. in data 10.11.2022) la ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, il verbale n. 3 (delle prove concorsuali) e, con successivo ricorso per motivi aggiunti e istanza cautelare (dep. in data 12.01.2023), ha contestato la legittimità della convocazione (di cui all’atto prot. n. -OMISSIS-) alle prove del concorso, segnatamente della relativa articolazione temporale ed oraria, disposta dal Comune in ottemperanza al dictum cautelare, il provvedimento (n. -OMISSIS-del 16.12.2022) con il quale ne è stata disposta l’esclusione siccome risultata assente “ nel luogo ed ora della convocazione per la prova di efficienza fisica ”, nonché i successivi provvedimenti assunti dal Comune relativamente alla procedura de qua (il verbale n. 5, l’approvazione della graduatoria finale e la presa d'atto della rinuncia all’assunzione formulata dai soggetti posizionatisi al 1°, 3° e 4° posto in graduatoria e la contestuale assunzione del 2° e del 5° classificato).

2.2. – Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 23.2.2023 la Sezione, in accoglimento della relativa istanza formulata con il secondo atto per motivi aggiunti, sul rilievo che il modus procedendi del Comune configurasse “ un’esecuzione solo apparente dell’ordinanza ” cautelare n. -OMISSIS-, ha disposto la sospensione di “ tutti gli atti impugnati al fine di consentire che la ricorrente svolga – entro giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza - le prove fisiche e concorsuali con modalità e tempistiche analoghe a quelle garantite agli altri candidati, dovendo il Comune di Mondragone rinnovare la procedura concorsuale alla luce dell’esito delle prove svolte dalla ricorrente ”.

2.3. – L’ordinanza è stata confermata in appello (Cons. St., Sez. V, n. 1156/2023 del 24.3.2023) nella parte in cui ordina al Comune di consentire alla ricorrente di espletare le prove concorsuali, con i tempi previsti per gli altri concorrenti, “ dovendosi interpretare il termine di 15 giorni assegnato dal Tar come termine di inizio del procedimento, e quindi di espletamento della prima prova, cui dovranno seguire le altre prove nei termini previsti per gli altri concorrenti, e decorrenti dall’espletamento della prima prova ”.

3. – Il Comune di Mondragone si è costituito in giudizio e ha replicato alle censure articolate da parte ricorrente, delle quali ha dedotto l’infondatezza, chiedendo la reiezione dell’intero compendio impugnatorio.

3.1. – La resistente P.A., con memoria dep. in giudizio in data 1.9.2023 ha dato conto, in particolare, di aver proceduto, di seguito alla cit . ordinanza del Consiglio di Stato, a calendarizzare (fissando al 21 marzo 2023 le prove di efficienza fisica, al 14 aprile 2023 le prove scritte e al 4 maggio 2023 le prove orali) le prove concorsuali della ricorrente, la quale, tuttavia, non si è presentata alle prove di efficienza fisica, documentando degli impedimenti ostativi. Anche una seconda calendarizzazione (11 agosto 2023 per le prove di efficienza fisica, 5 settembre 2023 per le prove scritte e 13 ottobre 2023 per le prove orali), soggiunge, è rimasta priva di seguito, avendo la ricorrente, con comunicazione del 2 agosto 2023, formulato contestazioni in merito alla corretta esecuzione della ordinanza di questo Tribunale.

Un’ulteriore calendarizzazione è stata, da ultimo, comunicata alla ricorrente via P.E.C. in data 14.8.2023 (e si riferisce alle date del 29 aprile 2024 per le prove di efficienza fisica, del 2 maggio 2024 per le prove scritte e del 13 dicembre 2024 per la prova orale).

Si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS-.

4. – Con memoria dep. in giudizio in data 8.9.2023 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, rimarcando la fondatezza, in particolare, delle censure rivolte avverso i verbali nn. 1 e 2 per violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, avendo a suo avviso il Comune malamente interpretato l’art. 3 del bando di concorso e, per l’effetto, illegittimamente provveduto alla sua convocazione per la sottoposizione alle prove fisiche, dalle quali doveva invece ritenersi esonerata in applicazione della “ riserva ” per il “ personale interno del Comune ” espressamente stabilita proprio dal cit . art. 3 e della normativa ivi richiamata.

5. – Il Comune di Mondragone ha depositato memoria di replica in data 9.9.2023.

6. – All’udienza pubblica dell’11.10.2023 la controversia è stata trattata e spedita in decisione.

7. – In coerenza a quanto già ritenuto in sede cautelare (ordinanza n. n. -OMISSIS-, cit .), è fondato il motivo sub II del ricorso introduttivo, con conseguente illegittimità del -OMISSIS-, posto che il ritardo rispetto all’orario fissato dalla commissione è stato in effetti contenuto nell’arco di pochi minuti e appare giustificato dalla mancata indicazione dell’indirizzo del centro FIDAL nella convocazione, senza contare che “ l’orario di inizio delle prove di esame non può essere considerato perentorio in mancanza di un’espressa previsione in tal senso (Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2009, n.2548;
Consiglio di Stato, sez. V, 25/10/1993, n. 1104;
T.A.R., Lazio, Roma, sez. III bis, Sent. n. 4050/2020)
”.

8. – Non persuade, invece, la tesi articolata nel motivo sub I del ricorso introduttivo, sulla scorta della quale la ricorrente pretende di ricavare il suo diritto a essere esonerata dalla sottoposizione alle prove concorsuali di efficienza fisica, con conseguente illegittimità dei relativi atti di convocazione da parte della P.A., argomentando dalla formulazione dell’art. 3 del bando (“ Riserva del 50% dei posti messi a concorso ”), a mente del quale “[s] i riserva nr. 1 posto al personale interno del Comune di Mondragone ai sensi e per gli effetti Legge n. 113 del 6/08/2021, di conversione del D.L. n. 80 del 09 giugno 2021.

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