TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201000177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201000177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000177
Data del deposito : 20 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00152/1998 REG.RIC.

N. 00177/2010 REG.SEN.

N. 00152/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 152 del 1998, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Azienda Sanitaria n. 12 di San Benedetto del Tronto, non costituita;

nei confronti di

B G, non costituito;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 23294 datato 13/11/1997 del Direttore Generale dell’A.U.S.L. n. 12, recante l’attribuzione temporanea di funzioni al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con il presente ricorso il dott. C, all’epoca dei fatti in servizio presso l’A.U.S.L. n. 12 di San Benedetto del Tronto in qualità di addetto al S.E.R.T. (servizio inserito nell’ambito della Medicina di Base), impugna il provvedimento con il quale il D.G. della stessa Azienda sanitaria gli ha affidato temporaneamente le funzioni di responsabile di tutte le attività inerenti il S.E.R.T., mentre al controinteressato dott. Bellardi è stata attribuita la responsabilità per le restanti attività riconducibili al Servizio Medicina di Base. A tanto l’Azienda si è determinata per l’assenza del dirigente di II livello responsabile del Servizio Medicina di Base. Il dott. C contesta il provvedimento sostenendo che, così operando, l’A.U.S.L. ha in pratica sdoppiato in due la struttura della Medicina di Base, mentre l’art. 7 del DPR n. 128/1969 pone la regola generale secondo cui ogni reparto ospedaliero deve avere un solo primario responsabile, che, in caso di assenza del titolare, va individuato previa redazione di una graduatoria fra i dirigenti medici in servizio presso il reparto interessato che abbiano titolo a svolgere le mansioni primariali;

- ciò premesso, il ricorso è irricevibile, in quanto è stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla data nella quale il dott. C ha avuto piena conoscenza del provvedimento. In effetti, come si evince dalla lettera allegata al ricorso (che il ricorrente ha indirizzato all’A.U.S.L. per contestare la decisione del Direttore Generale), la nota dell’Amministrazione è stata ricevuta dal ricorrente il 14 novembre 1997, per cui il termine decadenziale previsto dall’art. 21 L. n. 1034/1971 scadeva il 13 gennaio 1998, mentre il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica (vedasi Corte Cost., sentenza n. 477/2002) il 29 gennaio 1998, come risulta dall’attestazione apposta dall’U.G. a tergo dell’originale del ricorso;

- per completezza di trattazione, va osservato che non rileva in senso favorevole al ricorrente il fatto che la presente controversia riguarda un rapporto di pubblico impiego privatizzato ex D.Lgs. n. 29/1993 e s.m.i. In effetti, nel caso di specie viene impugnato un provvedimento di natura organizzativa, con cui il D.G. dell’A.U.S.L. n. 12 ha in pratica sdoppiato il Servizio Medicina di Base. Tra l’altro, il ricorrente non ha inteso tutelare in questa sede il proprio diritto a svolgere le mansioni di dirigente del Servizio Medicina di Base, il che è confermato dal fatto che nel ricorso si sostiene che l’A.U.S.L. avrebbe dovuto procedere alla formazione di una graduatoria fra i medici addetti al Servizio o comunque individuare un unico responsabile della struttura (in ogni caso, laddove si volesse ritenere che, sia pure in maniera ellittica, il dott. C ha inteso proporre un’azione di accertamento del suo diritto a svolgere le funzioni primariali, il ricorso sarebbe inammissibile per non avere il ricorrente provato in alcun modo di essere il dirigente medico in possesso dei maggiori titoli fra quelli che all’epoca dei fatti prestavano servizio nel reparto in argomento);

- pertanto, trattandosi di controversia di natura impugnatoria (ai sensi dell’attuale art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001), valgono le regole che connotano la giurisdizione generale di legittimità del G.A., fra cui quella per la quale i provvedimenti, a pena di decadenza, vanno impugnati entro sessanta giorni dalla piena conoscenza;

- in conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti né l’Amministrazione intimata né il controinteressato.

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