TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-07-30, n. 201003294
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N. 03294/2010 REG.SEN.
N. 00225/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 225 del 2000, proposto da:
B S, rappresentata e difesa dall’Avv. I C e dall’Avv. A P, con elezione di domicilio presso la Segreteria della Sezione in Venezia, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;e, quindi, da B F, B A, B E e B M, nella loro qualità di eredi di B S, rappresentati e difesi dall’Avv. I C e parimenti con elezione di domicilio presso la Segreteria della Sezione in Venezia, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;
contro
Comune di Tezze sul Brenta - (Vi), Regione Veneto - (Ve);
per l’annullamento
in parte qua , della deliberazione della Giunta Regionale di Veneto n. 3442 dd. 5 ottobre 1999, recante l’approvazione con modifiche d’ufficio, a’ sensi dell’art. 45 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tezze sul Brenta (Vicenza);nonchè di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compreso il parere n. 211 dd. 9 giugno 1999 reso al riguardo dalla Commissione Tecnica Regionale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La ricorrente, Sig.ra S B, espone di essere proprietaria in comunione di beni con il marito di un appezzamento di terreno, ubicato nel territorio comunale di Tezze sul Brenta (Vicenza) e catastalmente distinto al foglio 2, mappali nn. 207, 208. 1007 e 209 del medesimo comune censuario.
Il terreno stesso, già classificato nella strumentazione urbanistica quale zone E agricola, è più esattamente ubicato ai margini del centro abitato della frazione di Stoppari, e risulta contiguo ad un’area a destinazione residenziale, già edificata e della quale costituirebbe prosecuzione lungo l’esistente tracciato stradale.
Con deliberazione n. 20 dd. 9 marzo 1999 il Consiglio Comunale di Tezze sul Brenta ha adottato una Variante Generale al P.R.G. che, per quanto qui segnatamente interessa, imprimeva al terreno medesimo la destinazione C2/37 di espansone (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Peraltro, in sede di esame del nuovo strumento urbanistico la Commissione Tecnica Regionale, con parere n. 211 dd. 9 giugno 1999, ha proposto lo stralcio di tale nuova zonizzazione , “in quanto si ritiene errato il modello insediativo proposto che prevede due aree di espansione in prosecuzione e di testata di un sistema insediativo lineare lungo strada, peraltro su di una viabilità di un certo volume di traffico. Si ritiene più opportuno confermare gli ampliamenti residenziali della frazione” .
Il surriportato avviso della Commissione è stato fatto proprio dalla Giunta Regionale, la quale – pertanto – con deliberazione n. 3442 dd. 5 ottobre 1999 ha approvato la Variante con modificazioni d’ufficio, a’m sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61.
2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe la Sig.ra S B ha chiesto l’annullamento in parte qua di tale deliberazione, nonchè di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compreso - sempre in parte qua - il parere n. 211 dd. 9 giugno 1999 reso al riguardo dalla Commissione Tecnica Regionale.
La ricorrente ha dedotto al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 45 della L.R. 61 del 1985, l’avvenuta violazione del principio dell’autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica, nonché carenza di potere ed eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità e sviamento.
3. Non si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e il Comune di Tezze sul Brenta.
4. Essendo nelle more del giudizio deceduta la Sig.ra B, la causa è stata riassunta dagli eredi
Franceso Battistella, Arianna Battistella, Ernesto Battistella e Mirco Battistella, i quali con ulteriore memoria hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto, avuto riguardo – in via del tutto assorbente – alla dedotta violazione dell’art. 45 della L.R. 61 del 1985.
6.2. Va in tal senso evidenziato che, a’ sensi dell’art. 45 della L.R. 61 del 1985, le modificazioni al contenuto del P.R.G. e delle sue varianti che la Giunta Regionale può apportare d’ufficio possono riguardare esclusivamente:
1) il rispetto delle prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e nel Piano Territoriale Provinciale;
2) l’accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento di adozione di cui all’art. 42 della medesima legge e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte del Comune;
3) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, della Regione e della Provincia;
4) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e architettonici;
5) l’osservanza dei limiti e dei rapporti di dimensionamento ai sensi del Titolo III della medesima legge (cfr. art. 22 e ss. L.R. cit.: criteri di dimensionamento e computo della capacità insediativa residenziale teorica, computo della densità territoriale e della densità fondiaria, standards delle zone territoriali omogenee, rapporto di dimensionamento per gli insediamenti, spazi pubblici per parco, gioco, sport e attrezzature generali, zone di tutela e fasce di rispetto, ecc.)
6) l’osservanza di prescrizioni e i vincoli stabiliti da leggi e regolamenti.
La tassatività della surriportata elencazione è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di questo T.A.R., il quale ha più volte ribadito in tal senso che la potestà di pianificare il territorio compete in primo luogo ai Comuni quale precipua estrinsecazione della loro autonomia, nel mentre la potestà espressa dalla Regione in sede di approvazione dei contenuti della strumentazione urbanistica primaria si configura piuttosto quale funzione concorrente rispetto all’anzidetta competenza comunale: e proprio da tale notazione di fondo scaturisce, pertanto, l’esigenza di una stretta interpretazione nei confronti dell’anzidetto art. 45, da riguardarsi quale disciplina derogatoria rispetto a quella generale e recante le specifiche e infungibili ipotesi nelle quali la Giunta Regionale può sovrapporre le proprie determinazioni rispetto al Comune, senza il concorso di quest'ultimo (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 16 novembre 1999 n. 1996 e Sez. II, 7 novembre 1995 n. 1346, nonché - più recentemente – questa stessa Sezione con sentenza n. 1504 dd. 19 maggio 2009 e la Sez. II con sentenza n. 1913 dd. 13 settembre 2006).
Va anche evidenziato che tale orientamento è altrettanto costantemente condiviso dal giudice di appello (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2006 n. 5201 e 6 settembre 2005 n. 4563, secondo la quale ultima – in particolare - è illegittima la delibera della Giunta Regionale che, in sede di approvazione dello strumento urbanistico adottato dal Consiglio Comunale, ne modifichi d'ufficio il contenuto in assenza di una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 45 della L.R. 61 del 1985, a nulla rilevando il fatto che il provvedimento dell’Amministrazione Regionale utilizzi l’espressione “stralcio” che, per contro, configura una fattispecie di diversa natura, da ricondursi alle ipotesi in cui l’Autorità preposta all’approvazione dello strumento urbanistico non introduce direttamente modifiche nel medesimo ma ne sospende in parte qua l’approvazione, invitando il Comune a formulare una nuova proposta: come, per l’appunto, previsto dall’art. 46 della medesima L.R. 61 del 1985).
Nel caso di specie, la motivazione con la quale è stato disposto il mutamento della destinazione d’uso ( “si ritiene errato il modello insediativo proposto che prevede due aree di espansione in prosecuzione e di testata di un sistema insediativo lineare lungo strada, peraltro su di una viabilità di un certo volume di traffico. Si ritiene più opportuno confermare gli ampliamenti residenziali della frazione” ) risulta totalmente estranea all’ambito di applicazione del’art. 45 della L.R. 61 del 1985,.
Essa, infatti, non attiene al rispetto delle prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e nel Piano Territoriale Provinciale, né riguarda l’accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento di adozione dello strumento urbanistico, ovvero la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, della Regione e della Provincia;né concerne la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e architettonici o - ancora - l’osservanza dei limiti e dei rapporti di dimensionamento dello strumento medesimo fissati dalle disposizioni vigenti di fonte statale e regionale.
Viceversa, la motivazione stessa sostanzia propriamente un mero apprezzamento di merito rispetto ad una difforme scelta di destinazione urbanistica da parte dell’Amministrazione Comunale: scelta che, non essendo assoggettata a vincoli di sorta da parte dell’ordinamento vigente, non può pertanto essere autoritativamente sostituita dalla Giunta Regionale, ma – al più – formare oggetto di una proposta di modifica dello strumento adottato da inoltrare al Consiglio Comunale al fine della sua valutazione.
7. Per effetto della presente sentenza, la Giunta Regionale è pertanto tenuta a rideterminarsi al riguardo – ora per allora - condividendo la scelta del Consiglio Comunale ovvero avanzando una motivata proposta di modifica della Variante adottata, a’ sensi dell’art. 46 della L.R. 61 del 1985.
8. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite per quanto attiene al rapporto processuale tra la parte ricorrente e la Regione Veneto e sono liquidati nel dispositivo.
Viene – viceversa – compensata ogni ragione di lite tra la parte ricorrente medesima e il Comune di Tezze sul Brenta.