TAR Trento, sez. I, decreto decisorio 2015-03-26, n. 201500005
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Testo completo
N. 00005/2015 REG.PROV.PRES.
N. 00121/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
Nel giudizio introdotto con il ricorso 121/2010, proposto da D e P G, rappresentate e difese dall'avv. M Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Oss Mazzurana 72;
contro
Il Comune di Mori, in persona del sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. C N, con domicilio eletto in Trento, via Verdi 29, presso lo studio dell’avv. P. Depretto;
nei confronti di
C V, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Mori n. 32 di data 3.3.2010, avente ad oggetto “Esecuzione di opere edilizie in assenza di concessione edilizia e D.I.A. sulle pp.ff. 1551/1, 1551/2, 1552/1, 1552/2, 1559/2, 1559/1, 1782/1, 1782/2, 1784, 1785, 1786 C.C.Mori;
- in parte qua , dell’ordinanza ingiunzione n. 177 di data 24.9.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati
considerato che il ricorso medesimo risulta depositato il giorno 1 giugno 2010;
visto l’art. 2, I comma, dell’allegato 3, al d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui, per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, continuano a trovare applicazione le norme previgenti;
visto l’art. 23, I comma, della 6 dicembre 1971, n. 1034, per cui la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente, ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso;
considerato che entro il termine predetto tale istanza non è stata presentata, per cui il ricorso è perento;
visti l’art. 81 e segg. c.p.a.;